Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il contratto di convivenza è lo strumento con cui due conviventi di fatto possono dare una cornice giuridica certa al loro rapporto patrimoniale. Lo ha introdotto la legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinà), ai commi da 50 a 64, accanto alla disciplina delle convivenze di fatto. Non è un “matrimonio di serie B”: regola soprattutto i soldi e i beni, non i diritti personali o ereditari. Vediamo chi può stipularlo, che forma deve avere, cosa può (e non può) contenere e come si chiude.

Chi può stipularlo

Possono concludere un contratto di convivenza i conviventi di fatto ai sensi del comma 36 della legge: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione. Vale sia per coppie eterosessuali sia dello stesso sesso (per queste ultime, in alternativa all’unione civile). La convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (famiglia anagrafica), che diventa anche il presupposto per molti diritti riconosciuti dalla legge.

La forma: notaio o avvocato

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro i giorni successivi il professionista trasmette copia al Comune di residenza per l’iscrizione anagrafica: è questo passaggio che rende il contratto opponibile ai terzi (per esempio ai creditori). Non è dunque sufficiente un accordo “fatto in casa”.

Cosa può contenere

Il contratto può indicare:

  • la residenza comune dei conviventi;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (art. 177 e seguenti del codice civile), che può essere scelto e successivamente modificato nel corso della convivenza.

È quindi uno strumento utile per chiarire chi paga cosa, come si dividono gli acquisti e cosa succede ai beni comprati insieme.

Cosa NON può contenere

La legge pone limiti precisi. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione: se inseriti, si hanno per non apposti. Non può incidere sui diritti successori, che restano regolati dalle norme generali (e che, come vedremo, non favoriscono il convivente). Non può prevedere obblighi di mantenimento dopo la fine della convivenza diversi dagli alimenti di legge. È nullo, infine, il contratto stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale o di unione civile, o in mancanza dei requisiti di convivenza.

Come si scioglie

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un’altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Anche la risoluzione richiede la forma autenticata. In caso di recesso unilaterale, se il convivente recedente ha la disponibilità della casa familiare, l’atto deve contenere un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all’altro di trovare una nuova sistemazione. Se era stato scelto il regime di comunione, esso si scioglie.

Un esempio concreto

Tizio e Caia convivono da tre anni e comprano insieme l’arredamento e l’auto. Per evitare incertezze stipulano davanti al notaio un contratto di convivenza in cui stabiliscono che Tizio contribuisce per il 60% alle spese di casa e Caia per il 40%, e scelgono la comunione dei beni per gli acquisti futuri. Se in seguito si lasceranno, sapranno già come dividere ciò che hanno comprato; ma nessuno dei due erediterà automaticamente dall’altro, perché questo il contratto non può deciderlo.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Quanto costa il contratto di convivenza?

Non c’è una tariffa fissa: il costo dipende dall’onorario del notaio o dell’avvocato che redige e autentica l’atto e dalla complessità delle clausole. Trattandosi di scrittura privata autenticata può essere più contenuto rispetto a un atto pubblico complesso. Conviene chiedere un preventivo, considerando anche l’iscrizione anagrafica.

È obbligatorio per convivere?

No. La convivenza di fatto produce comunque i suoi effetti di legge una volta registrata in anagrafe. Il contratto serve solo a regolare gli aspetti patrimoniali in modo chiaro e opponibile ai terzi; è facoltativo.

Posso decidere chi erediterà i miei beni nel contratto?

No. Il contratto di convivenza non può disporre della successione. Per lasciare beni al convivente occorre un testamento, nei limiti della quota disponibile se vi sono altri legittimari (figli, ascendenti, coniuge).

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

In sintesi

  • Il contratto di convivenza, introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinna, commi 50-64), regola i rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto.
  • Possono stipularlo due maggiorenni, uniti stabilmente, non legati da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela.
  • Richiede forma scritta a pena di nullita, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato.
  • Puo disciplinare la residenza comune, il contributo alle spese e il regime patrimoniale (anche la comunione dei beni).
  • Non puo regolare diritti successori ne attribuire effetti personali tipici del matrimonio.
  • Si scioglie per accordo, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile, o morte di un convivente.
Indice dei contenuti

Il contratto di convivenza e lo strumento con cui due persone che vivono stabilmente insieme, senza essere sposate ne unite civilmente, possono dare una cornice giuridica certa al proprio rapporto patrimoniale. Lo ha introdotto la legge 20 maggio 2016, n. 76 - la cosiddetta legge Cirinna - ai commi da 50 a 64, accanto alla piu generale disciplina delle convivenze di fatto. Non e un matrimonio di rango inferiore: regola soprattutto i soldi e i beni, e lascia fuori i diritti personali e quelli ereditari.

Chi puo stipularlo

Il contratto e riservato ai conviventi di fatto come definiti dal comma 36 della legge: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinita o adozione. Vale sia per le coppie eterosessuali sia per quelle dello stesso sesso, per le quali rappresenta un'alternativa all'unione civile. Presupposto pratico e la coabitazione, che si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune.

La forma: notaio o avvocato

La legge impone una forma rigorosa: il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullita, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformita alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista, entro pochi giorni, trasmette copia al Comune di residenza per l'iscrizione anagrafica, che rende il contratto opponibile ai terzi. La forma non e dunque un mero requisito interno, ma la condizione perche l'accordo produca effetti verso l'esterno.

Cosa puo contenere

Il contenuto tipico riguarda i rapporti patrimoniali. Le parti possono indicare la comune residenza, stabilire le modalita di contribuzione alle necessita della vita comune in relazione alle rispettive sostanze e capacita di lavoro, e scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificabile in ogni momento. Possono regolare l'uso della casa, la ripartizione delle spese e la sorte dei beni acquistati in costanza di convivenza. E un contratto flessibile, che si adatta alle esigenze concrete della coppia.

Cosa non puo contenere

Vi sono limiti invalicabili. Il contratto non puo essere sottoposto a termine o condizione: se apposti, si considerano non scritti. Non puo attribuire diritti successori, che restano governati dalle regole del codice civile e che, per i conviventi, non prevedono la qualita di erede legittimo. Non puo derogare alle norme imperative e di ordine pubblico, ne incidere sui diritti personali. La sua vocazione e patrimoniale: per le tutele personali la legge prevede istituti distinti, come i diritti in materia di salute, di assistenza e di abitazione.

Gli effetti verso i terzi

L'iscrizione anagrafica del contratto, curata dal professionista, ne assicura l'opponibilita ai terzi: creditori e aventi causa possono conoscerne l'esistenza e il regime patrimoniale prescelto. Questo profilo e particolarmente rilevante quando le parti optano per la comunione dei beni, perche incide sulla titolarita degli acquisti e sulle garanzie patrimoniali. La pubblicita anagrafica bilancia l'autonomia della coppia con la certezza dei rapporti giuridici.

Lo scioglimento

Il contratto si scioglie per piu cause: l'accordo delle parti, il recesso unilaterale, il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o di uno di essi con altra persona, e la morte di un contraente. In caso di recesso unilaterale il professionista che riceve l'atto deve notificarlo all'altro convivente; se la casa di residenza e nella disponibilita del recedente, e previsto un termine non inferiore a novanta giorni per lasciarla. Lo scioglimento determina la cessazione del regime patrimoniale eventualmente scelto, con le conseguenze liquidatorie del caso.

Tutele dei conviventi al di la del contratto

E utile ricordare che la legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti a prescindere dalla stipula del contratto: il diritto di visita e di assistenza in caso di malattia, la possibilita di designazione reciproca per le decisioni sanitarie, alcuni diritti sulla casa di abitazione in caso di morte del convivente proprietario, e tutele in ambito di impresa familiare. Il contratto di convivenza si aggiunge a questo nucleo di diritti legali, consentendo alla coppia di organizzare in modo certo la dimensione economica del rapporto.

Casi pratici

Caso 1: regime di comunione e acquisto della casa

Tizio e Caia, conviventi, stipulano un contratto di convivenza scegliendo la comunione dei beni. L'appartamento acquistato successivamente entra in comunione tra loro. L'iscrizione anagrafica del contratto rende il regime opponibile ai terzi, cosicche un creditore di uno solo dei due deve tener conto della contitolarita del bene.

Caso 2: recesso unilaterale e casa comune

Caia recede unilateralmente dal contratto tramite il professionista, che notifica l'atto a Tizio. Poiche la casa di residenza e nella disponibilita di Caia, recedente, a Tizio e concesso un termine non inferiore a novanta giorni per lasciarla. Lo scioglimento determina la cessazione del regime patrimoniale prescelto, con la conseguente liquidazione dei rapporti.

Domande frequenti

Chi puo stipulare un contratto di convivenza?

Due persone maggiorenni, conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016, non legate tra loro da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela, affinita o adozione.

Serve il notaio per il contratto di convivenza?

Occorre la forma scritta a pena di nullita, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attesta la conformita alle norme.

Il contratto di convivenza regola l'eredita?

No: non puo attribuire diritti successori, che restano governati dal codice civile; il contratto disciplina solo i rapporti patrimoniali dei conviventi.

Si puo scegliere la comunione dei beni?

Si: il contratto puo prevedere il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificabile in ogni momento durante la convivenza.

Come si scioglie il contratto di convivenza?

Per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile, oppure morte di un convivente; il recesso va notificato all'altro convivente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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