Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1764 c.c. Sanzioni
In vigore
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con l’ammenda da lire diecimila a lire un milione [n.d.r. da euro 5 a euro 516]. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito e ratio della norma
L'articolo 1764 del Codice Civile conclude la disciplina della mediazione (Capo XIII, artt. 1754-1764) con un presidio sanzionatorio diretto a garantire il rispetto degli obblighi informativi e di correttezza imposti al mediatore. La norma si affianca alle sanzioni civili (perdita del diritto alla provvigione ex art. 1763 c.c.) con misure di carattere amministrativo-professionale.
La condotta punita
Il presupposto applicativo e' la violazione dell'articolo 1760 c.c., che impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. Non si tratta di una mera irregolarita' formale: il mediatore conosce spesso elementi decisivi che le parti non possono autonomamente verificare, sicche' l'omissione informativa altera la parita' contrattuale e puo' determinare danni patrimoniali rilevanti.
La sanzione pecuniaria, originariamente fissata in lire diecimila/un milione e convertita in euro (5-516 euro), appare oggi simbolica rispetto all'entita' degli affari intermediati. Tuttavia la norma mantiene rilevanza perche' la sua violazione puo' costituire elemento indiziario in giudizi civili di risarcimento del danno.
La sospensione dalla professione
Nei casi piu' gravi il giudice puo' aggiungere la sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi. La valutazione di gravita' e' rimessa alla discrezionalita' del giudice, che terra' conto della reiterazione della condotta, dell'entita' del pregiudizio causato alle parti e del grado di malafede del mediatore. La sospensione ha effetto inibitorio immediato: il mediatore sospeso non puo' esercitare attivita' di intermediazione e gli affari conclusi nel periodo di sospensione non gli danno diritto alla provvigione.
Il mediatore di parte insolvente o incapace
Il secondo comma equipara alle medesime sanzioni il mediatore che presta la propria attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o di cui conosce lo stato di incapacita'. Si tratta di una fattispecie autonoma che non richiede la violazione degli obblighi ex art. 1760: e' sufficiente che il mediatore sappia o avrebbe dovuto sapere dell'insolvenza o dell'incapacita' del soggetto per cui agisce.
Esempio pratico: Tizio, agente immobiliare, mette in contatto Caio (acquirente) con Sempronio (venditore), pur sapendo che Caio e' soggetto a procedura esecutiva e difficilmente potra' onorare il prezzo. Tizio risponde ex art. 1764 c.c. indipendentemente da ogni altra violazione informativa.
Coordinamento con la disciplina speciale
Il mediatore professionale iscritto agli albi camerali e' soggetto anche alle sanzioni disciplinari previste dalla L. 39/1989 e dal D.Lgs. 59/2010, che possono comprendere la cancellazione dall'albo. Le sanzioni del codice civile e quelle disciplinari si applicano in modo autonomo e cumulativo: la commissione disciplinare non e' vincolata dall'esito del procedimento civile e viceversa.
Profili pratici per il professionista
Commercialisti e avvocati che assistono imprese nelle operazioni di M&A o nella compravendita di immobili strumentali devono verificare che il mediatore coinvolto abbia fornito tutte le informazioni dovute ex art. 1760. In caso di contestazione, la mancata disclosure puo' fondare sia un'azione di risarcimento del danno sia la denuncia all'organismo di categoria per le sanzioni disciplinari. La documentazione dei flussi informativi (e-mail, relazioni tecniche, due diligence) costituisce la principale difesa del mediatore.
Domande frequenti