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In sintesi
- Cashback su acquisti propri: e’ un rimborso parziale del prezzo pagato, non una remunerazione per una prestazione. Non e’ reddito imponibile: equivale a uno sconto posticipato.
- Referral e segnalazione: la commissione ricevuta per aver introdotto un nuovo cliente o utente e’ un compenso per una prestazione di fatto. Rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente se l’attivita’ e’ occasionale (quadro D, rigo D5 codice 1).
- Referral abituale e organizzato: se guadagni commissioni di segnalazione in modo sistematico, la disciplina prevede l’obbligo di partita IVA come agente o mediatore.
- Bonus di benvenuto o incentivo: i bonus monetari erogati dalle app in assenza di una vera prestazione (es. bonus accredito alla registrazione) sono in zona grigia; prevalentemente assimilati a premi/liberalita’ occasionali, ma il trattamento dipende dalle condizioni contrattuali.
- Ritenuta d’acconto: le piattaforme italiane che erogano compensi referral devono applicare la ritenuta d’acconto e rilasciare la Certificazione Unica con causale V1.
La differenza tra cashback e referral: perche' cambia tutto
Molte app e piattaforme promettono guadagni facili: cashback sugli acquisti, commissioni per ogni amico invitato, bonus di benvenuto. Prima di chiedersi se dichiarare, bisogna capire la natura di ogni somma ricevuta.
Il cashback su acquisti propri non e’ un guadagno: e’ la restituzione parziale di una somma che hai gia’ pagato. Se compri un prodotto a 100 euro e ricevi indietro 5 euro di cashback, hai semplicemente pagato 95 euro. Non si tratta di reddito e non va dichiarato. Lo stesso vale per i punti fedelta’ convertibili in sconti su acquisti futuri: sono riduzioni di prezzo, non compensi.
Ben diverso e’ il referral, detto anche ‘programma segnalazione’: se ricevi una commissione perche’ hai convinto un amico a iscriversi o ad acquistare, stai svolgendo una prestazione assimilabile a quella di un mediatore o procacciatore d’affari. Il compenso e’ un reddito. Se l’attivita’ e’ occasionale, rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 del quadro D con codice 1). Se e’ abituale e organizzata, serve la partita IVA.
Le piattaforme italiane che erogano commissioni referral superiori a determinati importi applicano una ritenuta d’acconto e rilasciano la Certificazione Unica con causale V1. Devi indicare il lordo nel rigo D5 e portare in detrazione la ritenuta.
| Tipo di beneficio | Natura | Tassabile? | Dove dichiarare |
|---|---|---|---|
| Cashback su propri acquisti | Rimborso parziale del prezzo (sconto posticipato) | No | Non va dichiarato |
| Punti fedelta' convertibili in sconti | Riduzione di prezzo futura | No | Non va dichiarato |
| Commissione referral (segnalazione amico) | Compenso per prestazione occasionale | Si' | 730, quadro D, rigo D5 cod. 1 |
| Commissioni referral sistematiche | Attivita' di mediazione/agenzia abituale | Si', P.IVA | Modello Redditi PF |
| Bonus di benvenuto/accredito registrazione | Liberalita' o incentivo contrattuale | Zona grigia – verificare condizioni | Rigo D5 cod. 1 se assimilabile a compenso |
Esempio pratico
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Caio usa una piattaforma di shopping online e riceve 80 euro di cashback nel corso del 2025 su propri acquisti: non dichiara nulla, e’ uno sconto. Nello stesso anno, Caio invita 20 amici alla piattaforma e per ogni iscrizione riceve 15 euro di commissione referral, per un totale di 300 euro. Questo e’ un compenso per una prestazione: Caio riporta 300 euro nel rigo D5 del quadro D (codice 1 in colonna 1, 300 euro in colonna 2). Se la piattaforma ha applicato una ritenuta, la indica in colonna 4 e la detrae dall’imposta finale.
Documenti necessari
- Certificazione Unica rilasciata dalla piattaforma (causale V1, se applicata la ritenuta)
- Estratto conto o riepilogo dei compensi referral ricevuti dalla piattaforma
- Contratto o termini e condizioni del programma referral che specifichino la natura del compenso
- Estratto conto bancario o PayPal con gli accrediti delle commissioni
- Documentazione di eventuali spese inerenti l’attivita’ di segnalazione (se deducibili)
Caso 1 – Tizio: solo cashback su acquisti personali
Scenario. Tizio usa tre app di cashback diversi e nel 2025 ha ricevuto complessivamente 320 euro di rimborsi sulle proprie spese di supermercato, carburante e abbigliamento. Non ha mai segnalato amici per ottenere commissioni aggiuntive.
Come si applica. Il cashback e’ una riduzione del prezzo pagato, non un guadagno per una prestazione resa. Non si tratta di reddito ai fini IRPEF. Tizio non deve inserire nulla in dichiarazione per questi 320 euro. Dal punto di vista pratico, ha semplicemente acquistato beni a un costo netto inferiore.
In pratica
- Il cashback su acquisti propri non e’ reddito e non va dichiarato.
- Conservare comunque documentazione nel caso l’Agenzia delle Entrate richiedesse chiarimenti sulla natura delle somme ricevute.
- Se la piattaforma emette una comunicazione fiscale (raro per il cashback puro), verificarne la natura prima di ignorarla.
Caso 2 – Caio: commissioni referral su piattaforma di investimento
Scenario. Caio promuove una piattaforma di investimento online tra conoscenti e colleghi. Per ogni nuovo utente che si iscrive e deposita almeno 500 euro, riceve una commissione di 50 euro. Nel 2025 ha segnalato 12 persone, guadagnando 600 euro. La piattaforma italiana ha applicato la ritenuta d’acconto e rilasciato la Certificazione Unica.
Come si applica. I 600 euro sono un compenso per una prestazione di mediazione/segnalazione a carattere occasionale. Rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (causale V1 nella CU). Caio inserisce nel rigo D5 del quadro D: codice 1 in colonna 1, lordo in colonna 2, ritenuta subita in colonna 4. Se invece Caio svolgesse questa attivita’ in modo sistematico (centinaia di segnalazioni, accordi strutturati con la piattaforma), dovrebbe aprire la partita IVA come agente o mediatore.
In pratica
- Indicare il lordo (non il netto dopo ritenuta) nel rigo D5, colonna 2.
- La ritenuta gia’ versata dalla piattaforma si detrae dall’imposta dovuta: non e’ persa.
- Se le segnalazioni diventano continuative e organizzate, valutare l’apertura della partita IVA.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Il cashback che ricevo sugli acquisti al supermercato e' tassabile?
No. Il cashback su propri acquisti e’ un rimborso parziale del prezzo, assimilabile a uno sconto. Non e’ una remunerazione per una prestazione e non costituisce reddito imponibile.
Devo dichiarare le commissioni referral anche se sono poche decine di euro?
In linea di principio si’, non esiste una soglia di esenzione per i redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale. Per importi molto modesti e in assenza di ritenuta il rischio pratico e’ limitato, ma la regola formale prevede la dichiarazione.
La piattaforma estera che mi paga referral deve applicare la ritenuta italiana?
Solo se ha sede o stabile organizzazione in Italia. Se e’ estera e non applica ritenuta italiana, devi comunque dichiarare il compenso nel rigo D5 del quadro D, indicando zero come ritenuta.
Quante segnalazioni posso fare prima di dover aprire la P.IVA?
Non esiste un numero fisso: la soglia e’ qualitativa, non quantitativa. Se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata e’ occasionale; se diventa sistematica, con accordi strutturati e volume rilevante, e’ abituale e richiede la P.IVA.
I punti di un programma fedelta' convertibili in buoni acquisto sono reddito?
No, se si tratta di sconti su acquisti futuri presso lo stesso esercente. Sono riduzioni di prezzo, non compensi per prestazioni. Se invece i punti sono convertibili in denaro contante senza vincolo di utilizzo, la questione e’ piu’ articolata.
Un bonus di 50 euro ricevuto alla registrazione su una app e' tassabile?
Dipende dalla natura contrattuale: se e’ una liberalita’ spontanea senza controprestazione, in linea generale non e’ reddito. Se e’ condizionato a un’azione specifica (es. primo acquisto, deposito minimo), si avvicina a un compenso. In caso di dubbio, dichiararla nel rigo D5 e’ l’approccio piu’ prudente.
Domande frequenti
Il cashback che ricevo sugli acquisti al supermercato e' tassabile?
No. Il cashback su propri acquisti e' un rimborso parziale del prezzo, assimilabile a uno sconto. Non e' una remunerazione per una prestazione e non costituisce reddito imponibile.
Devo dichiarare le commissioni referral anche se sono poche decine di euro?
In linea di principio si', non esiste una soglia di esenzione per i redditi diversi da attivita' commerciale occasionale. Per importi molto modesti e in assenza di ritenuta il rischio pratico e' limitato, ma la regola formale prevede la dichiarazione.
La piattaforma estera che mi paga referral deve applicare la ritenuta italiana?
Solo se ha sede o stabile organizzazione in Italia. Se e' estera e non applica ritenuta italiana, devi comunque dichiarare il compenso nel rigo D5 del quadro D, indicando zero come ritenuta.
Quante segnalazioni posso fare prima di dover aprire la P.IVA?
Non esiste un numero fisso: la soglia e' qualitativa, non quantitativa. Se l'attivita' e' sporadica e non organizzata e' occasionale; se diventa sistematica, con accordi strutturati e volume rilevante, e' abituale e richiede la P.IVA.
I punti di un programma fedelta' convertibili in buoni acquisto sono reddito?
No, se si tratta di sconti su acquisti futuri presso lo stesso esercente. Sono riduzioni di prezzo, non compensi per prestazioni. Se invece i punti sono convertibili in denaro contante senza vincolo di utilizzo, la questione e' piu' articolata.
Un bonus di 50 euro ricevuto alla registrazione su una app e' tassabile?
Dipende dalla natura contrattuale: se e' una liberalita' spontanea senza controprestazione, in linea generale non e' reddito. Se e' condizionato a un'azione specifica (es. primo acquisto, deposito minimo), si avvicina a un compenso. In caso di dubbio, dichiararla nel rigo D5 e' l'approccio piu' prudente.
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