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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos'è la scissione e perché è neutra fiscalmente

La scissione è l’operazione inversa della fusione: anziché unire società, se ne divide il patrimonio. Una parte (o tutto) del patrimonio della società scissa viene trasferita a una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione. Ai soci della scissa vengono assegnate partecipazioni nelle beneficiarie. Quando il patrimonio è trasferito interamente e la scissa si estingue si parla di scissione totale; quando la scissa conserva una parte del patrimonio si parla di scissione parziale.

L’art. 173 del TUIR stabilisce che la scissione è fiscalmente neutra: non emergono plusvalenze e non si pagano imposte per effetto dell’operazione in sé. I valori fiscali dei beni trasferiti — ovvero i costi riconosciuti ai fini delle imposte — proseguono in continuità presso le società beneficiarie: le beneficiarie ereditano esattamente gli stessi valori che i beni avevano nella scissa, senza rivalutazioni fiscali.

I punti più delicati riguardano le perdite pregresse (riportabili, ma con limiti analoghi a quelli della fusione) e la responsabilità solidale per i debiti tributari. Se la società scissa aveva pendenze con il Fisco, le beneficiarie ne rispondono solidalmente: questo è un aspetto da verificare con attenzione prima di procedere.

Scissione: principali effetti fiscali
Elemento Trattamento fiscale
Plusvalenze da scissione Non emergono — operazione neutra
Valori fiscali dei beni trasferiti Continuità: la beneficiaria eredita gli stessi valori della scissa
Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto, con test di vitalità
Debiti tributari della scissa Responsabilità solidale di tutte le beneficiarie
Scissione totale La scissa si estingue; tutto il patrimonio va alle beneficiarie
Scissione parziale La scissa sopravvive; solo una parte del patrimonio è trasferita

Esempio pratico

  • Alfa SRL scinde parzialmente il ramo immobiliare a favore di Beta SRL (nuova costituzione). I beni immobili avevano un valore fiscalmente riconosciuto di 500.000 euro nel bilancio di Alfa. Dopo la scissione, Beta SRL eredita quegli stessi 500.000 euro come base fiscale: non c’è nessuna rivalutazione, e gli ammortamenti futuri di Beta SRL partiranno dal valore originario, non dal valore di mercato attuale. Le perdite fiscali di Alfa (ipotesi: 60.000 euro) sono ripartite tra Alfa e Beta in proporzione al patrimonio netto trasferito, e in ogni caso sono riportabili solo entro i limiti del patrimonio netto e previo superamento del test di vitalità.

Documenti necessari

  • Progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.) con relazione degli amministratori
  • Situazione patrimoniale della società scissa alla data di riferimento
  • Perizia di congruità (se richiesta o opportuna)
  • Delibere assembleari di approvazione della scissione
  • Atto di scissione notarile
  • Prospetto delle perdite fiscali pregresse e del patrimonio netto della scissa

Caso 1: Tizio scinde l'azienda in due rami distinti

Scenario. Gamma SRL svolge sia attività commerciale che attività immobiliare. Tizio (socio unico) decide di separare i due rami: il ramo immobiliare va alla nuova Delta SRL, mentre Gamma SRL continua con il solo ramo commerciale. Si tratta di una scissione parziale.

Come si applica. Sul piano fiscale, i beni del ramo immobiliare passano a Delta SRL ai loro valori fiscali originari: se un immobile era iscritto a 300.000 euro con valore fiscale residuo di 200.000, Delta parte da 200.000. Non emerge nessuna plusvalenza, e Delta non può scegliere valori diversi. Le perdite fiscali di Gamma vengono ripartite tra Gamma e Delta in proporzione al patrimonio netto assegnato a ciascuna. Tizio, come socio unico, riceve partecipazioni sia in Gamma che in Delta: il valore complessivo delle sue partecipazioni resta lo stesso di prima, semplicemente diviso tra due soggetti.

In pratica

  • I valori fiscali non cambiano per effetto della scissione: nessuna rivalutazione automatica.
  • Le perdite si ripartiscono proporzionalmente al patrimonio netto assegnato a ciascuna beneficiaria.
  • Il socio riceve partecipazioni nelle beneficiarie senza oneri fiscali immediati.

Caso 2: Caio scopre la responsabilità solidale per i debiti tributari

Scenario. Beta SRL si scinde totalmente: il patrimonio viene diviso tra due nuove società, Alfa SRL e Gamma SRL. Dopo la scissione, l’Agenzia delle Entrate accerta che Beta SRL aveva un debito IVA non versato di 30.000 euro relativo a periodi ante-scissione.

Come si applica. La legge prevede la responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti tributari della società scissa. Alfa SRL e Gamma SRL rispondono entrambe per i 30.000 euro di IVA, anche se Beta SRL si è estinta. In linea di principio la responsabilità di ciascuna è limitata al valore del patrimonio netto ricevuto dalla scissione, ma si tratta comunque di un rischio concreto. Per questo, prima di procedere con una scissione è indispensabile fare una due diligence fiscale accurata sulla società scissa: verificare eventuali contenziosi, accertamenti in corso o esposizioni non ancora emerse.

In pratica

  • Prima della scissione, verificare sempre la posizione fiscale della scissa (accertamenti, contenziosi, debiti).
  • Le beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti tributari della scissa, anche dopo l’estinzione di quest’ultima.
  • Inserire nel progetto di scissione clausole di garanzia tra le parti per regolare eventuali sopravvenienze passive.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

La scissione di una società è soggetta a tassazione?

No. L’art. 173 del TUIR la qualifica come operazione fiscalmente neutra: non emergono redditi imponibili per effetto della scissione, né in capo alla scissa né alle beneficiarie.

I beni trasferiti con la scissione vengono rivalutati fiscalmente?

No. Vige il principio di continuità: le beneficiarie ereditano gli stessi valori fiscali che i beni avevano nella scissa. Non c’è nessuna rivalutazione automatica ai fini delle imposte.

Le perdite pregresse della società scissa si possono riportare?

Sì, ma con limiti. Il riporto è consentito solo entro il limite del patrimonio netto della società che ha prodotto le perdite, e solo se quella società supera il test di vitalità (ricavi e costi del personale sopra una soglia minima nell’anno precedente).

Cosa succede ai debiti con il Fisco in caso di scissione?

Le beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi ante-scissione. La responsabilità di ciascuna è in genere proporzionale al patrimonio netto ricevuto, ma il rischio di esposizione è reale.

Qual è la differenza tra scissione totale e scissione parziale?

Nella scissione totale la società scissa si estingue e tutto il suo patrimonio va alle beneficiarie. Nella scissione parziale la scissa sopravvive e cede solo una parte del patrimonio a una o più beneficiarie.

I soci della società scissa devono pagare imposte sulle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie?

No, non nell’immediato. L’assegnazione delle partecipazioni nelle beneficiarie non è un evento imponibile: il socio riceve le nuove quote ai valori fiscali delle vecchie, senza emergere plusvalenze al momento della scissione.

Domande frequenti

La scissione di una società è soggetta a tassazione?

No. L'art. 173 del TUIR la qualifica come operazione fiscalmente neutra: non emergono redditi imponibili per effetto della scissione, né in capo alla scissa né alle beneficiarie.

I beni trasferiti con la scissione vengono rivalutati fiscalmente?

No. Vige il principio di continuità: le beneficiarie ereditano gli stessi valori fiscali che i beni avevano nella scissa. Non c'è nessuna rivalutazione automatica ai fini delle imposte.

Le perdite pregresse della società scissa si possono riportare?

Sì, ma con limiti. Il riporto è consentito solo entro il limite del patrimonio netto della società che ha prodotto le perdite, e solo se quella società supera il test di vitalità (ricavi e costi del personale sopra una soglia minima nell'anno precedente).

Cosa succede ai debiti con il Fisco in caso di scissione?

Le beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi ante-scissione. La responsabilità di ciascuna è in genere proporzionale al patrimonio netto ricevuto, ma il rischio di esposizione è reale.

Qual è la differenza tra scissione totale e scissione parziale?

Nella scissione totale la società scissa si estingue e tutto il suo patrimonio va alle beneficiarie. Nella scissione parziale la scissa sopravvive e cede solo una parte del patrimonio a una o più beneficiarie.

I soci della società scissa devono pagare imposte sulle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie?

No, non nell'immediato. L'assegnazione delle partecipazioni nelle beneficiarie non è un evento imponibile: il socio riceve le nuove quote ai valori fiscali delle vecchie, senza emergere plusvalenze al momento della scissione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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