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Art. 1535 c.c. Proroga dei contratti a termine
In vigore
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.
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In sintesi
Commento all'art. 1535 c.c. — Proroga dei contratti a termine
L'art. 1535 c.c. disciplina le conseguenze economiche della proroga dei contratti a termine, ossia di quei contratti in cui l'esecuzione è fissata a una data precisa e le parti successivamente concordano di posticipare tale adempimento.
La regola del differenziale di prezzo
Il meccanismo previsto dalla norma è semplice ma preciso: quando le parti prorogano un contratto a termine, sorge l'obbligo di corrispondere la differenza tra il prezzo pattuito originariamente e il prezzo di mercato corrente al momento della scadenza originaria. Questo meccanismo evita che la proroga diventi uno strumento speculativo a vantaggio di una parte a scapito dell'altra.
Il prezzo di riferimento è quello del giorno della scadenza originariamente convenuta, non il prezzo alla nuova data prorogata. Ciò garantisce che la proroga non alteri retroattivamente l'equilibrio economico del contratto.
Deroga per usi commerciali
La norma ammette una deroga importante: l'obbligo di corrispondere il differenziale non si applica qualora esistano usi diversi nel settore. In ambito borsistico, ad esempio, le regole di mercato possono disciplinare la proroga con meccanismi propri (riporto, deporto), che prevalgono sulla regola codicistica generale.
Contesto sistematico
L'art. 1535 c.c. si inserisce nella disciplina della vendita a termine di titoli (artt. 1531-1536 c.c.) e si coordina con l'art. 1536 c.c. sull'inadempimento. Per i contratti di borsa regolamentati trovano applicazione le leggi speciali sui mercati finanziari, che possono derogare alle norme codicistiche.
Domande frequenti
Cosa si intende per contratto a termine nel codice civile?
Un contratto a termine è un accordo in cui l'esecuzione (consegna del bene o pagamento) è fissata a una data futura predeterminata. È comune nelle vendite di titoli finanziari, merci e valute.
Chi deve pagare la differenza di prezzo in caso di proroga?
La norma non specifica esplicitamente il soggetto obbligato: il debito di differenziale dipende dall'andamento del prezzo. Se il prezzo è salito, chi deve acquistare paga di più; se è sceso, chi deve vendere riceve di meno rispetto all'originario accordo.
Come si calcola la differenza di prezzo?
Si confronta il prezzo pattuito nel contratto originario con il prezzo corrente di mercato nel giorno della scadenza originaria. La differenza positiva o negativa costituisce il differenziale da regolare tra le parti.
Gli usi commerciali possono derogare all'art. 1535 c.c.?
Sì. La norma prevede espressamente la salvezza degli usi diversi. In ambito borsistico, le regole di mercato (come i contratti di riporto) disciplinano la proroga con meccanismi diversi, che prevalgono sulla regola codicistica.
Quali altre norme si coordinano con l'art. 1535 c.c.?
L'art. 1535 c.c. si coordina con l'art. 1536 c.c. (inadempimento della vendita a termine di titoli), con gli artt. 1515-1516 c.c. (esecuzione coattiva in caso di inadempimento) e con le leggi speciali sui mercati finanziari per i contratti di borsa.