Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1535 c.c. – Proroga dei contratti a termine

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.

In sintesi

  • L'art. 1535 c.c. regola la proroga dei contratti a termine nell'ambito della vendita su documenti e di alcune operazioni a tempo.
  • Se alla scadenza le parti convengono di prorogare l'esecuzione, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente al giorno della scadenza.
  • La norma mira a riequilibrare le posizioni economiche tenendo conto delle oscillazioni di prezzo intervenute fino alla scadenza pattuita.
  • Restano salvi gli usi diversi, che possono derogare al criterio legale del conguaglio.
  • La proroga presuppone un nuovo accordo: non e' un effetto automatico, ma frutto della comune volonta' delle parti.
Indice dei contenuti

L'articolo 1535 del codice civile e' una disposizione di portata circoscritta ma di notevole interesse pratico, perché affronta un problema che ricorre in tutte le operazioni commerciali a tempo determinato: che cosa accade quando, giunti alla scadenza, le parti decidono di proseguire il rapporto anziche' eseguirlo immediatamente. La risposta del legislatore e' tanto sintetica quanto incisiva: la proroga e' possibile, ma comporta un conguaglio economico che riflette le variazioni di prezzo nel frattempo intervenute. Si tratta di una regola che coniuga la liberta' contrattuale delle parti con un'esigenza di giustizia commutativa, evitando che la mera dilazione si traduca in un vantaggio ingiustificato per uno dei contraenti a danno dell'altro.

La collocazione sistematica della norma

L'articolo si inserisce nella disciplina della vendita e, più in particolare, nel contesto delle vendite con caratteristiche peculiari quanto a tempo di esecuzione. La proroga dei contratti a termine richiama operazioni in cui l'elemento temporale e il riferimento a un prezzo corrente di mercato sono centrali. In questi rapporti il valore del bene oggetto del contratto e' soggetto a oscillazioni continue, e il momento dell'esecuzione assume un rilievo economico decisivo. Per questo il legislatore ha previsto un meccanismo che, in caso di slittamento concordato della scadenza, riallinei il corrispettivo all'andamento del mercato.

Il presupposto: l'accordo di proroga

La norma e' chiara nel richiedere che le parti convengano di prorogare l'esecuzione del contratto. La proroga non e' dunque un effetto automatico né un diritto potestativo di una sola parte: e' il risultato di un nuovo incontro di volonta'. ciò significa che il contraente che desideri prolungare il rapporto non può imporlo, ma deve ottenere il consenso della controparte. L'accordo di proroga e', sotto questo profilo, una vicenda modificativa del contratto originario, che ne sposta in avanti il momento esecutivo conservando per il resto l'assetto degli interessi già definito.

Il criterio del conguaglio: la differenza di prezzo

Il cuore della disposizione e' il criterio di calcolo del conguaglio. La norma stabilisce che e' dovuta la differenza tra il prezzo originariamente pattuito e quello corrente nel giorno della scadenza. Il legislatore individua quindi un momento di riferimento preciso, la data di scadenza del termine, e impone di confrontare il prezzo concordato con quello di mercato a quella data. Se il prezzo corrente e' superiore a quello originario, il differenziale dovra' essere corrisposto per riequilibrare il rapporto; in senso simmetrico, l'andamento del mercato può giocare a favore dell'una o dell'altra parte. L'obiettivo e' impedire che la proroga consenta a un contraente di lucrare sulle variazioni di prezzo a spese dell'altro.

La funzione di giustizia commutativa

Dietro la tecnicalita' del meccanismo si coglie una scelta di fondo orientata all'equilibrio economico del contratto. In un'operazione a termine, posticipare l'esecuzione equivale a modificare le condizioni di rischio cui le parti si erano esposte. Senza la regola del conguaglio, la parte avvantaggiata dall'andamento del mercato potrebbe ottenere, con la sola proroga, un beneficio che non aveva pattuito. Il legislatore neutralizza questo effetto imponendo l'adeguamento del prezzo, in coerenza con il principio per cui le modificazioni del contratto non devono alterare arbitrariamente la distribuzione del valore tra i contraenti.

Il ruolo degli usi diversi

La disposizione si chiude con una clausola di salvezza degli usi diversi. Si tratta di un richiamo alla prassi commerciale, particolarmente significativo in settori dove le consuetudini regolano da tempo le modalita' di proroga e di conguaglio delle operazioni a termine. Gli usi, in questo ambito, possono prevalere sul criterio legale, sostituendo al confronto secco tra prezzo pattuito e prezzo corrente alla scadenza meccanismi più articolati o più aderenti alle specificita' del comparto. La clausola conferma la natura dispositiva e suppletiva della regola, destinata a operare in assenza di una diversa disciplina convenzionale o consuetudinaria.

Coordinamento con le regole generali sulla vendita

L'art. 1535 non opera in isolamento: si raccorda con i principi generali in tema di vendita, di adempimento delle obbligazioni e di buona fede nell'esecuzione del contratto. La proroga concordata resta soggetta ai canoni di correttezza che governano ogni rinegoziazione, e il conguaglio deve essere calcolato secondo criteri verificabili e in buona fede. La norma offre così un punto fermo entro un sistema che, per il resto, affida alla volonta' delle parti la definizione delle condizioni del rapporto.

La proroga rispetto al rinnovo e alla novazione

E' utile distinguere la proroga disciplinata dall'art. 1535 da figure affini con cui talvolta viene confusa. La proroga si limita a spostare in avanti il momento esecutivo di un contratto che resta lo stesso nei suoi elementi essenziali: non da' vita a un rapporto nuovo, ma protrae quello esistente. Si distingue percio' dal rinnovo, che ricostituisce un rapporto sulla base di un nuovo accordo, e dalla novazione, che estingue l'obbligazione originaria sostituendola con una diversa. Nella proroga il contratto sopravvive immutato nella sua struttura, e l'unica conseguenza economica e' il conguaglio sulla differenza di prezzo: ciò conferma che il fenomeno regolato dalla norma e' di natura modificativa e non estintiva del rapporto, con riflessi sul regime delle garanzie e degli accessori che a quel rapporto accedono.

Rilievo pratico e prudenza redazionale

Sul piano operativo, chi gestisce contratti a termine fara' bene a disciplinare in modo esplicito le modalita' della proroga e del relativo conguaglio, indicando con precisione la fonte da cui ricavare il prezzo corrente alla scadenza e l'eventuale richiamo agli usi di settore. La sinteticita' della norma, infatti, lascia spazio a possibili contestazioni sul valore di riferimento, che una clausola ben redatta può prevenire. Documentare l'accordo di proroga e il metodo di calcolo della differenza di prezzo e' la cautela più efficace per evitare contenzioso e dare certezza al rapporto, soprattutto nei settori in cui il prezzo corrente e' soggetto a oscillazioni frequenti e di rilievo.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1535 del codice civile?

Si applica quando, in un contratto a termine, le parti convengono alla scadenza di prorogare l'esecuzione anziche' adempiere immediatamente, facendo sorgere l'obbligo di conguaglio sul prezzo.

Come si calcola la differenza di prezzo in caso di proroga?

E' dovuta la differenza tra il prezzo originariamente pattuito e quello corrente nel giorno della scadenza del termine, salvo che gli usi prevedano un criterio diverso.

La proroga del contratto a termine e' automatica?

No. La proroga richiede un nuovo accordo tra le parti: nessuno puo' imporla unilateralmente, perche' la norma presuppone che le parti convengano di prorogare l'esecuzione.

Gli usi possono derogare al criterio del conguaglio?

Si. La norma fa salva l'osservanza degli usi diversi, che, avendo la regola legale natura suppletiva, possono prevalere e fissare modalita' di conguaglio proprie del settore.

A chi conviene la regola del conguaglio?

La regola e' neutra: serve a riequilibrare il rapporto in base all'andamento del prezzo, evitando che la proroga avvantaggi ingiustificatamente l'una o l'altra parte rispetto a quanto pattuito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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