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Art. 1486 c.c. Responsabilità limitata dal venditore
In vigore
Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Responsabilità limitata del venditore e rimborso della somma pagata
L'art. 1486 c.c. disciplina un'ipotesi particolare nell'ambito della garanzia per evizione: quella in cui il compratore abbia evitato l'evizione pagando una somma di denaro al terzo che rivendicava diritti sulla cosa venduta.
La fattispecie: evizione evitata con pagamento
Il compratore, invece di subire l'evizione, può decidere di definire la controversia con il terzo pagando una somma concordata. In questo caso, il legislatore offre al venditore una via di uscita: può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsando al compratore la somma pagata, maggiorata degli interessi e di tutte le spese sostenute.
Contenuto del rimborso
Il rimborso deve essere integrale e comprende tre voci: la somma pagata al terzo, gli interessi legali maturati dalla data del pagamento, e tutte le spese affrontate dal compratore per gestire la vicenda (spese legali, notarili, processuali). Non sono invece dovuti, in questo caso, i danni ulteriori che sarebbero spettati in caso di evizione totale ai sensi dell'art. 1483 c.c.
Ratio e coordinamento sistematico
La norma persegue un obiettivo di efficienza economica: permette di chiudere la garanzia con un rimborso determinato e certo, evitando l'incertezza di una liquidazione del danno da evizione. Si inserisce nel quadro degli artt. 1483-1490 c.c. e va coordinata con l'art. 1485 (chiamata in causa) e l'art. 1487 (patto di esclusione). Qualora il venditore non voglia avvalersi di questa facoltà, rimane esposto alle ordinarie conseguenze della garanzia.
Natura facoltativa della liberazione
Il venditore non è obbligato ad avvalersi di questa via: si tratta di una facoltà («può liberarsi»). Se preferisce, può invece affrontare il giudizio ordinario sulla garanzia per evizione con le relative conseguenze patrimoniali.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 1486 c.c.?
Si applica quando il compratore ha evitato l'evizione della cosa pagando una somma di denaro al terzo, invece di subire la perdita del bene a seguito di giudizio.
Cosa deve rimborsare il venditore per liberarsi dalla garanzia?
Deve rimborsare la somma pagata al terzo, gli interessi maturati e tutte le spese sostenute dal compratore per gestire la vicenda.
Il venditore è obbligato a scegliere questa via?
No, è una facoltà del venditore. Se non se ne avvale, rimane esposto alle ordinarie conseguenze della garanzia per evizione previste dagli artt. 1483 e ss. c.c.
Il compratore può rifiutare il rimborso offerto dal venditore?
La norma non prevede un diritto di rifiuto del compratore: se il venditore rimborsa integralmente la somma, gli interessi e le spese, si libera da tutte le conseguenze della garanzia.
Come si coordinano l'art. 1486 e l'<a href="/articolo-1483-codice-civile/">art. 1483 c.c.</a>?
L'art. 1483 disciplina le conseguenze dell'evizione totale già avvenuta; l'art. 1486 consente invece una liquidazione preventiva quando il compratore ha evitato l'evizione con un pagamento diretto al terzo.