Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Dal 1° gennaio 2026 benzina e gasolio hanno la stessa accisa: 672,90 euro/1.000 litri.
- Il riallineamento nasce dall’eliminazione del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24.
- La benzina scende di 4,05 cent/litro di accisa; il gasolio sale della stessa misura.
- Alcune categorie di impiego del gasolio (es. usi agricoli e industriali specifici) restano escluse dall’aumento.
- La norma non prevede impatti diretti sull’IVA applicata al carburante.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il D.Lgs. 43/2025 per superare il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24: riduce l’accisa sulla benzina di 4,05 cent/litro e aumenta di pari misura quella sul gasolio carburante, portando entrambe le aliquote a 672,90 euro per mille litri. Alcune categorie di impieghi del gasolio restano esentate dall’aumento.
Approfondimento normativo completo: Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio.
Perché le accise su benzina e gasolio cambiano nel 2026
La legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti con una misura strutturale: il riallineamento tra benzina e gasolio. Da decenni il gasolio godeva di un’accisa inferiore a quella della benzina, una differenza che l’Unione europea classifica tra i sussidi ambientalmente dannosi. Il comma 129 avvia il percorso di superamento del cosiddetto sussidio EN.SI.24, catalogato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
Il meccanismo è simmetrico: l’accisa sulla benzina si riduce di 4,05 centesimi di euro per litro, mentre quella sul gasolio usato come carburante aumenta della stessa misura. Il risultato finale è che entrambi i prodotti raggiungono un’aliquota identica di 672,90 euro per mille litri. Chi guida un’auto a benzina beneficia quindi di un lieve alleggerimento dell’accisa; chi guida diesel vede l’accisa crescere in misura corrispondente.
Non tutti gli utilizzi del gasolio subiscono l’aumento. La norma esclude espressamente gli impieghi elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise), in particolare alcuni usi agricoli e industriali. Per questi settori non si applica né la variazione introdotta dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025 né quella prevista dal comma 129. L’effetto pratico sul prezzo finale dipende anche dall’IVA e dai margini della distribuzione, che restano invariati dalla norma in esame.
Cosa sapere sul riallineamento accise 2026
- Benzina: aliquota scende a 672,90 euro/1.000 litri (era superiore).
- Gasolio carburante: aliquota sale a 672,90 euro/1.000 litri (era inferiore).
- La variazione è di 4,05 centesimi per litro in ciascuna direzione.
- Gasolio per impieghi agricoli e industriali specifici: escluso dall’aumento.
- Il riallineamento è definitivo a partire dal 1° gennaio 2026, senza gradualità annuale.
Caso 1: Tizio, automobilista con auto a benzina
Scenario. Tizio guida un’utilitaria a benzina e percorre circa 15.000 km l’anno. Il suo consumo medio è 7 litri per 100 km, quindi consuma circa 1.050 litri di benzina all’anno. Prima del comma 129, l’accisa sulla benzina era superiore a 672,90 euro/1.000 litri; dopo la riduzione di 4,05 cent/litro, l’aliquota si attesta esattamente a 672,90 euro/1.000 litri.
Come si legge in pratica. Sui 1.050 litri annui di Tizio, la riduzione dell’accisa di 4,05 centesimi per litro produce un risparmio teorico di circa 42,50 euro lordi sull’imposta, prima dell’IVA. L’IVA del 22% si applica anche sull’accisa, quindi il risparmio finale al netto IVA sarebbe leggermente inferiore. Si tratta di un vantaggio modesto ma stabile, poiché la norma non prevede scadenze o rimodulazioni annuali per la benzina. L’effettivo prezzo alla pompa dipende anche dalla quotazione internazionale del petrolio e dai margini commerciali.
Riepilogo Caso 1
- Consumo annuo stimato: 1.050 litri di benzina.
- Riduzione accisa: 4,05 cent/litro.
- Risparmio teorico sull’accisa: circa 42,50 euro/anno.
- L’IVA al 22% si applica sull’accisa, riducendo leggermente il vantaggio netto.
- Il prezzo finale dipende anche da fattori di mercato non regolati dalla norma.
Caso 2: Caia, pendolare con auto diesel
Scenario. Caia percorre ogni giorno 60 km tra casa e lavoro, per un totale di circa 20.000 km l’anno. Il suo SUV diesel consuma 6,5 litri per 100 km, ossia circa 1.300 litri di gasolio annui. Con il comma 129 l’accisa sul gasolio sale di 4,05 cent/litro, raggiungendo 672,90 euro/1.000 litri.
Come si legge in pratica. Sui 1.300 litri di gasolio di Caia, l’aumento dell’accisa di 4,05 centesimi per litro determina un aggravio teorico di circa 52,65 euro sull’imposta nell’anno, prima dell’IVA. L’IVA al 22% amplifica l’importo finale. Per Caia non si applica nessuna esenzione, poiché il gasolio per autotrazione è soggetto all’aumento. La norma non prevede meccanismi compensativi diretti per i privati consumatori di gasolio per autotrazione.
Riepilogo Caso 2
- Consumo annuo stimato: 1.300 litri di gasolio.
- Aumento accisa: 4,05 cent/litro.
- Aggravio teorico sull’accisa: circa 52,65 euro/anno.
- L’IVA al 22% si somma all’accisa aumentata.
- Nessuna esenzione per il gasolio destinato all’autotrazione privata.
Caso 3: Sempronio, agricoltore con uso agevolato gasolio
Scenario. Sempronio è un agricoltore che utilizza gasolio agevolato per i propri trattori e macchinari agricoli, impiego rientrante nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Utilizza circa 4.000 litri di gasolio agricolo all’anno. Si chiede se il riallineamento previsto dal comma 129 LB 2026 aumenti il costo del gasolio che acquista.
Come si legge in pratica. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi elencati nella tabella A del testo unico accise (D.Lgs. 504/1995). Il gasolio per uso agricolo rientra tra le categorie esentate. Per Sempronio, l’aliquota agevolata di cui beneficia non subisce la variazione in aumento di 4,05 cent/litro introdotta dal comma 129. Restano salve anche le condizioni previste dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025, che non trovano applicazione per gli impieghi agricoli. L’agricoltore non subisce quindi aggravi dal riallineamento.
Riepilogo Caso 3
- Uso gasolio: agricolo, rientrante in tabella A D.Lgs. 504/1995.
- Applicazione dell’aumento: esclusa per espressa previsione del comma 129.
- Aliquota agevolata: invariata rispetto al regime precedente.
- Consumo ipotetico: 4.000 litri/anno senza variazione di costo accisa.
- Anche il decreto ministeriale del 14 maggio 2025 non si applica agli usi agricoli.
Quando conviene una verifica
Per valutare l’impatto del riallineamento accise sulla tua attività: Consulta un esperto in fiscalità dei carburanti.
Norme e fonti collegate
- Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo riallineamento delle accise su benzina e gasolio?
Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Da quella data l’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi per litro e quella sul gasolio carburante è aumentata della stessa misura, con entrambe le aliquote fissate a 672,90 euro per mille litri. Non è previsto un regime transitorio o una gradualità nell’applicazione.
Perché la legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti?
La finalità esplicita della norma è il superamento del sussidio ambientalmente dannoso denominato EN.SI.24, classificato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. La storica differenza tra l’accisa sulla benzina (più elevata) e quella sul gasolio (più bassa) era considerata un incentivo indiretto al consumo del combustibile fossile più inquinante. Il riallineamento risponde anche a orientamenti di politica ambientale europei.
Il gasolio agricolo e industriale subisce l'aumento dell'accisa nel 2026?
No. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi del gasolio elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise). Per questi utilizzi non si applica neppure la variazione prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 maggio 2025. L’esclusione è automatica per legge, senza necessità di presentare domande o istanze da parte degli operatori interessati.
Quanto incide il riallineamento dell'accisa sul prezzo finale del carburante?
L’accisa è una componente del prezzo alla pompa, ma non è l’unica. Il prezzo finale include anche l’IVA (che si applica sull’importo comprensivo di accisa) e i margini della distribuzione. La variazione di 4,05 centesimi per litro sull’accisa si traduce in un impatto leggermente superiore al consumatore una volta applicata l’IVA al 22%. Gli effettivi prezzi alla pompa dipendono anche dalle quotazioni internazionali del greggio, che la norma non può determinare.
L'aumento dell'accisa sul gasolio si applica anche ai veicoli commerciali?
Sì, per il gasolio impiegato come carburante per autotrazione, incluso quello utilizzato dai veicoli commerciali stradali non rientranti nelle categorie esentate. Le esenzioni riguardano specifici impieghi industriali e agricoli indicati nella tabella A del D.Lgs. 504/1995. Il comma 129 non introduce esenzioni specifiche per i trasportatori stradali o per le flotte aziendali in quanto tali; eventuali meccanismi compensativi dovrebbero essere previsti da norme distinte.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti