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Art. 1383 c.c. Divieto di cumulo
In vigore
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1383 c.c. tutela il creditore nelle obbligazioni alternative: se la scelta spetta al debitore e questi ha reso impossibile una delle prestazioni per causa a lui imputabile, non può scegliere quella prestazione per liberarsi. L'obbligazione si concentra sulla prestazione rimasta possibile.
Le obbligazioni alternative: struttura e funzione
Le obbligazioni alternative (artt. 1285-1291 c.c.) sono obbligazioni in cui il debitore può liberarsi eseguendo una tra due o più prestazioni determinate: la scelta spetta di regola al debitore (art. 1286 c.c.), ma può essere attribuita al creditore o a un terzo. Fino all'esercizio della scelta, entrambe le prestazioni fanno parte del contenuto dell'obbligazione: il debitore deve essere in grado di eseguire l'una o l'altra. L'obbligazione si concentra su una prestazione al momento della scelta o quando una delle prestazioni diventa impossibile (artt. 1288-1290 c.c.).
Il caso dell'art. 1383: impossibilità imputabile al debitore che ha la scelta
L'art. 1383 c.c. disciplina il caso in cui la scelta spetta al debitore e questi ha reso impossibile una delle prestazioni per causa a lui imputabile. In questa ipotesi, il debitore non può scegliere la prestazione impossibilitata per liberarsi dall'obbligazione (come avrebbe potuto fare se l'impossibilità fosse dipesa da causa a lui non imputabile): l'obbligazione si concentra sulla prestazione ancora possibile, che il debitore deve eseguire. La ratio è chiara: il debitore che ha creato l'impossibilità non può trarne vantaggio (nemo ex proprio delicto meliorem suam condicionem facere potest). Se il debitore avesse potuto liberarsi rendendo impossibile la prestazione più onerosa, avrebbe un incentivo a creare artificiosamente l'impossibilità.
Confronto con gli artt. 1288 e 1290 c.c.
L'art. 1383 va letto in coordinamento con gli artt. 1288-1290 c.c. sull'impossibilità delle prestazioni alternative: (a) Art. 1288: se una prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si concentra sull'altra prestazione possibile (il debitore è liberato dall'impossibilità fortuita). (b) Art. 1290: se la scelta spetta al creditore e una prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore, il creditore può scegliere la prestazione possibile o chiedere il risarcimento per la prestazione impossibilitata. (c) Art. 1383: se la scelta spetta al debitore e questi ha reso impossibile una prestazione per sua colpa, l'obbligazione si concentra sulla prestazione possibile, il debitore deve eseguirla, senza poter scegliere quella impossibilitata per "scaricare" su se stesso l'inadempimento e pagare solo il risarcimento.
Connessioni con altre norme
L'art. 1383 va letto con l'art. 1285 c.c. (obbligazioni alternative), l'art. 1286 c.c. (diritto di scelta), l'art. 1288 c.c. (impossibilità di una prestazione), l'art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento) e con il principio generale nemo ex proprio delicto meliorem suam condicionem facere potest.
Domande frequenti
Cosa succede se il debitore di un'obbligazione alternativa distrugge uno dei due beni alternativi?
Se la scelta spetta al debitore e ha distrutto uno dei due beni alternativi per causa a lui imputabile (art. 1383 c.c.), non può scegliere quel bene distrutto per liberarsi: l'obbligazione si concentra sull'altro bene, che il debitore deve consegnare. Non può invocare l'impossibilità che ha lui stesso creato per liberarsi o per 'scegliere' il danno minore da risarcire.
Se la scelta spetta al creditore e il debitore rende impossibile una delle prestazioni, quale rimedio ha il creditore?
Secondo l'art. 1290 c.c. (non l'art. 1383, che riguarda la scelta del debitore), il creditore può scegliere tra la prestazione ancora possibile e il risarcimento del danno per la prestazione impossibilitata per causa imputabile al debitore. Il creditore ha dunque diritto di scelta tra esecuzione in natura (prestazione possibile) e equivalente monetario (risarcimento per quella impossibilitata).
L'art. 1383 si applica anche quando l'impossibilità di una prestazione alternativa dipende da forza maggiore?
No: l'art. 1383 si applica solo quando l'impossibilità è imputabile al debitore. Se l'impossibilità dipende da causa non imputabile al debitore (caso fortuito, forza maggiore), si applica l'art. 1288 c.c.: l'obbligazione si concentra automaticamente sull'altra prestazione, senza che il debitore sia in colpa. In questo caso il debitore può scegliere normalmente la prestazione che la concentrazione ha individuato.
Se un contratto prevede 'consegno l'appartamento A o l'appartamento B a mia scelta' e il debitore vende l'appartamento A a un terzo, cosa deve fare?
Non può più 'scegliere' di consegnare l'appartamento A (che ha già venduto, rendendo impossibile la prestazione per causa a lui imputabile): deve consegnare l'appartamento B (art. 1383 c.c.). In alternativa, potrà incorrere in responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) se l'appartamento B risultasse anch'esso impossibile, ma non può liberarsi invocando la prima impossibilità autoprovocata.