In sintesi
- Il comma 30 LB 2026 raddoppia due aliquote del T.U. tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024)
- Art. 42, comma 1, primo periodo: aliquota dall’0,2% all’0,4%, in vigore dal 1° gennaio 2026
- Art. 46, comma 1, quarto periodo: aliquota dall’0,02% all’0,04%, in vigore dal 1° gennaio 2026
- La modifica rileva per chiunque sia soggetto passivo dei tributi disciplinati dagli artt. 42 e 46 D.Lgs. 174/2024
- Nessun decreto attuativo: le nuove aliquote si applicano direttamente per effetto della legge di bilancio
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 30 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174): l’aliquota di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo passa dallo 0,2% allo 0,4%; l’aliquota di cui all’art. 46, comma 1, quarto periodo passa dallo 0,02% allo 0,04%. Entrambe le aliquote sono dunque raddoppiate con decorrenza immediata.
Approfondimento normativo completo: Comma 30 LB 2026: raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori.
Il raddoppio delle aliquote dei tributi erariali minori dal 1° gennaio 2026
Il comma 30 della legge di bilancio 2026 interviene sul testo unico dei tributi erariali minori, introdotto con il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, raddoppiando le aliquote previste da due distinte disposizioni. La prima riguarda l’art. 42, comma 1, primo periodo: l’aliquota, che era dello 0,2 per cento, viene sostituita con l’aliquota dello 0,4 per cento. La seconda riguarda l’art. 46, comma 1, quarto periodo: l’aliquota dello 0,02 per cento diventa lo 0,04 per cento. Entrambe le modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2026.
Il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024) raccoglie e coordina imposte di minore entità rispetto alle grandi imposte dirette e indirette, ma comunque rilevanti per alcune categorie di operazioni. Gli artt. 42 e 46 individuano fattispecie impositive specifiche e i rispettivi soggetti passivi: chi è tenuto al pagamento di uno dei tributi disciplinati da queste disposizioni deve aggiornare i propri calcoli in base alle nuove aliquote a partire dal 1° gennaio 2026.
Il comma 30 è classificato come misura di copertura finanziaria nella legge di bilancio 2026. Il raddoppio delle aliquote avviene mediante previsione di rango legislativo, nel rispetto della riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 della Costituzione. Non sono previsti decreti attuativi: le nuove aliquote si applicano direttamente alle fattispecie che si realizzano dal 1° gennaio 2026, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente.
Cosa verificare se si è soggetti ai tributi degli artt. 42 e 46 D.Lgs. 174/2024
- Identificare se la propria attività o operazione rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art. 42 o dall’art. 46 del D.Lgs. 174/2024
- Aggiornare i calcoli di liquidazione del tributo con le nuove aliquote (0,4% per art. 42; 0,04% per art. 46) dal 1° gennaio 2026
- Verificare se il tributo incide su operazioni ricorrenti, per pianificare l’impatto sul flusso di cassa annuale
- Aggiornare i software gestionali o i fogli di calcolo utilizzati per la determinazione dell’imposta
- Consultare un commercialista per la corretta classificazione delle operazioni soggette ai tributi modificati
Caso 1: Tizio, soggetto al tributo dell'art. 42 con base imponibile ipotetica
Scenario. Tizio è un operatore economico soggetto al tributo disciplinato dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 174/2024. Nell’anno 2026 si trova a calcolare il tributo su una base imponibile ipotetica di 100.000 euro, utile a illustrare il meccanismo del raddoppio introdotto dal comma 30 LB 2026. Con la vecchia aliquota dello 0,2% avrebbe corrisposto 200 euro; con la nuova aliquota dello 0,4% il calcolo cambia.
Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,4% introdotta dal comma 30 LB 2026, Tizio deve corrispondere 400 euro su una base imponibile ipotetica di 100.000 euro, rispetto ai 200 euro che avrebbe versato con la vecchia aliquota dello 0,2%. Il raddoppio dell’aliquota si traduce in un raddoppio dell’importo dovuto a parità di base imponibile. Gli importi indicati sono puramente ipotetici e illustrano il meccanismo: la base imponibile reale dipende dalla specifica fattispecie disciplinata dall’art. 42 D.Lgs. 174/2024 applicabile al caso concreto di Tizio.
Riepilogo Caso 1
- Base imponibile ipotetica: 100.000 euro (esempio illustrativo)
- Aliquota precedente (fino al 31/12/2025): 0,2% — tributo ipotetico 200 euro
- Nuova aliquota (dal 1/1/2026): 0,4% per effetto del comma 30 LB 2026 — tributo ipotetico 400 euro
- Incremento ipotetico: +200 euro sull’esempio considerato
- Norma: art. 42, comma 1, D.Lgs. 174/2024, come modificato dal comma 30 L. 199/2025
Caso 2: Caia, soggetta al tributo dell'art. 46 con base imponibile ipotetica
Scenario. Caia è soggetta al tributo disciplinato dall’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024. Nel 2026 deve calcolare il tributo su una base imponibile ipotetica di 500.000 euro, a scopo illustrativo. Con la vecchia aliquota dello 0,02% avrebbe corrisposto 100 euro; con la nuova aliquota dello 0,04%, in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto del comma 30 LB 2026, l’importo cambia.
Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,04% introdotta dal comma 30 LB 2026, Caia deve corrispondere 200 euro su una base imponibile ipotetica di 500.000 euro, rispetto ai 100 euro calcolati con la vecchia aliquota dello 0,02%. Anche in questo caso il raddoppio è pieno. Gli importi indicati sono puramente ipotetici e illustrativi: la base imponibile reale dipende dalla fattispecie concreta disciplinata dall’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024 applicabile alla posizione di Caia.
Riepilogo Caso 2
- Base imponibile ipotetica: 500.000 euro (esempio illustrativo)
- Aliquota precedente (fino al 31/12/2025): 0,02% — tributo ipotetico 100 euro
- Nuova aliquota (dal 1/1/2026): 0,04% per effetto del comma 30 LB 2026 — tributo ipotetico 200 euro
- Incremento ipotetico: +100 euro sull’esempio considerato
- Norma: art. 46, comma 1, quarto periodo, D.Lgs. 174/2024, come modificato dal comma 30 L. 199/2025
Caso 3: Sempronio, soggetto ad entrambi i tributi su più operazioni nel 2026
Scenario. Sempronio svolge attività che nel corso del 2026 lo espone sia al tributo dell’art. 42 che a quello dell’art. 46 del D.Lgs. 174/2024. Le sue basi imponibili ipotetiche sono rispettivamente 50.000 euro (art. 42) e 200.000 euro (art. 46), a puro scopo illustrativo. Deve calcolare il tributo complessivo con le nuove aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto del comma 30 LB 2026.
Come si legge in pratica. Per il tributo dell’art. 42, su una base ipotetica di 50.000 euro e aliquota 0,4%, Sempronio deve corrispondere 200 euro (in luogo dei 100 euro calcolati con la vecchia aliquota dello 0,2%). Per il tributo dell’art. 46, su una base ipotetica di 200.000 euro e aliquota 0,04%, il tributo è di 80 euro (in luogo dei 40 euro precedenti). Il totale ipotetico complessivo è 280 euro, contro i 140 euro dell’anno precedente: il raddoppio delle aliquote produce un raddoppio dell’onere fiscale a parità di base imponibile per entrambi i tributi. Gli importi sono puramente ipotetici e illustrativi del meccanismo normativo.
Riepilogo Caso 3
- Tributo art. 42: base ipotetica 50.000 euro × 0,4% = 200 euro (era 100 euro con 0,2%)
- Tributo art. 46: base ipotetica 200.000 euro × 0,04% = 80 euro (era 40 euro con 0,02%)
- Totale ipotetico 2026: 280 euro (era 140 euro — incremento totale ipotetico +140 euro)
- Causa: raddoppio di entrambe le aliquote per effetto del comma 30 LB 2026 (L. 199/2025)
- Nota: importi puramente illustrativi; le basi imponibili reali dipendono dalle fattispecie concrete
Quando conviene una verifica
Sei soggetto ai tributi degli artt. 42 o 46 del D.Lgs. 174/2024? Un esperto può aiutarti a ricalcolare correttamente gli importi dovuti dal 2026. Parla con un commercialista.
Norme e fonti collegate
- Comma 30 LB 2026: raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa prevede il comma 30 della legge di bilancio 2026 sui tributi erariali minori?
Il comma 30 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174) su due punti: porta l’aliquota di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo dallo 0,2% allo 0,4%, e l’aliquota di cui all’art. 46, comma 1, quarto periodo dallo 0,02% allo 0,04%. In entrambi i casi si tratta di un raddoppio dell’aliquota precedente.
Dal quando si applicano le nuove aliquote dei tributi minori?
Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del comma 30 della legge di bilancio 2026. Non sono previsti decreti attuativi: la modifica opera direttamente sulle disposizioni del D.Lgs. 174/2024, sostituendo le aliquote precedenti con quelle nuove. Le operazioni e le fattispecie imponibili che si realizzano dal 1° gennaio 2026 sono soggette alle nuove aliquote raddoppiate.
Quali sono le fattispecie disciplinate dagli artt. 42 e 46 del D.Lgs. 174/2024?
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, è il testo unico dei tributi erariali minori. Gli artt. 42 e 46 disciplinano specifiche fattispecie impositive nell’ambito di questo corpus normativo. Per la corretta identificazione delle operazioni soggette a ciascuno dei due tributi — e quindi dell’impatto delle nuove aliquote sulla propria posizione — è necessario consultare il testo del decreto e, se del caso, un commercialista o un consulente fiscale.
Il raddoppio delle aliquote è compatibile con la Costituzione?
Sì, secondo quanto emerge dal comma 30 LB 2026 e dai richiami normativi che lo accompagnano. La modifica rispetta la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché è disposta con norma di rango legislativo (la legge di bilancio stessa). Il riferimento all’art. 53 Cost. e al principio di capacità contributiva indica che la misura è stata concepita nel rispetto dei parametri costituzionali, ferma restando la valutazione nel merito da parte dei competenti organi giurisdizionali.
Il raddoppio riguarda altri tributi oltre agli artt. 42 e 46?
No. Il comma 30 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sulle aliquote di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo, e all’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024. Le altre disposizioni del testo unico dei tributi erariali minori non sono toccate da questa modifica. Per le aliquote non espressamente modificate dal comma 30 LB 2026, continuano ad applicarsi le previsioni originarie del D.Lgs. 174/2024.