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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 427 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall’art. 7 del D.L. 38/2026, prevede la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia fino a 10 milioni, 50% per la fascia fino a 20 milioni. Agevolazione valida per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 nei beni di cui al comma 429. Decreto attuativo MEF/AdE in attesa di pubblicazione.

Approfondimento normativo completo: Comma 427 LB26: super-ammortamento 180% per investimenti in beni.

Come funziona la maggiorazione del costo ai fini dell'ammortamento

Il comma 427 della legge di bilancio 2026 introduce una super-deduzione sul costo di acquisto o di leasing di determinati beni strumentali: la base imponibile su cui si calcolano le quote di ammortamento viene maggiorata rispetto al costo effettivamente sostenuto. Non si tratta di un credito d’imposta, ma di un ampliamento della base deducibile ai fini IRES e IRPEF da reddito d’impresa.

La misura della maggiorazione dipende dall’entità dell’investimento complessivo nel periodo agevolato: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per quelli compresi tra 2,5 e 10 milioni, 50% per quelli tra 10 e 20 milioni. La norma si applica ai beni destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; il perimetro dei beni agevolabili (comma 429) è rinviato a un decreto attuativo del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicato.

Per un’impresa che acquista un macchinario da 200.000 euro e rientra nel primo scaglione (fino a 2,5 milioni), la base ammortizzabile diventa 200.000 moltiplicato per il coefficiente 2,80 (ovvero 1 + 180%) = 560.000 euro. Ammortizzando al 20%, la quota annua deducibile sarà 112.000 euro anziché 40.000 euro. Si tratta di un esempio ipotetico, da verificare con il professionista una volta pubblicato il decreto attuativo e definito il perimetro dei beni ammissibili.

Requisiti e adempimenti principali

  • Essere titolare di reddito d’impresa (non si applica ai lavoratori autonomi)
  • Il bene deve rientrare tra quelli di cui al comma 429 (perimetro definitivo nel decreto attuativo)
  • L’investimento deve avvenire tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028
  • Il bene strumentale deve essere destinato a strutture produttive nel territorio italiano
  • Attendere il decreto MEF/AdE per le regole di cumulo con transizione 5.0 e ZES unica

Caso 1: Tizio, titolare di una ditta individuale artigiana

Scenario. Tizio gestisce una falegnameria individuale in regime ordinario. Nel marzo 2026 acquista un centro di lavoro CNC per 180.000 euro. L’investimento complessivo nell’anno rimane sotto la soglia di 2,5 milioni, dunque si applica — subordinatamente alla conferma del decreto attuativo che il bene rientri nel perimetro del comma 429 — la maggiorazione del 180% sul costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento.

Come si legge in pratica. La base ammortizzabile diventa 180.000 moltiplicato per 2,80 = 504.000 euro. Con un’aliquota di ammortamento del 20%, la quota annua deducibile sale a 100.800 euro anziché i 36.000 euro ordinari (180.000 moltiplicato per 20%). Il risparmio fiscale annuo, a parità di aliquota IRPEF del 43% (scaglione ipotetico), sarebbe di circa 27.648 euro nel primo anno rispetto alla deduzione ordinaria di 15.480 euro: una differenza di circa 12.168 euro per anno di competenza. Tizio deve conservare la documentazione dell’investimento e attendere il decreto attuativo per verificare che il bene specifico rientri tra quelli agevolabili.

Riepilogo Caso 1

  • Costo di acquisto: 180.000 euro
  • Base ammortizzabile maggiorata (x 2,80): 504.000 euro
  • Quota annua deducibile al 20%: 100.800 euro
  • Quota ordinaria annua: 36.000 euro
  • Maggior deduzione annua: 64.800 euro (subordinata a decreto attuativo)

Caso 2: Caia, SRL manifatturiera con investimento medio

Scenario. Caia è amministratrice di una SRL manifatturiera. Nel 2026 la società investirà complessivamente 4 milioni di euro in impianti di produzione nuovi. L’ammontare supera la soglia di 2,5 milioni, pertanto la fascia eccedente rileva ai fini della maggiorazione del 100%, mentre la quota fino a 2,5 milioni beneficia della maggiorazione del 180%, sempre subordinatamente alla qualificazione dei beni ai sensi del comma 429.

Come si legge in pratica. Sul primo blocco da 2,5 milioni la base ammortizzabile e’ 2.500.000 x 2,80 = 7.000.000 euro. Sul blocco residuo da 1,5 milioni la base e’ 1.500.000 x 2,00 = 3.000.000 euro. La base ammortizzabile complessiva e’ quindi 10.000.000 euro a fronte di un investimento di 4.000.000 euro effettivi. Con aliquote di ammortamento medie del 15%, la quota annua deducibile sarebbe 1.500.000 euro anziché 600.000 euro in regime ordinario: circa 900.000 euro di maggior deduzione annua. L’impatto sull’IRES (aliquota 24%) sarebbe una riduzione d’imposta di circa 216.000 euro per anno. Si tratta di stime esemplificative; la verifica con un commercialista è necessaria, anche in attesa delle istruzioni di cumulo con altri incentivi.

Riepilogo Caso 2

  • Investimento totale: 4.000.000 euro
  • Base ammortizzabile fascia 180% (fino a 2,5 M): 7.000.000 euro
  • Base ammortizzabile fascia 100% (2,5-4 M): 3.000.000 euro
  • Base complessiva maggiorata: 10.000.000 euro
  • Maggior deduzione annua stimata (al 15%): 900.000 euro

Caso 3: Sempronio, SNC con investimento nella fascia del 50%

Scenario. Sempronio è socio di una SNC nel settore della lavorazione metalli. La SNC pianifica nel 2027 un investimento in linee di produzione automatizzate del valore di 15 milioni di euro. L’importo si distribuisce su tutte e tre le fasce previste dal comma 427. Il decreto attuativo non è ancora pubblicato: la pianificazione dell’investimento deve tenere conto di questa incertezza normativa.

Come si legge in pratica. La base ammortizzabile si calcola fascia per fascia: prima fascia 2,5 M x 2,80 = 7.000.000 euro; seconda fascia 7,5 M x 2,00 = 15.000.000 euro; terza fascia 5 M x 1,50 = 7.500.000 euro. La base complessiva sarebbe 29.500.000 euro a fronte di un investimento di 15.000.000 euro effettivi. Con un’aliquota media di ammortamento del 12% la quota annua deducibile diventerebbe circa 3.540.000 euro contro 1.800.000 euro in regime ordinario. Sempronio e i soci devono attendere il decreto attuativo per valutare se tutti i beni in programma rientrino nel perimetro del comma 429 e per conoscere le eventuali regole di prenotazione degli investimenti.

Riepilogo Caso 3

  • Investimento totale: 15.000.000 euro
  • Base calcolata su tre fasce (180%, 100%, 50%): 29.500.000 euro
  • Quota annua deducibile stimata (al 12%): 3.540.000 euro
  • Quota ordinaria annua (al 12%): 1.800.000 euro
  • Decreto attuativo atteso: necessario per confermare ammissibilita’ dei beni

Quando conviene una verifica

Il decreto attuativo del comma 429 non e’ ancora pubblicato: pianifica l’investimento con il supporto di un esperto. Parla con un commercialista.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Il super-ammortamento 2026 e' un credito d'imposta?

No. Il comma 427 della legge di bilancio 2026 non prevede un credito d’imposta ma una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Il beneficio si traduce in quote di ammortamento fiscalmente piu’ elevate, che riducono il reddito imponibile IRES o IRPEF, con risparmio d’imposta proporzionale all’aliquota applicabile all’impresa.

Chi puo' accedere al super-ammortamento 180% previsto dalla legge di bilancio 2026?

La norma si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa, dunque societa’ di capitali, societa’ di persone in regime ordinario e imprenditori individuali. Il testo del comma 427 esclude espressamente i lavoratori autonomi, per i quali la maggiorazione non opera. E’ necessario che il bene sia destinato a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che rientri nell’elenco del comma 429, il cui perimetro e’ rinviato al decreto attuativo.

Fino a quando si puo' effettuare l'investimento per ottenere l'agevolazione?

Il comma 427 della legge di bilancio 2026 fissa il periodo agevolato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Investimenti completati fuori da questa finestra temporale non rientrano nell’agevolazione. La data rilevante e’ generalmente quella di effettuazione dell’investimento ai sensi delle norme fiscali ordinarie (consegna e messa in funzione del bene); per i beni in leasing rileva la data di stipula del contratto e del godimento. Verificare con il professionista le regole specifiche per il bene prescelto.

Come si combina il super-ammortamento con il piano Transizione 5.0 o con i crediti ZES?

Il comma 427 prevede che le regole di cumulo con il credito d’imposta Transizione 5.0 e con i crediti della ZES unica siano definite dal decreto attuativo del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicato. Non e’ quindi possibile fornire indicazioni certe sul punto: qualsiasi pianificazione che coinvolga piu’ incentivi deve essere posticipata o svolta con cautela fino alla pubblicazione delle istruzioni operative.

La maggiorazione si applica anche ai beni acquisiti in leasing finanziario?

Si’. Il comma 427 richiama esplicitamente anche i canoni di locazione finanziaria: per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla determinazione dei canoni fiscalmente deducibili, analogamente a quanto prevede il meccanismo per l’ammortamento dei beni di proprieta’. Anche in questo caso, il perimetro esatto dei beni agevolabili e le condizioni contrattuali rilevanti saranno chiarite dal decreto attuativo.

Domande frequenti

Il super-ammortamento 2026 e' un credito d'imposta?

No. Il comma 427 della legge di bilancio 2026 non prevede un credito d'imposta ma una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Il beneficio si traduce in quote di ammortamento fiscalmente piu' elevate, che riducono il reddito imponibile IRES o IRPEF, con risparmio d'imposta proporzionale all'aliquota applicabile all'impresa.

Chi puo' accedere al super-ammortamento 180% previsto dalla legge di bilancio 2026?

La norma si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa, dunque societa' di capitali, societa' di persone in regime ordinario e imprenditori individuali. Il testo del comma 427 esclude espressamente i lavoratori autonomi, per i quali la maggiorazione non opera. E' necessario che il bene sia destinato a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che rientri nell'elenco del comma 429, il cui perimetro e' rinviato al decreto attuativo.

Fino a quando si puo' effettuare l'investimento per ottenere l'agevolazione?

Il comma 427 della legge di bilancio 2026 fissa il periodo agevolato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Investimenti completati fuori da questa finestra temporale non rientrano nell'agevolazione. La data rilevante e' generalmente quella di effettuazione dell'investimento ai sensi delle norme fiscali ordinarie (consegna e messa in funzione del bene); per i beni in leasing rileva la data di stipula del contratto e del godimento. Verificare con il professionista le regole specifiche per il bene prescelto.

Come si combina il super-ammortamento con il piano Transizione 5.0 o con i crediti ZES?

Il comma 427 prevede che le regole di cumulo con il credito d'imposta Transizione 5.0 e con i crediti della ZES unica siano definite dal decreto attuativo del MEF e dell'Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicato. Non e' quindi possibile fornire indicazioni certe sul punto: qualsiasi pianificazione che coinvolga piu' incentivi deve essere posticipata o svolta con cautela fino alla pubblicazione delle istruzioni operative.

La maggiorazione si applica anche ai beni acquisiti in leasing finanziario?

Si'. Il comma 427 richiama esplicitamente anche i canoni di locazione finanziaria: per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla determinazione dei canoni fiscalmente deducibili, analogamente a quanto prevede il meccanismo per l'ammortamento dei beni di proprieta'. Anche in questo caso, il perimetro esatto dei beni agevolabili e le condizioni contrattuali rilevanti saranno chiarite dal decreto attuativo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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