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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1312 c.c. Pagamento separato dei frutti o degli interessi

In vigore

interessi Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

In sintesi

  • Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la quota di frutti o interessi a carico di un condebitore perde l'azione in solido per i frutti e interessi gia' scaduti.
  • La perdita dell'azione in solido vale solo per i frutti e interessi scaduti al momento del pagamento: per quelli futuri la solidarieta' rimane integra.
  • La norma e' una species del principio piu' generale della rinuncia implicita alla solidarieta' di cui all'art. 1311 c.c., limitata pero' ai soli frutti e interessi.
  • Il requisito della separatezza e dell'assenza di riserva e' fondamentale: il creditore che riceve con riserva mantiene intatta l'azione in solido.
  • La distinzione tra effetti sui frutti/interessi scaduti e su quelli futuri tutela il creditore dal rischio di perdere definitivamente la solidarieta' per un unico atto di ricevuta.

Il pagamento separato di frutti e interessi: presupposti

L'art. 1312 c.c. disciplina una fattispecie specifica di rinuncia implicita alla solidarieta', limitata ai frutti e agli interessi. La norma si colloca nel solco dell'art. 1311 c.c., che prevede la rinuncia implicita per effetto della quietanza senza riserva, ma ne circoscrive l'ambito applicativo ai proventi periodici del credito, differenziando gli effetti sui frutti e interessi scaduti da quelli futuri.

I presupposti dell'art. 1312 sono tre: (1) il creditore deve ricevere la quota di frutti o interessi separatamente, cioe' riscuotendo da ciascun condebitore la propria parte anzi che pretendere l'intero da uno solo; (2) il pagamento deve avvenire senza riserva; (3) l'oggetto deve essere specificamente frutti o interessi, non il capitale.

Effetti: perdita dell'azione in solido per i frutti scaduti

Quando ricorrono questi presupposti, il creditore Tizio perde l'azione in solido contro Caio per i frutti o interessi gia' scaduti al momento della riscossione separata. Se Tizio riceve da Caio la quota degli interessi del semestre precedente senza riserva, non potra' piu' pretendere l'intero importo degli interessi di quel periodo da uno qualsiasi dei condebitori solidali: la solidarieta' per quella tranche di interessi e' venuta meno.

Esempio pratico: Tizio e' creditore di Caio, Sempronio e Mevio per un capitale di 30.000 euro con interessi al 5% annuo. Se Tizio, alla scadenza della prima annualita' di interessi (1.500 euro), accetta separatamente 500 euro da ciascun debitore senza apporre alcuna riserva, perde l'azione solidale per quegli interessi. Per gli interessi delle annualita' successive, la solidarieta' rimane invece integra.

La conservazione della solidarieta' per i frutti futuri

La norma limita espressamente la perdita della solidarieta' ai frutti e interessi gia' scaduti: per quelli futuri la solidarieta' si conserva intatta. Questa limitazione temporale e' di fondamentale importanza pratica: il creditore non perde definitivamente il beneficio della solidarieta' per aver accettato un pagamento separato in passato. Ogni periodo di maturazione degli interessi va considerato autonomamente.

La riserva come strumento di tutela del creditore

Il creditore che intende ricevere i frutti o interessi separatamente senza perdere la solidarieta' deve apporre una riserva esplicita. Ad esempio, Tizio puo' scrivere sulla ricevuta: 'ricevo da Caio 500 euro a titolo di acconto sugli interessi, con riserva espressa di agire in solido contro tutti i condebitori per l'intero ammontare'. La riserva neutralizza l'effetto estintivo della solidarieta' previsto dall'art. 1312.

Raccordo sistematico

L'art. 1312 si inserisce nel sistema delle rinunce implicite alla solidarieta' (art. 1311) e va letto insieme agli artt. 1313 (insolvenza in caso di rinuncia) e 1283-1284 c.c. (anatocismo e interessi). La norma trova applicazione soprattutto nei rapporti di prestito con piu' fideiussori, nelle locazioni con piu' conduttori solidali e nelle rendite fondiarie con piu' coobbligati.

Domande frequenti

Cosa succede se il creditore riceve separatamente gli interessi da ciascun condebitore solidale?

Se la riscossione separata avviene senza riserva, il creditore perde l'azione in solido per gli interessi e frutti gia' scaduti, ai sensi dell'art. 1312 c.c. La solidarieta' per gli interessi futuri resta invece integra.

La perdita della solidarieta' ex art. 1312 riguarda anche il capitale?

No. L'art. 1312 c.c. si applica solo ai frutti e agli interessi, non al capitale. Per la perdita della solidarieta' sul capitale occorre applicare l'art. 1311 c.c.

Come puo' il creditore ricevere gli interessi separatamente senza perdere la solidarieta'?

Apponendo una riserva esplicita al momento della riscossione, ad esempio indicando che il pagamento ricevuto e' un acconto e che si riserva di agire in solido per l'intero.

Se il creditore ha accettato interessi separati per gli anni passati, perde la solidarieta' anche per il futuro?

No. L'art. 1312 c.c. limita la perdita della solidarieta' ai soli frutti e interessi gia' scaduti al momento della riscossione separata. La solidarieta' per gli interessi futuri rimane integra.

L'art. 1312 e' una species dell'art. 1311 c.c.?

Si'. L'art. 1312 e' una fattispecie specifica di rinuncia implicita alla solidarieta', limitata ai frutti e interessi, che si colloca nel quadro generale dell'art. 1311 sulle rinunce implicite alla solidarieta'.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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