← Torna a T.U.B. - Testo Unico Bancario
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 octies T.U.B. – Pubblicita’ (1).

In vigore dal 01/11/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita’ o il costo del credito.

2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:

a) il finanziatore o, se del caso, l’intermediario del credito;

b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sara’ garantito da un’ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;

c) il tasso d’interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;

d) l’importo totale del credito;

e) il TAEG, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;

f) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

g) la durata del contratto di credito, se determinata;

h) se del caso, l’importo delle rate;

i) se del caso, l’importo totale che il consumatore e’ tenuto a pagare;

l) se del caso, il numero delle rate;

m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull’importo che il consumatore e’ tenuto a pagare.

3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l’impiego di un esempio rappresentativo.

4. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita’ per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo (1).”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

In sintesi

  • Disciplina della pubblicità dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, introdotta dal D.Lgs. 72/2016 in attuazione della Direttiva MCD 2014/17/UE.
  • Gli annunci pubblicitari devono essere corretti, chiari e non ingannevoli, senza indurre false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.
  • Quando l'annuncio riporta tassi o costi, devono essere indicate obbligatoriamente le informazioni di base elencate al comma 2 (TAEG, durata, importo rate, ecc.).
  • Le informazioni numeriche (tasso, importo, TAEG, rate) sono specificate tramite un esempio rappresentativo.
  • Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, definisce le caratteristiche e le modalità di divulgazione delle informazioni pubblicitarie.

Ambito e ratio della norma

L'art. 120-octies TUB, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 in recepimento della Direttiva 2014/17/UE (cd. MCD, Mortgage Credit Directive), disciplina la pubblicità relativa ai contratti di credito immobiliare destinati ai consumatori. La norma si inserisce nel Capo I-bis del Titolo VI TUB, dedicato al credito immobiliare ai consumatori, e si coordina con l'art. 120-quinquies che fornisce le definizioni rilevanti, nonché con la disciplina generale del Codice del Consumo (parte II, titolo III).

La ratio è duplice: garantire la trasparenza informativa già nella fase pubblicitaria (pre-contrattuale in senso lato) e prevenire pratiche commerciali scorrette che inducano il consumatore a formarsi aspettative errate sul costo o sulla disponibilità del credito ipotecario.

Il divieto di pubblicità ingannevole (comma 1)

Il comma 1 stabilisce il principio generale: la pubblicità deve essere corretta, chiara e non ingannevole. Il riferimento al Codice del Consumo (parte II, titolo III) mantiene applicabile la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole anche al settore del credito immobiliare, con effetto di doppio presidio normativo. È espressamente vietato inserire formulazioni che possano generare false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito: un annuncio che prospetti tassi promozionali non effettivamente disponibili o condizioni accessibili solo a una platea ristretta viola già il comma 1, indipendentemente dal rispetto formale delle informazioni di base.

Le informazioni di base obbligatorie (comma 2)

Quando l'annuncio pubblicitario riporta un tasso d'interesse o altri elementi del costo del credito (ad esempio la rata mensile), scatta l'obbligo di indicare le informazioni di base elencate alle lettere da a) a m) del comma 2. Le principali sono:

  • Identificazione del finanziatore o dell'intermediario (lett. a);
  • Presenza di garanzia ipotecaria su beni immobili residenziali (lett. b), elemento qualificante del prodotto MCD;
  • Tasso d'interesse (fisso, variabile o misto) con dettaglio su commissioni e altri oneri (lett. c);
  • TAEG con evidenza almeno equivalente a qualsiasi altro tasso indicato (lett. e): questa regola sull'«evidenza equivalente» impedisce che il TAEG venga relegato in caratteri minori rispetto al tasso nominale;
  • Avvertenza sul rischio di cambio in caso di finanziamenti in valuta estera (lett. m), presidio rilevante per mutui indicizzati a CHF o altre valute.

L'obbligo di indicare le informazioni non scatta in assenza di riferimenti numerici al costo del credito: un annuncio puramente istituzionale o di brand awareness che non menzioni tassi né rate non è soggetto al comma 2, ma rimane soggetto al comma 1.

L'esempio rappresentativo (comma 3)

Le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 2 devono essere specificate tramite un esempio rappresentativo. Questa tecnica, già nota nel credito al consumo (art. 123 TUB e Dir. 2008/48/CE), consente di contestualizzare i dati numerici in uno scenario concreto (es. «Importo: 150.000 €, durata 20 anni, TAN fisso 3,50%, TAEG 3,80%, rata mensile 869,84 €, importo totale dovuto 208.761,60 €»), evitando che l'indicazione isolata del tasso risulti fuorviante. L'esempio deve essere effettivamente rappresentativo dell'offerta, non costruito su ipotesi irrealistiche o favorevoli al finanziatore.

Poteri normativi secondari (comma 4)

Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, è delegato a precisare: le caratteristiche delle informazioni da includere, le modalità di divulgazione (differenziate per mezzo: stampa, digitale, radiotelevisivo) e i criteri per l'esempio rappresentativo. Questa delega consente un adeguamento tecnico nel tempo, in particolare per i nuovi canali digitali (banner, video online) in cui la leggibilità delle informazioni di base pone sfide specifiche.

Coordinamento sistematico

L'art. 120-octies va letto insieme all'art. 120-novies TUB (obblighi precontrattuali e PIES, Prospetto Informativo Europeo Standardizzato): la pubblicità costituisce il primo contatto informativo con il consumatore, mentre il PIES approfondisce le informazioni personalizzate prima della conclusione del contratto. La catena informativa MCD è quindi: pubblicità corretta → informazioni generali → PIES personalizzato → periodo di riflessione → conclusione del contratto.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.