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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1157 c.c. Possesso di titoli di credito

In vigore

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV. SEZIONE III – Dell'usucapione

In sintesi

  • Il possesso di buona fede dei titoli di credito è disciplinato non dalle norme generali sui beni mobili, ma dal titolo V del libro IV del codice civile (artt. 1992-2027 c.c.) e dalle leggi speciali sui singoli titoli.
  • La norma è una disposizione di rinvio che conferma la specialità della disciplina cartolare rispetto alle regole comuni della circolazione possessoria.
  • I titoli di credito incorporano un diritto nel documento: la circolazione del titolo trasferisce il diritto al portatore di buona fede secondo regole specifiche (legittimazione cartolare).
  • Per i titoli al portatore vale la regola dell'art. 2003 c.c.: chi ha acquistato in buona fede il possesso del titolo non è soggetto a rivendicazione; per quelli all'ordine, la regola dell'art. 2008 c.c. (girata e continuità delle girate).
  • L'art. 1157 c.c. chiude la sezione II e introduce, sul piano sistematico, la sezione III dedicata all'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.).

Commento all'art. 1157 c.c., Possesso di titoli di credito

L'art. 1157 c.c. è una norma di rinvio di apparente modestia ma di importante valore sistematico: chiude la sezione II del capo II del titolo VIII del libro III, dedicata al «possesso vale titolo», escludendo dalla disciplina generale dell'acquisto a non domino dei beni mobili l'ipotesi del possesso di titoli di credito. Per questi ultimi, gli effetti del possesso di buona fede sono regolati non dagli artt. 1153-1156 c.c. ma dal titolo V del libro IV (artt. 1992-2027 c.c.), e dalle leggi speciali che disciplinano i singoli tipi di titolo (cambiale, assegno, obbligazioni, azioni, certificati di deposito). La distinzione si giustifica con la natura particolarissima dei titoli di credito, che incorporano un diritto in un documento, e per i quali la circolazione segue regole proprie improntate al principio di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare.

I titoli di credito: nozione e funzione

Il titolo di credito è un documento che incorpora un diritto patrimoniale (di credito, di partecipazione, di disposizione su merci) la cui circolazione è regolata dalle norme proprie della disciplina cartolare. La caratteristica fondamentale è l'incorporazione: il diritto «vive» nel documento, e la circolazione del documento trasferisce il diritto al portatore secondo regole che prescindono dalla disciplina civilistica dei rapporti sottostanti. Tipici titoli di credito sono la cambiale (R.D. 1669/1933), l'assegno bancario e circolare (R.D. 1736/1933), le azioni e le obbligazioni di società per azioni (artt. 2354 ss. e 2410 ss. c.c.), le quote di fondi comuni di investimento, i buoni del Tesoro e altri titoli pubblici, le polizze di carico e le fedi di deposito. La nozione tecnica è descritta nell'art. 1992 c.c. e si fonda sui tre principi della letteralità, dell'autonomia e della legittimazione cartolare.

La specialità della circolazione cartolare

La circolazione dei titoli di credito segue regole specifiche che si differenziano dalla regola generale dell'art. 1376 c.c. (consenso traslativo). Per i titoli al portatore (artt. 2003-2007 c.c.) il trasferimento avviene mediante la sola traditio (consegna materiale) del documento; per i titoli all'ordine (artt. 2008-2015 c.c.) occorre la girata (sottoscrizione del titolo da parte del trasferente con indicazione del trasferitario) e la consegna del titolo; per i titoli nominativi (artt. 2021-2027 c.c.) occorre la doppia annotazione del trasferimento sia sul titolo sia nel registro dell'emittente. Le tre forme di circolazione cartolare costituiscono modi specifici di trasferimento del diritto incorporato, non assimilabili alla tradizione possessoria dei beni mobili comuni.

Possesso di buona fede e titoli al portatore

L'art. 2003 c.c., a cui rinvia in sostanza l'art. 1157 c.c., disciplina la tutela del possessore in buona fede di titoli al portatore: chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo al portatore non è soggetto a rivendicazione. La regola è simile a quella dell'art. 1153 c.c. (acquisto a non domino dei beni mobili) ma se ne differenzia per il presupposto specifico (acquisto del possesso del titolo) e per gli effetti (impossibilità di rivendica anche da parte di chi era proprietario originario del titolo, ad esempio per furto o smarrimento). Il sistema tutela in massimo grado la circolazione dei titoli al portatore, che sono lo strumento più «liquido» di trasferimento della ricchezza dopo il denaro. La buona fede si presume (art. 1147 c.c.) e si rapporta al momento dell'acquisto del possesso.

Possesso e titoli all'ordine

Per i titoli all'ordine (es. cambiale, assegno) l'art. 2008 c.c. prevede una tutela analoga ma più articolata: chi ha acquistato il titolo in base a una serie continua di girate è legittimato all'esercizio del diritto, anche se la girata in suo favore è in bianco o se il girante non era titolare del diritto. La legittimazione cartolare opera quindi come tutela dell'aspettativa di chi ha confidato nella regolarità formale delle girate, anche se in un anello della catena vi è stato un trasferimento viziato (es. cambiale rubata e poi girata a terzi). Il possessore di buona fede del titolo all'ordine, legittimato dalla continuità delle girate, non è soggetto a rivendica e può esercitare il diritto come se fosse titolare legittimo.

Eccezioni: ammortamento e perdita del titolo

La tutela del possessore di buona fede dei titoli di credito non è assoluta: in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il proprietario originario può ricorrere alla procedura di ammortamento (artt. 2016-2020 c.c. per titoli all'ordine; art. 2007 c.c. per i titoli al portatore che lo consentano espressamente) per ottenere un duplicato del titolo. La procedura comporta la pubblicazione di un decreto presidenziale e consente al proprietario di neutralizzare gli effetti della circolazione del titolo smarrito. Per i titoli al portatore «puri» (banconote, titoli di Stato al portatore prima della loro abolizione, ecc.) la procedura di ammortamento è di norma esclusa, salvo specifica disposizione di legge: questo riflette il principio dell'estrema tutela della circolazione di tali titoli.

Coordinamento con le leggi speciali

L'art. 1157 c.c. opera in coordinamento con una vasta normativa speciale sui singoli titoli: la legge cambiaria (R.D. 1669/1933) per cambiali tratte e pagherò; la legge assegni (R.D. 1736/1933) per gli assegni bancari, circolari e turistici; il codice civile per azioni (artt. 2346 ss.) e obbligazioni (artt. 2410 ss.); il TUF (D.Lgs. 58/1998) per gli strumenti finanziari quotati e dematerializzati; la normativa sui titoli di Stato. Una particolare evoluzione del sistema è la dematerializzazione degli strumenti finanziari (D.Lgs. 213/1998 e succ. mod.): per gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, il titolo cartaceo è sostituito dall'iscrizione contabile presso intermediari abilitati; la circolazione avviene mediante registrazioni contabili e il regime del possesso si trasforma in regime della legittimazione contabile.

La sezione III: introduzione all'usucapione

L'art. 1157 c.c. chiude la sezione II e introduce, sul piano sistematico, la sezione III del capo II del titolo VIII, dedicata all'usucapione (artt. 1158-1167 c.c.). Se le sezioni precedenti hanno disciplinato l'acquisto dei frutti, delle spese e l'acquisto a non domino dei beni mobili in base al possesso istantaneo, la sezione III disciplina il principale modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali fondato sul possesso prolungato nel tempo: l'usucapione. La transizione sistematica è significativa: si passa dalla protezione del possesso come fatto giuridico istantaneo (con effetti acquisitivi immediati o intermedi) alla protezione del possesso come fatto giuridico continuato che, decorrendo per il tempo previsto dalla legge, comporta l'acquisto del diritto. L'usucapione si fonda sul favor possessionis e sul principio che il possesso esercitato a lungo finisce per consolidarsi in proprietà, sanando le originarie irregolarità del titolo.

Caso pratico: Tizio e l'assegno smarrito

Caio, imprenditore, emette un assegno bancario di 50.000 euro all'ordine di Sempronio, suo fornitore. Sempronio gira l'assegno in bianco e lo affida al suo dipendente per consegnarlo in banca per l'incasso; il dipendente smarrisce l'assegno durante il tragitto. Tizio rinviene l'assegno (girato in bianco, quindi divenuto al portatore ex art. 2014 c.c.) e lo presenta alla banca per l'incasso; la banca lo paga. Sempronio si accorge dello smarrimento solo dopo il pagamento. Sempronio può recuperare la somma da Tizio? Si applica l'art. 1157 c.c. con rinvio agli artt. 1992-2027 c.c. Trattandosi di un assegno girato in bianco (assimilato al titolo al portatore), Tizio è tutelato come possessore di buona fede ex art. 2003 c.c.: se ha acquistato in buona fede (non sapeva o non poteva sapere dell'irregolare provenienza), non è soggetto a rivendica. Sempronio può attivare l'ammortamento ai sensi dell'art. 2016 c.c. per evitare ulteriori incassi se l'assegno fosse circolato, ma per la somma già incassata da Tizio in buona fede la rivendica è preclusa. Sempronio ha azione di responsabilità verso il proprio dipendente per la custodia negligente e può eventualmente agire civilmente contro Tizio se prova la mala fede di questi (es. consapevolezza del rinvenimento illecito). Variante 1, mala fede di Tizio: se Tizio sapeva che l'assegno era stato smarrito (per esempio aveva visto cadere il dipendente di Sempronio), non è in buona fede e Sempronio può agire ex art. 2003 c.c. e per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Variante 2, titolo nominativo: se l'assegno fosse stato emesso «non trasferibile» (assegno nominativo ex art. 73 R.D. 1736/1933), Tizio non avrebbe potuto incassarlo perché la circolazione è preclusa e l'unico legittimato è il prenditore originario.

Domande frequenti

Perché l'art. 1157 c.c. esclude i titoli di credito dalla disciplina generale del possesso?

Perché i titoli di credito incorporano un diritto in un documento e la loro circolazione segue regole specifiche (letteralità, autonomia, legittimazione cartolare) disciplinate dal titolo V del libro IV (artt. 1992-2027 c.c.) e dalle leggi speciali sui singoli titoli (cambiale, assegno, azioni, obbligazioni).

Come si tutela il possessore in buona fede di un titolo al portatore?

L'art. 2003 c.c. prevede che chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo al portatore non è soggetto a rivendicazione, anche se il titolo proviene da furto o smarrimento. La tutela è massima per favorire la circolazione liquida di questi strumenti, simili al denaro contante.

Cosa accade in caso di titolo all'ordine girato senza essere proprietario?

Chi ha acquistato il titolo in base a una serie continua di girate (art. 2008 c.c.) è legittimato all'esercizio del diritto anche se uno dei giranti non era proprietario. La legittimazione cartolare tutela chi ha confidato nella regolarità formale della catena delle girate.

Esiste rimedio contro la perdita di un titolo di credito?

Sì, la procedura di ammortamento (artt. 2016-2020 c.c. per titoli all'ordine; art. 2007 c.c. per alcuni titoli al portatore) consente al proprietario di ottenere un duplicato del titolo previa pubblicazione del decreto presidenziale. Per i titoli al portatore «puri» l'ammortamento è di norma escluso.

L'art. 1157 c.c. si applica anche agli strumenti finanziari dematerializzati?

Per gli strumenti finanziari dematerializzati (D.Lgs. 213/1998 e TUF), la circolazione avviene mediante registrazioni contabili presso intermediari abilitati; la disciplina è speciale e si parla di legittimazione contabile più che di possesso cartolare. L'art. 1157 c.c. fa da raccordo, rinviando alla normativa speciale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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