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Art. 1115 c.c. Obbligazioni solidali dei partecipanti
In vigore
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Obbligazioni solidali e scioglimento della comunione
L'art. 1115 c.c. disciplina uno dei nodi più delicati dello scioglimento della comunione: la sorte delle obbligazioni contratte in solido da tutti i partecipanti per la gestione della cosa comune. Prima che si proceda alla divisione, è nell'interesse di ciascun condividente che tali obbligazioni vengano estinte, evitando che i creditori possano aggredire i singoli beni assegnati in sede di scioglimento.
Meccanismo operativo
La norma prevede un meccanismo procedurale preciso: su istanza di qualsiasi partecipante, le obbligazioni solidali scadute o in scadenza entro l'anno vengono estinte prima della divisione. Il denaro necessario viene prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita dell'intera cosa comune oppure, in caso di divisione in natura, dalla vendita di una congrua frazione della res. I condividenti possono tuttavia concordare modalità diverse, ad esempio accollandosi singolarmente le quote di debito.
Diritto di maggiore quota del solvens
Un istituto particolarmente rilevante è quello del condividente che ha anticipato il pagamento di un debito solidale senza poi ottenere il rimborso dagli altri. In sede di divisione, costui ha diritto a una quota maggiorata corrispondente al credito vantato verso i condebitori. Si tratta di un meccanismo di compensazione interna che evita l'ingiusto arricchimento dei condividenti non paganti e garantisce l'equilibrio economico dello scioglimento.
Coordinamento con la disciplina generale
L'art. 1115 si innesta nel quadro degli artt. 1292 ss. c.c. sulle obbligazioni solidali e degli artt. 1111-1116 c.c. sullo scioglimento della comunione. La norma trova applicazione analogica anche in contesti diversi dalla comunione ordinaria, quali la comproprietà su beni aziendali o su immobili ereditari, ferma restando l'applicazione preferenziale delle norme successorie ex art. 1116 c.c.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'estinzione delle obbligazioni solidali prima della divisione?
Ciascun partecipante alla comunione può avanzare la richiesta; non è necessario il consenso di tutti.
Quali obbligazioni rientrano nell'art. 1115 c.c.?
Le obbligazioni contratte in solido da tutti i condividenti per la cosa comune, già scadute o in scadenza entro un anno dalla domanda di divisione.
Come si finanziano le obbligazioni da estinguere se la divisione avviene in natura?
Si vende una congrua frazione della cosa comune per ricavare il denaro necessario, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Cosa succede al condividente che ha pagato il debito solidale da solo?
Ha diritto a una quota maggiorata nella divisione, pari al suo credito di rivalsa verso gli altri condividenti che non hanno contribuito.
La disciplina dell'art. 1115 è derogabile?
Sì, almeno in parte: i condividenti possono accordarsi su modalità alternative di estinzione del debito, escludendo la vendita forzata della cosa.