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Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003) e alle festività nazionali stabilite dalla legge 260/1949. Nel 2026 ci sono 12 festività nazionali fisse più la festa del santo patrono locale: alcune cadono di sabato o domenica, con effetti diversi a seconda del CCNL applicato.
Tabella riepilogativa
| Data 2026 | Festività | Giorno della settimana |
|---|---|---|
| 1 gennaio | Capodanno | Giovedì |
| 6 gennaio | Epifania | Martedì |
| 5 aprile | Pasqua | Domenica |
| 6 aprile | Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) | Lunedì |
| 25 aprile | Liberazione | Sabato |
| 1 maggio | Festa del Lavoro | Venerdì |
| 2 giugno | Festa della Repubblica | Martedì |
| 15 agosto | Ferragosto | Sabato |
| 1 novembre | Ognissanti | Domenica |
| 8 dicembre | Immacolata Concezione | Martedì |
| 25 dicembre | Natale | Venerdì |
| 26 dicembre | Santo Stefano | Sabato |
Il diritto alle ferie: quante settimane spettano
Il D.Lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno. Di queste, 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore; le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. Il datore fissa le ferie tenendo conto delle esigenze del lavoratore, ma non può costringerlo a rinunciare alle ferie: il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Le festività nazionali e il trattamento economico
Le festività ex L. 260/1949 sono 12 fisse più la festa del santo patrono della località in cui si lavora. Nei giorni festivi il lavoratore non è tenuto a prestare servizio, salvo le deroghe previste per i settori a ciclo continuo o in cui il CCNL ammette il lavoro festivo con maggiorazione. La retribuzione dei giorni festivi è comunque dovuta: il lavoratore percepisce la normale paga giornaliera anche se non lavora.
Ferie maturate, ferie godute e monetizzazione
Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno. Non possono essere monetizzate durante il rapporto, salvo la quota eccedente le 4 settimane minime di legge se il CCNL lo prevede. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute devono essere liquidate in denaro (indennità sostitutiva delle ferie). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena durante le ferie, comprese le indennità continuative di fatto.
Casi pratici
Tizio lavora in uno stabilimento a ciclo continuo: il suo turno cade il 1° maggio 2026 (venerdì). Lavora regolarmente e riceve la retribuzione ordinaria più la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal suo CCNL. La misura della maggiorazione varia per contratto collettivo.
Caia aveva pianificato le ferie dal 14 al 22 agosto 2026: il 15 agosto (Ferragosto) cade in quel periodo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la festività non si consuma come giorno di ferie: il 15 agosto non viene scalato dal suo monte ferie, perché si tratta di un diritto autonomo.
Sempronio inizia a lavorare il 1° giugno 2026 con CCNL che prevede 26 giorni di ferie annui. Al 31 dicembre avrà maturato 26 × 7/12 ≈ 15 giorni. Potrà goderne almeno 7 (2 settimane) entro fine anno su richiesta; i restanti entro giugno 2028.
Domande frequenti
Quante ferie spettano per legge ogni anno?
Almeno 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana. Molti CCNL prevedono un numero superiore (spesso 26 o 28 giorni). Il diritto è irrinunciabile: non si può rinunciare alle ferie in cambio di un compenso durante il rapporto.
Se una festività cade di domenica, si recupera il lunedì?
Dipende dal CCNL applicato. La legge non prevede automaticamente un giorno di recupero: è la contrattazione collettiva a stabilire se spetta una quota aggiuntiva o un giorno di riposo compensativo. Per la Pasqua il lunedì è già festivo per legge.
Il 25 aprile 2026 cade di sabato: cosa spetta a chi non lavora il sabato?
Se il lavoratore normalmente non lavora il sabato (settimana di 5 giorni), non perde la festività: secondo la giurisprudenza e molti CCNL ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione o a un giorno sostitutivo. La disciplina esatta dipende dal contratto collettivo.
Si possono perdere le ferie se non vengono usate entro l'anno?
Le ferie non possono essere perse se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il diritto alle ferie non decade se il datore non ha invitato formalmente il lavoratore a goderne e non lo ha avvertito del rischio di perdita.
La festività del patrono si applica dove si trovano gli uffici o dove vive il lavoratore?
Si applica in relazione alla sede di lavoro, non al domicilio del lavoratore. Se gli uffici sono a Milano, la festività del patrono è Sant’Ambrogio (7 dicembre), indipendentemente da dove risiede il dipendente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ferie e festivita' rispondono a una finalita' costituzionale: l'art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore il riposo annuale retribuito e lo qualifica come diritto irrinunciabile. La disciplina di dettaglio, contenuta nel D.Lgs. 66/2003 e nella L. 260/1949, fissa misure minime che i contratti collettivi possono migliorare ma non ridurre. Comprendere la differenza tra ferie e festivita', e le regole di fruizione, evita gli errori più comuni.
Il diritto alle ferie e la sua misura minima
Il D.Lgs. 66/2003 riconosce ad ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite per anno di servizio. Si tratta di un minimo inderogabile: il CCNL può prevedere periodi più ampi, mai inferiori. Le ferie maturano in proporzione al servizio prestato e spettano anche al lavoratore a tempo parziale, riproporzionate.
I tempi di fruizione
La legge impone una scansione precisa: almeno due settimane vanno godute, anche consecutive su richiesta del lavoratore, nell'anno di maturazione; le restanti due settimane entro diciotto mesi dal termine dell'anno di maturazione. E' una regola pensata per garantire l'effettivo recupero delle energie psicofisiche, sottratta alla pura logica economica.
Chi decide quando si va in ferie
La collocazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che esercita un potere organizzativo, ma deve contemperarlo con gli interessi del lavoratore e con la finalita' di riposo. Il datore non può imporre al dipendente di rinunciare alle ferie né negarle sistematicamente: il diritto resta irrinunciabile e l'eventuale rinuncia e' priva di effetti.
Le festivita' nazionali
Le festivita' civili e religiose sono individuate dalla L. 260/1949; ad esse si aggiunge la festa del santo patrono del luogo in cui si presta servizio. Nei giorni festivi il lavoratore non e' tenuto a prestare servizio, salve le deroghe per i settori a ciclo continuo o quando il CCNL ammette il lavoro festivo. La retribuzione del giorno festivo e' comunque dovuta: il lavoratore percepisce la paga anche se non lavora.
Festivita' coincidenti con la domenica o con il riposo
Quando una festivita' cade di domenica o coincide con il giorno di riposo settimanale, al lavoratore spetta di norma un trattamento compensativo, nelle forme stabilite dal CCNL applicato (ad esempio una quota retributiva aggiuntiva). Le modalita' concrete variano da contratto a contratto, ma la regola di fondo e' che la coincidenza non deve risolversi in una perdita per il lavoratore.
Monetizzazione e liquidazione finale
In costanza di rapporto le ferie non possono essere monetizzate: vanno effettivamente godute. Solo l'eventuale quota eccedente le quattro settimane minime può essere monetizzata, se il CCNL lo consente. Alla cessazione del rapporto, invece, le ferie maturate e non godute devono essere liquidate in denaro, perché viene meno la possibilita' di fruirle in natura.
Indicazioni pratiche
Conviene pianificare per tempo la fruizione, conservare il prospetto delle ferie maturate e residue e verificare nel CCNL il trattamento delle festivita' coincidenti con il riposo. Per il calendario puntuale delle festivita' di ciascun anno e per le maggiorazioni economiche si rinvia alla L. 260/1949 e alle tabelle del contratto collettivo applicato.
Domande frequenti
Quante ferie spettano per legge?
Almeno quattro settimane retribuite per anno di servizio (D.Lgs. 66/2003), riproporzionate per il part-time. Il CCNL puo' prevedere periodi piu' ampi, mai inferiori.
Entro quando devo godere le ferie?
Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le altre due entro diciotto mesi dalla fine di quell'anno.
Le ferie possono essere pagate invece che godute?
No, in costanza di rapporto sono irrinunciabili e vanno godute; solo la quota eccedente le quattro settimane minime puo' essere monetizzata se il CCNL lo prevede. Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vanno liquidate.
Cosa spetta se una festivita' cade di domenica?
Di norma spetta un trattamento compensativo nelle forme previste dal CCNL applicato, affinche' la coincidenza non si traduca in una perdita per il lavoratore.
Sono retribuiti i giorni festivi non lavorati?
Si': nei giorni festivi previsti dalla L. 260/1949 la retribuzione e' dovuta anche se non si lavora, salve le deroghe per i settori a ciclo continuo.