← Torna a Guide pratiche sul lavoro
Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003) e alle festività nazionali stabilite dalla legge 260/1949. Nel 2026 ci sono 12 festività nazionali fisse più la festa del santo patrono locale: alcune cadono di sabato o domenica, con effetti diversi a seconda del CCNL applicato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003) e alle festività nazionali stabilite dalla legge 260/1949. Nel 2026 ci sono 12 festività nazionali fisse più la festa del santo patrono locale: alcune cadono di sabato o domenica, con effetti diversi a seconda del CCNL applicato.

Riferimento normativo

D.Lgs. 66/2003, artt. 9-10; L. 260/1949

Tabella riepilogativa

Festività nazionali 2026 (L. 260/1949)
Data 2026 Festività Giorno della settimana
1 gennaio Capodanno Giovedì
6 gennaio Epifania Martedì
5 aprile Pasqua Domenica
6 aprile Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) Lunedì
25 aprile Liberazione Sabato
1 maggio Festa del Lavoro Venerdì
2 giugno Festa della Repubblica Martedì
15 agosto Ferragosto Sabato
1 novembre Ognissanti Domenica
8 dicembre Immacolata Concezione Martedì
25 dicembre Natale Venerdì
26 dicembre Santo Stefano Sabato

Il diritto alle ferie: quante settimane spettano

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno. Di queste, 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore; le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. Il datore fissa le ferie tenendo conto delle esigenze del lavoratore, ma non può costringerlo a rinunciare alle ferie: il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Le festività nazionali e il trattamento economico

Le festività ex L. 260/1949 sono 12 fisse più la festa del santo patrono della località in cui si lavora. Nei giorni festivi il lavoratore non è tenuto a prestare servizio, salvo le deroghe previste per i settori a ciclo continuo o in cui il CCNL ammette il lavoro festivo con maggiorazione. La retribuzione dei giorni festivi è comunque dovuta: il lavoratore percepisce la normale paga giornaliera anche se non lavora.

Ferie maturate, ferie godute e monetizzazione

Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno. Non possono essere monetizzate durante il rapporto, salvo la quota eccedente le 4 settimane minime di legge se il CCNL lo prevede. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute devono essere liquidate in denaro (indennità sostitutiva delle ferie). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena durante le ferie, comprese le indennità continuative di fatto.

Casi pratici

Tizio — lavoro a ciclo continuo nel 2026

Tizio lavora in uno stabilimento a ciclo continuo: il suo turno cade il 1° maggio 2026 (venerdì). Lavora regolarmente e riceve la retribuzione ordinaria più la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal suo CCNL. La misura della maggiorazione varia per contratto collettivo.

Caia — festività che cade in un giorno di ferie già pianificate

Caia aveva pianificato le ferie dal 14 al 22 agosto 2026: il 15 agosto (Ferragosto) cade in quel periodo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la festività non si consuma come giorno di ferie: il 15 agosto non viene scalato dal suo monte ferie, perché si tratta di un diritto autonomo.

Sempronio — nuovo assunto a giugno 2026

Sempronio inizia a lavorare il 1° giugno 2026 con CCNL che prevede 26 giorni di ferie annui. Al 31 dicembre avrà maturato 26 × 7/12 ≈ 15 giorni. Potrà goderne almeno 7 (2 settimane) entro fine anno su richiesta; i restanti entro giugno 2028.

Domande frequenti

Quante ferie spettano per legge ogni anno?

Almeno 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana. Molti CCNL prevedono un numero superiore (spesso 26 o 28 giorni). Il diritto è irrinunciabile: non si può rinunciare alle ferie in cambio di un compenso durante il rapporto.

Se una festività cade di domenica, si recupera il lunedì?

Dipende dal CCNL applicato. La legge non prevede automaticamente un giorno di recupero: è la contrattazione collettiva a stabilire se spetta una quota aggiuntiva o un giorno di riposo compensativo. Per la Pasqua il lunedì è già festivo per legge.

Il 25 aprile 2026 cade di sabato: cosa spetta a chi non lavora il sabato?

Se il lavoratore normalmente non lavora il sabato (settimana di 5 giorni), non perde la festività: secondo la giurisprudenza e molti CCNL ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione o a un giorno sostitutivo. La disciplina esatta dipende dal contratto collettivo.

Si possono perdere le ferie se non vengono usate entro l'anno?

Le ferie non possono essere perse se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il diritto alle ferie non decade se il datore non ha invitato formalmente il lavoratore a goderne e non lo ha avvertito del rischio di perdita.

La festività del patrono si applica dove si trovano gli uffici o dove vive il lavoratore?

Si applica in relazione alla sede di lavoro, non al domicilio del lavoratore. Se gli uffici sono a Milano, la festività del patrono è Sant’Ambrogio (7 dicembre), indipendentemente da dove risiede il dipendente.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ferie spettano per legge ogni anno?

Almeno 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana. Molti CCNL prevedono un numero superiore (spesso 26 o 28 giorni). Il diritto è irrinunciabile: non si può rinunciare alle ferie in cambio di un compenso durante il rapporto.

Se una festività cade di domenica, si recupera il lunedì?

Dipende dal CCNL applicato. La legge non prevede automaticamente un giorno di recupero: è la contrattazione collettiva a stabilire se spetta una quota aggiuntiva o un giorno di riposo compensativo. Per la Pasqua il lunedì è già festivo per legge.

Il 25 aprile 2026 cade di sabato: cosa spetta a chi non lavora il sabato?

Se il lavoratore normalmente non lavora il sabato (settimana di 5 giorni), non perde la festività: secondo la giurisprudenza e molti CCNL ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione o a un giorno sostitutivo. La disciplina esatta dipende dal contratto collettivo.

Si possono perdere le ferie se non vengono usate entro l'anno?

Le ferie non possono essere perse se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il diritto alle ferie non decade se il datore non ha invitato formalmente il lavoratore a goderne e non lo ha avvertito del rischio di perdita.

La festività del patrono si applica dove si trovano gli uffici o dove vive il lavoratore?

Si applica in relazione alla sede di lavoro, non al domicilio del lavoratore. Se gli uffici sono a Milano, la festività del patrono è Sant'Ambrogio (7 dicembre), indipendentemente da dove risiede il dipendente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.