Testo dell'articoloVigente
Il lavoratore può dimettersi senza preavviso quando il comportamento del datore costituisce una «giusta causa», cioè una circostanza talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Dimissioni ordinarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Preavviso | Obbligatorio (durata da CCNL) | Non dovuto |
| Indennità sostitutiva del preavviso | Non spetta al lavoratore | Spetta al lavoratore (a carico del datore) |
| NASpI | Non spetta (dimissioni volontarie) | Spetta (equiparata alla perdita involontaria) |
| TFR | Spetta sempre | Spetta sempre |
| Onere della prova | Non applicabile | Sul lavoratore (deve dimostrare la giusta causa) |
Cos'è la giusta causa nelle dimissioni
L’art. 2119 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per il lavoratore, la giusta causa sono comportamenti del datore talmente gravi da rendere impossibile — o inaccettabile secondo buona fede — continuare a lavorare neppure per il periodo di preavviso.
La valutazione è caso per caso e spetta al giudice se controversa: non ogni inadempienza del datore integra automaticamente la giusta causa.
I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza
La giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa nelle dimissioni del lavoratore, tra l’altro:
- Mancato pagamento della retribuzione per più mesi (salvo contestazione giudiziaria del datore)
- Mobbing accertato e grave — condotta sistematica persecutoria
- Demansionamento illegittimo e reiterato
- Molestie sessuali o morali da parte del datore o di superiori tollerati dal datore
- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in peius non consentita dalla legge
- Trasferimento illegittimo in sede distante
Procedura: come si danno le dimissioni per giusta causa
Le dimissioni devono essere comunicate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico) entro 7 giorni dall’evento che le ha generate, oppure tramite il patronato o sindacato. Nella comunicazione il lavoratore indica che si tratta di dimissioni per giusta causa, descrivendo sinteticamente la motivazione. È fondamentale raccogliere e conservare prove documentali (email, buste paga, testimonianze) perché l’onere della prova spetta al lavoratore in caso di controversia.
Casi pratici
Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi nonostante solleciti scritti rimasti senza risposta. Si dimette per giusta causa: ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e alla NASpI. Il datore, se contesta la giusta causa, dovrà provare che il mancato pagamento era giustificato (circostanza di norma difficile da dimostrare).
Caia, rientrata dalla maternità, viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica, senza accordo scritto. Si dimette per giusta causa: il demansionamento reiterato viola l’art. 2103 c.c. La giusta causa è solida se Caia documenta le mansioni precedenti e quelle attuali.
Sempronio riceve un ordine di trasferimento in altra regione, senza che il datore dimostri le ragioni tecnico-organizzative richieste dalla legge. Si dimette per giusta causa: il trasferimento illegittimo è causa consolidata in giurisprudenza. Può anche impugnare il trasferimento in alternativa.
Domande frequenti
Nelle dimissioni per giusta causa spetta la NASpI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro e danno diritto alla NASpI, a condizione di possedere i requisiti contributivi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti).
Devo dare il preavviso se mi dimetto per giusta causa?
No. Per definizione la giusta causa rende impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto: il lavoratore non è tenuto a lavorare il periodo di preavviso. Se il datore vuole che il lavoratore rimanga, deve corrispondergli l’indennità sostitutiva.
Entro quanto tempo devo dimettermi dopo l'evento che ha causato la giusta causa?
Le dimissioni devono essere comunicate senza ingiustificato ritardo dall’evento scatenante, di norma entro pochi giorni: un ritardo eccessivo può essere interpretato come acquiescenza alla situazione e indebolire la giusta causa. Non esiste un termine legale fisso, ma la giurisprudenza è rigorosa sul punto.
Se il datore contesta la giusta causa, cosa succede?
Il datore può agire in giudizio per ottenere l’indennità di mancato preavviso dal lavoratore, sostenendo che le dimissioni erano volontarie. Il lavoratore deve dimostrare la giusta causa in sede giudiziale; in attesa, i benefici (NASpI) sono di norma erogati sotto condizione di eventuale restituzione.
Le dimissioni per giusta causa si fanno ancora sul portale del Ministero?
Sì. La procedura telematica obbligatoria (portale del Ministero del Lavoro, sezione «dimissioni telematiche») si applica anche alle dimissioni per giusta causa. In alternativa ci si può rivolgere al patronato o al sindacato che compilano il modulo per conto del lavoratore.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Nelle dimissioni per giusta causa spetta la NASpI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro e danno diritto alla NASpI, a condizione di possedere i requisiti contributivi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti).
Devo dare il preavviso se mi dimetto per giusta causa?
No. Per definizione la giusta causa rende impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto: il lavoratore non è tenuto a lavorare il periodo di preavviso. Se il datore vuole che il lavoratore rimanga, deve corrispondergli l'indennità sostitutiva.
Entro quanto tempo devo dimettermi dopo l'evento che ha causato la giusta causa?
Le dimissioni devono essere comunicate senza ingiustificato ritardo dall'evento scatenante, di norma entro pochi giorni: un ritardo eccessivo può essere interpretato come acquiescenza alla situazione e indebolire la giusta causa. Non esiste un termine legale fisso, ma la giurisprudenza è rigorosa sul punto.
Se il datore contesta la giusta causa, cosa succede?
Il datore può agire in giudizio per ottenere l'indennità di mancato preavviso dal lavoratore, sostenendo che le dimissioni erano volontarie. Il lavoratore deve dimostrare la giusta causa in sede giudiziale; in attesa, i benefici (NASpI) sono di norma erogati sotto condizione di eventuale restituzione.
Le dimissioni per giusta causa si fanno ancora sul portale del Ministero?
Sì. La procedura telematica obbligatoria (portale del Ministero del Lavoro, sezione «dimissioni telematiche») si applica anche alle dimissioni per giusta causa. In alternativa ci si può rivolgere al patronato o al sindacato che compilano il modulo per conto del lavoratore.
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