Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

In sintesi

Lo stress lavoro-correlato è un rischio che il datore è obbligato a valutare e inserire nel DVR al pari di tutti gli altri rischi. La valutazione segue un percorso in due fasi: una valutazione preliminare (indicatori oggettivi) e, se necessario, una valutazione approfondita (percezioni dei lavoratori). Se emergono criticità, il datore deve adottare misure correttive.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2008, art. 28; Indicazioni INAIL 2017

Tabella riepilogativa

Fasi della valutazione dello stress lavoro-correlato (Indicazioni INAIL 2017)
Fase Contenuto Chi coinvolge
Valutazione preliminare Indicatori oggettivi: eventi sentinella (infortuni, assenze, turnover), fattori di contenuto (carichi, orari, ambiente) e fattori di contesto (ruoli, autonomia, relazioni) Datore, RSPP, RLS
Valutazione approfondita Solo se la fase preliminare evidenzia criticità: somministrazione di strumenti soggettivi (questionari, focus group) ai lavoratori Datore, RSPP, medico competente, RLS, lavoratori
Piano di misure correttive Interventi organizzativi (carichi, turni, comunicazione) e/o individuali (supporto psicologico) Datore con eventuali esperti

L'obbligo di valutazione nel DVR

Dal 2010 lo stress lavoro-correlato è espressamente incluso nell’obbligo di valutazione di tutti i rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Non si tratta di una valutazione opzionale: il DVR deve contenere l’analisi di questo rischio per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore. La mancata valutazione espone il datore alle stesse sanzioni previste per l’omissione di altre valutazioni dei rischi.

I fattori di rischio da esaminare

Le indicazioni metodologiche distinguono fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, ambiente fisico, autonomia decisionale) e fattori di contesto organizzativo (chiarezza dei ruoli, relazioni con colleghi e superiori, sviluppo di carriera, comunicazione aziendale). Anche gli eventi sentinella – indici di malessere organizzativo come elevato assenteismo, alto turnover, aumento di infortuni o richieste di cambio mansione – sono indicatori da monitorare.

Le misure correttive

Se la valutazione evidenzia criticità, il datore deve elaborare un piano di misure correttive con tempi e responsabili definiti. Le misure possono essere organizzative (riduzione dei carichi, riorganizzazione dei turni, miglioramento della comunicazione interna, formazione dei dirigenti) o di supporto individuale. Il piano va inserito nel DVR e verificato nella sua efficacia dopo l’attuazione.

Casi pratici

Tizio – call center con obiettivi di vendita molto stringenti

Tizio lavora in un call center con target giornalieri elevati e monitoraggio costante delle performance. Il datore, in fase di valutazione preliminare, deve rilevare i fattori di rischio da ritmo e carico di lavoro e da controllo eccessivo; se emergono criticità, deve passare alla fase approfondita e adottare misure (es. revisione degli obiettivi, pause regolamentate).

Caia – manager con reperibilità continua

Caia è una responsabile di progetto raggiungibile 24/7 via smartphone aziendale. Il fattore di rischio principale è il confine lavoro-vita privata. La valutazione deve registrare questo elemento; le misure correttive possono includere una policy aziendale sull’orario di reperibilità e il diritto alla disconnessione.

Sempronio – reparto con alto tasso di assenteismo

Nel reparto di Sempronio l’assenteismo è triplicato nell’ultimo anno. Questo è un «evento sentinella» che deve far scattare la valutazione approfondita dello stress. Il datore non può limitarsi alla valutazione preliminare se gli indicatori oggettivi segnalano criticità rilevanti.

Domande frequenti

Lo stress lavoro-correlato rientra nel DVR?

Sì. Dal 2010 è obbligatorio includere nel DVR la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di tutti gli altri rischi presenti in azienda.

Cosa sono gli «eventi sentinella»?

Sono indicatori oggettivi di possibile malessere organizzativo: alto tasso di assenteismo, elevato turnover, frequenti richieste di cambio mansione, aumento degli infortuni, segnalazioni di molestie o conflitti. La loro presenza impone un approfondimento della valutazione.

Il lavoratore può segnalare situazioni di stress al datore?

Sì. Il lavoratore può segnalare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al medico competente o direttamente al datore le situazioni percepite come stressanti. Queste segnalazioni devono essere tenute in considerazione nella valutazione e nel piano di misure.

La valutazione approfondita è sempre obbligatoria?

No. La valutazione approfondita (questionari, focus group) scatta solo se la fase preliminare evidenzia criticità. Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio significativi, è sufficiente documentarla nel DVR e tenerla aggiornata.

Chi conduce la valutazione dello stress lavoro-correlato?

La valutazione è condotta dal datore con il coinvolgimento del RSPP, del medico competente (ove nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per la fase approfondita si può ricorrere a esperti in psicologia del lavoro.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Lo stress lavoro-correlato è un rischio che il datore deve obbligatoriamente valutare e inserire nel DVR (art. 28, D.Lgs. 81/2008).
  • La valutazione segue due fasi: preliminare (indicatori oggettivi) e, se necessario, approfondita (percezione dei lavoratori).
  • Si esaminano eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto organizzativo.
  • L'obbligo riguarda ogni azienda con lavoratori, a prescindere da dimensione e settore.
  • Se emergono criticità il datore deve adottare un piano di misure correttive con tempi e responsabili.
  • L'omessa valutazione è sanzionata come ogni altra omissione nella valutazione dei rischi.
Indice dei contenuti

Lo stress lavoro-correlato non è una categoria sociologica generica, ma un rischio giuridicamente rilevante che il datore di lavoro deve valutare al pari del rumore, della movimentazione dei carichi o degli agenti chimici. Dal 2010 questo obbligo è espressamente ricompreso nell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, e la sua omissione espone alle stesse conseguenze sanzionatorie delle altre carenze del documento di valutazione dei rischi.

Il fondamento normativo

L'art. 28 del Testo Unico sicurezza impone di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo del 2004. Non è una valutazione facoltativa né riservata alle grandi imprese: ogni datore che occupa lavoratori deve darne conto nel DVR. La metodologia di riferimento è quella delle indicazioni elaborate a livello istituzionale, che articolano il percorso in fasi.

La valutazione preliminare

La prima fase è oggettiva e si basa su indicatori verificabili. Si considerano gli eventi sentinella - indici di malessere organizzativo come assenteismo elevato, alto turnover, aumento di infortuni o di richieste di trasferimento - i fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, ambiente fisico, grado di autonomia) e i fattori di contesto (chiarezza dei ruoli, relazioni con colleghi e superiori, prospettive di carriera, comunicazione interna). Questa fase coinvolge il datore con il responsabile del servizio di prevenzione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione approfondita

Se la fase preliminare evidenzia criticità che le misure correttive non hanno risolto, si passa alla valutazione approfondita, che indaga la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti come questionari validati o focus group. Qui entra in gioco anche il medico competente. L'approfondimento serve a leggere il vissuto delle persone là dove i soli indicatori oggettivi non bastano a spiegare il disagio.

Il piano di misure correttive

Quando la valutazione fa emergere un rischio significativo, il datore deve elaborare un piano di interventi con obiettivi, tempi e responsabili definiti. Le misure possono essere organizzative - riprogettazione dei carichi, revisione dei turni, miglioramento della comunicazione, chiarimento dei ruoli - oppure rivolte alle persone, come percorsi di supporto. La logica è quella della prevenzione: agire sull'organizzazione del lavoro prima che il disagio si traduca in patologia.

Il ruolo degli attori della sicurezza

La valutazione non è un adempimento solitario del datore: vi concorrono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente nella fase approfondita, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che va consultato. Il coinvolgimento dei lavoratori non è una formalità, ma una condizione di efficacia, perché sono loro la fonte privilegiata sulle reali condizioni organizzative.

Aggiornamento e responsabilità

La valutazione va aggiornata in occasione di modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o quando emergono nuovi elementi. Trascurare lo stress lavoro-correlato non è una scelta priva di conseguenze: oltre al profilo sanzionatorio, un'omessa o carente valutazione può rilevare in sede di responsabilità del datore qualora il disagio organizzativo si traduca in un danno alla salute del lavoratore.

Domande frequenti

Lo stress lavoro-correlato va davvero valutato per legge?

Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare e da riportare nel DVR. L'obbligo vale per ogni azienda con lavoratori, indipendentemente da settore e dimensione.

In quante fasi si articola la valutazione?

In due: una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto) e, se restano criticità, una valutazione approfondita che indaga la percezione soggettiva dei lavoratori.

Chi partecipa alla valutazione?

Il datore di lavoro con il RSPP e il RLS nella fase preliminare; nella fase approfondita interviene anche il medico competente e vengono coinvolti i lavoratori tramite questionari o focus group.

Cosa succede se la valutazione evidenzia un problema?

Il datore deve adottare un piano di misure correttive con tempi e responsabili: interventi organizzativi (carichi, turni, comunicazione, ruoli) e, se opportuno, misure di supporto alle persone.

Cosa rischia il datore che non valuta lo stress?

L'omessa valutazione è sanzionata come ogni altra carenza del DVR e può rilevare ai fini della responsabilità del datore qualora il disagio organizzativo si traduca in un danno alla salute del lavoratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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