Testo dell'articoloVigente
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che il lavoratore è esposto a rischi specifici (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi ecc.). Il medico competente effettua visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore e al cambio mansione, e rilascia un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tabella riepilogativa
| Tipo di visita | Quando si effettua |
|---|---|
| Preventiva | Prima dell’assunzione o dell’adibizione a mansione a rischio |
| Periodica | Con cadenza stabilita dal medico competente in base al rischio |
| Su richiesta del lavoratore | Quando il lavoratore ritiene che vi sia correlazione tra disturbi e lavoro |
| Al cambio mansione | In caso di passaggio a mansione con diverso profilo di rischio |
| Prima della ripresa del lavoro | Dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi |
| All’atto della cessazione | Per esposizioni a specifici agenti (amianto, cancerogeni ecc.) |
Quando scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la normativa lo prevede in funzione del rischio lavorativo specifico: esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici o cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per più di 20 ore settimanali, lavoro notturno e altri rischi elencati nel D.Lgs. 81/2008 e nei suoi allegati. Non è invece generalizzata a tutti i rapporti di lavoro.
Il ruolo del medico competente
Il medico competente è un professionista con titoli e requisiti definiti dalla legge, nominato dal datore. Non è il medico di base del lavoratore né il medico INAIL: ha un ruolo autonomo e indipendente. Collabora alla valutazione dei rischi, effettua le visite, tiene la cartella sanitaria individuale e informa il lavoratore sullo stato di salute in relazione alla mansione.
Il giudizio di idoneità
Al termine di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato al datore e al lavoratore; entrambi possono ricorrere all’Organo di Vigilanza competente (ASL/ATS) entro 30 giorni.
Casi pratici
Tizio movimenta carichi pesanti ogni giorno. Il datore è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria con visite periodiche: il medico competente valuterà lo stato della colonna vertebrale e indicherà eventuali limitazioni (es. peso massimo sollevabile).
Caia è rimasta assente 45 giorni per un problema lombare. Rientrando, non è obbligatoria la visita medica (la soglia di legge è 60 giorni); può però richiederla di sua iniziativa se ritiene che i disturbi siano correlati all’attività lavorativa.
Sempronio ha superato i 60 giorni di assenza continuativa. Prima di rientrare in servizio il datore deve disporre una visita del medico competente per verificare l’idoneità alla ripresa della mansione specifica.
Domande frequenti
Chi paga la visita del medico competente?
Le spese della sorveglianza sanitaria sono interamente a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene alcun costo.
Il lavoratore può rifiutare la visita medica?
Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite previste dalla sorveglianza sanitaria. Il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari; il medico competente non può tuttavia procedere a visita coatta.
Posso vedere la mia cartella sanitaria?
Sì. Il lavoratore ha diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di riceverne copia. La cartella è custodita dal medico competente nel rispetto delle norme sulla privacy.
Cosa succede se non sono idoneo alla mansione?
In caso di inidoneità, il datore deve adottare le misure indicate dal medico competente: modifica della mansione, limitazioni operative o, se l’inidoneità è permanente e assoluta, valutazione di mansioni alternative compatibili prima di procedere ad altri provvedimenti.
Con quale frequenza si svolgono le visite periodiche?
La periodicità è stabilita dal medico competente in base al tipo di rischio e alle condizioni di salute del lavoratore. La legge fissa alcuni intervalli minimi per specifici rischi, ma il medico può ridurli se lo ritiene necessario.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Chi paga la visita del medico competente?
Le spese della sorveglianza sanitaria sono interamente a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene alcun costo.
Il lavoratore può rifiutare la visita medica?
Il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi alle visite previste dalla sorveglianza sanitaria. Il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari; il medico competente non può tuttavia procedere a visita coatta.
Posso vedere la mia cartella sanitaria?
Sì. Il lavoratore ha diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di riceverne copia. La cartella è custodita dal medico competente nel rispetto delle norme sulla privacy.
Cosa succede se non sono idoneo alla mansione?
In caso di inidoneità, il datore deve adottare le misure indicate dal medico competente: modifica della mansione, limitazioni operative o, se l'inidoneità è permanente e assoluta, valutazione di mansioni alternative compatibili prima di procedere ad altri provvedimenti.
Con quale frequenza si svolgono le visite periodiche?
La periodicità è stabilita dal medico competente in base al tipo di rischio e alle condizioni di salute del lavoratore. La legge fissa alcuni intervalli minimi per specifici rischi, ma il medico può ridurli se lo ritiene necessario.
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