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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave può fruire di un congedo straordinario fino a 2 anni complessivi nell'arco della vita lavorativa, indennizzato dall'INPS con la retribuzione convenzionale (pari all'ultima retribuzione, entro un massimale annuo). Il congedo può essere frazionato e deve essere richiesto con congruo preavviso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave può fruire di un congedo straordinario fino a 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, indennizzato dall’INPS con la retribuzione convenzionale (pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo). Il congedo può essere frazionato e deve essere richiesto con congruo preavviso.

Riferimento normativo

Art. 42, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

Tabella riepilogativa

Congedo straordinario biennale — quadro normativo
Caratteristica Regola
Base normativa Art. 42 D.Lgs. 151/2001
Durata massima 2 anni nell’intera vita lavorativa (non per singolo familiare)
Indennizzo Pari all’ultima retribuzione; soggetto a massimale INPS annuo rivalutato
Contribuzione figurativa Sì, per tutta la durata
Ordine di priorità Coniuge/convivente > genitore > figlio > fratello/sorella > parente/affine entro 3°
Frazionabilità Sì, in periodi anche non continuativi
Destinatario assistito Familiare con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 co. 3)

Chi ha diritto al congedo e in quale ordine

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. 104/1992. La legge stabilisce un ordine di priorità: coniuge o convivente, poi genitori, poi figli, poi fratelli/sorelle, infine altri parenti o affini entro il 3° grado. Il familiare di grado superiore deve essere impossibilitato a prestare assistenza perché deceduto, disabile grave, lontano o per altra causa grave.

Durata, indennizzo e contribuzione

La durata massima è di 2 anni complessivi nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Il limite si consuma anche se il congedo viene fruito in più periodi e per persone diverse.

Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo rivalutato (verificare il valore aggiornato sul sito INPS). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa e vale ai fini dell’anzianità, delle ferie e del TFR.

Come si richiede

Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS (via portale o patronato) allegando il verbale di disabilità grave del familiare e la documentazione relativa all’ordine di priorità. Deve poi comunicare al datore di lavoro — con il preavviso stabilito dal CCNL o, in mancanza, con congruo anticipo — le date di inizio e fine del periodo di congedo. Il datore non può rifiutare il congedo ma può concordare la modulazione delle date.

Casi pratici

Tizio — fratello disabile, genitori ancora in vita

Tizio vorrebbe fruire del congedo biennale per assistere il fratello con disabilità grave, ma i genitori sono in buona salute e vivono nella stessa città. Poiché i genitori non sono impossibilitati, Tizio non ha ancora diritto al congedo: devono prima risultare impossibilitati per causa grave.

Caia — coniuge disabile, secondo anno di congedo

Caia ha già fruito di 12 mesi di congedo straordinario. Può richiedere altri 12 mesi (per un totale di 2 anni nell’arco della vita lavorativa). Superati i 24 mesi cumulativi, il congedo straordinario è esaurito per sempre.

Sempronio — frazionamento in periodi brevi

Sempronio assiste il padre disabile grave e preferisce fruire del congedo in blocchi di una settimana nei momenti di picco assistenziale. La legge consente il frazionamento; ogni periodo scalerà dal monte dei 2 anni disponibili.

Domande frequenti

Il limite di 2 anni vale per ogni familiare assistito o in totale?

In totale nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari per cui si è fruito del congedo.

L'indennizzo è uguale allo stipendio pieno?

L’indennizzo è pari all’ultima retribuzione, ma soggetto a un massimale annuo stabilito dall’INPS (rivalutato ogni anno). Chi ha retribuzioni elevate potrebbe ricevere meno dello stipendio effettivo.

Il congedo straordinario si cumula con i permessi L. 104?

Sì. Sono istituti distinti: durante il congedo straordinario non si maturano i permessi L. 104 mensili, ma i due istituti possono alternarsi.

Si accumula anzianità durante il congedo?

Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e vale ai fini dell’anzianità, del TFR e dei ratei di ferie.

Un lavoratore autonomo può fruirne?

No. Il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 è riservato ai soli lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS hanno un istituto diverso e meno esteso.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il limite di 2 anni vale per ogni familiare assistito o in totale?

In totale nell'intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari per cui si è fruito del congedo.

L'indennizzo è uguale allo stipendio pieno?

L'indennizzo è pari all'ultima retribuzione, ma soggetto a un massimale annuo stabilito dall'INPS (rivalutato ogni anno). Chi ha retribuzioni elevate potrebbe ricevere meno dello stipendio effettivo.

Il congedo straordinario si cumula con i permessi L. 104?

Sì. Sono istituti distinti: durante il congedo straordinario non si maturano i permessi L. 104 mensili, ma i due istituti possono alternarsi.

Si accumula anzianità durante il congedo?

Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e vale ai fini dell'anzianità, del TFR e dei ratei di ferie.

Un lavoratore autonomo può fruirne?

No. Il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 è riservato ai soli lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS hanno un istituto diverso e meno esteso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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