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Il contratto di solidarietà è uno degli interventi CIGS: riduce l’orario di tutto il personale (o di parte di esso) per evitare licenziamenti collettivi. Il lavoratore percepisce l’integrazione INPS per le ore ridotte (80% fino al massimale). Richiede un accordo sindacale.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Causale | Evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi (solidarietà difensiva) |
| Strumento | Accordo sindacale che stabilisce riduzione orario e numero di lavoratori coinvolti |
| Integrazione salariale | 80% della retribuzione persa nelle ore ridotte, fino al massimale INPS |
| Durata massima | 24 mesi nel quinquennio mobile (prorogabile fino a 36 mesi con accordo) |
| Divieto di licenziamento | Per la durata del contratto non si possono licenziare per GMO i lavoratori coinvolti |
Cosa è e quando si usa
Il contratto di solidarietà difensivo (il più diffuso) si attiva quando il datore vuole evitare i licenziamenti collettivi distribuendo la riduzione di orario su un numero più ampio di lavoratori. È una causale CIGS: richiede quindi che l’impresa abbia almeno 15 dipendenti e rispetti la procedura di attivazione della cassa straordinaria. La riduzione oraria può riguardare tutti i dipendenti o una parte di essi, nei reparti o nelle unità produttive interessate dalla crisi.
L'accordo sindacale: un requisito imprescindibile
Il contratto di solidarietà deve essere stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o con le RSA/RSU. L’accordo definisce la percentuale di riduzione oraria, le unità coinvolte e la durata. Viene poi depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro e allegato alla domanda INPS. Senza accordo sindacale valido la CIGS per solidarietà non può essere autorizzata.
Effetti sul rapporto di lavoro e sul TFR
Per tutta la durata del contratto il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti nella solidarietà. L’anzianità di servizio continua a decorrere. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (orario ridotto + integrazione INPS), salvo previsioni di miglior favore del CCNL. I periodi di integrazione salariale per solidarietà sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Casi pratici
La fabbrica di Tizio deve ridurre la forza lavoro di 20 unità. Invece di procedere al licenziamento collettivo, il datore e i sindacati firmano un contratto di solidarietà: tutti i 100 lavoratori riducono l’orario del 20% per 18 mesi. Tizio percepisce l’integrazione INPS sull’orario ridotto.
Solo il reparto produzione dell’azienda di Caia è in crisi. L’accordo di solidarietà coinvolge 30 dei 120 dipendenti dell’azienda, con riduzione del 30% dell’orario per 12 mesi; il resto del personale lavora a regime normale.
Al termine dei 24 mesi la crisi dell’azienda di Sempronio non si è risolta. Il datore può attivare la CIGS per una causale diversa (ristrutturazione) o, al termine di tutti gli ammortizzatori, procedere al licenziamento collettivo con le procedure della L. 223/1991.
Domande frequenti
Il contratto di solidarietà protegge dal licenziamento?
Sì: per la durata del contratto il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti nella solidarietà.
Quanto può ridursi l'orario nel contratto di solidarietà?
La legge non fissa un limite minimo di riduzione; l’accordo sindacale deve stabilire una riduzione concretamente idonea ad evitare i licenziamenti. Riduzioni simboliche potrebbero non essere autorizzate dall’INPS.
Il contratto di solidarietà si può prorogare?
Sì, fino a un massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, con apposito accordo sindacale e autorizzazione INPS/Ministero del Lavoro.
Cosa succede al TFR durante il contratto di solidarietà?
Il TFR matura sulla retribuzione effettiva percepita (paga ridotta + integrazione INPS); il CCNL può prevedere una base di calcolo più favorevole.
Il contratto di solidarietà vale anche per le piccole imprese?
No. Essendo una causale CIGS richiede una dimensione minima di 15 dipendenti. Le imprese più piccole possono ricorrere al FIS o a fondi bilaterali specifici per causali simili.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto di solidarieta difensivo e uno strumento di gestione della crisi alternativo al licenziamento collettivo: invece di espellere alcuni lavoratori, riduce l'orario di un numero piu ampio di addetti, distribuendo il sacrificio e preservando l'occupazione. Disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. 148/2015 come causale della cassa integrazione straordinaria, esso fonda la propria legittimita su un accordo con le organizzazioni sindacali, che ne rappresenta il presupposto imprescindibile. La logica e quella della solidarieta tra lavoratori a tutela dei livelli occupazionali complessivi.
Quando si attiva
La solidarieta difensiva si attiva quando il datore, per fronteggiare una situazione di crisi o eccedenza di personale, intende evitare in tutto o in parte i licenziamenti collettivi. Trattandosi di una causale CIGS, presuppone che l'impresa rientri nei requisiti dimensionali e nel campo di applicazione della cassa straordinaria e che sia rispettata la relativa procedura di attivazione. La riduzione oraria puo riguardare l'intero organico o solo i reparti e le unita produttive interessati dalla crisi.
L'accordo sindacale
L'accordo sindacale e il cuore dell'istituto. Esso deve essere stipulato con le organizzazioni comparativamente piu rappresentative o con le rappresentanze aziendali e definisce la percentuale di riduzione dell'orario, le unita e i lavoratori coinvolti e la durata dell'intervento. L'accordo va depositato presso gli uffici competenti e allegato alla domanda all'INPS. In assenza di un accordo valido la cassa straordinaria per solidarieta non puo essere autorizzata.
L'integrazione salariale
A fronte della riduzione di orario il lavoratore percepisce un'integrazione salariale a carico dell'INPS, commisurata alla retribuzione persa per le ore non lavorate, entro il massimale stabilito e secondo le percentuali fissate dalla normativa. La misura concreta segue i parametri e i massimali aggiornati annualmente. Il trattamento attenua, senza azzerarla, la perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario.
Gli effetti sul rapporto e sul TFR
Per tutta la durata del contratto di solidarieta il datore non puo licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti: la tutela dell'occupazione e parte integrante della causale. L'anzianita di servizio continua a maturare. Il TFR si calcola sulla retribuzione effettivamente percepita, comprensiva dell'orario ridotto e dell'integrazione, salvo previsioni di miglior favore del CCNL. I periodi di integrazione per solidarieta sono inoltre coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Durata e proroghe
La durata dell'intervento e soggetta ai limiti massimi previsti dalla disciplina della CIGS, computati nell'arco del quinquennio mobile, con possibilita di proroga entro i tetti di legge mediante ulteriore accordo sindacale e autorizzazione. La pianificazione della durata e dei rinnovi va calibrata sulle prospettive concrete di superamento della crisi.
I limiti dimensionali e le alternative
Essendo una causale CIGS, il contratto di solidarieta richiede i requisiti dimensionali propri della cassa straordinaria e non e accessibile alle imprese che ne sono prive. Le realta di minori dimensioni possono ricorrere, per finalita analoghe, al Fondo di integrazione salariale o ai fondi bilaterali di settore, che prevedono strumenti dedicati alla gestione delle riduzioni di orario.
Domande frequenti
Il contratto di solidarieta protegge dal licenziamento?
Si. Per tutta la durata del contratto il datore non puo licenziare per giustificato motivo oggettivo i lavoratori coinvolti nella solidarieta. La tutela dell'occupazione e parte integrante della causale.
Quanto puo ridursi l'orario nel contratto di solidarieta?
La legge non fissa un limite minimo di riduzione: l'accordo sindacale deve stabilire una riduzione concretamente idonea a evitare i licenziamenti. Riduzioni puramente simboliche potrebbero non essere autorizzate.
Il contratto di solidarieta si puo prorogare?
Si, entro i limiti massimi previsti dalla disciplina della CIGS nel quinquennio mobile, mediante ulteriore accordo sindacale e relativa autorizzazione.
Cosa succede al TFR durante il contratto di solidarieta?
Il TFR si calcola sulla retribuzione effettivamente percepita, comprensiva dell'orario ridotto e dell'integrazione INPS, salvo previsioni di miglior favore del CCNL. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Il contratto di solidarieta vale anche per le piccole imprese?
Essendo una causale CIGS, richiede i requisiti dimensionali propri della cassa straordinaria. Le imprese minori possono ricorrere al FIS o ai fondi bilaterali di settore per finalita analoghe.