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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

In sintesi

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli assegnisti di ricerca che perdono involontariamente il lavoro. Ha requisiti, durata e importo simili alla NASpI, ma con alcune differenze specifiche legate alla natura parasubordinata del rapporto.

Riferimento normativo

D.Lgs. 22/2015, art. 15

Tabella riepilogativa

DIS-COLL – Quadro di sintesi
Elemento Regola
Beneficiari Co.co.co. (anche a progetto), assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS
Requisito contributivo Almeno 1 mese contributivo nell’anno precedente + almeno 1 mese nell’anno della cessazione o nei 2 anni precedenti (regole dettagliate in circolare INPS)
Stato richiesto Disoccupazione involontaria; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Importo Calcolato sul reddito imponibile da collaborazione con percentuale e massimale (aggiornati annualmente dall’INPS)
Durata Pari ai mesi di contribuzione nel biennio precedente; massimo 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, L. 234/2021)
Domanda All’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica

Chi ha diritto alla DIS-COLL

La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono esclusi i collaboratori con partita IVA abituale, gli amministratori di società e chi è iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio dipendenti con co.co.co. secondaria che hanno una pensione in corso di godimento).

Requisiti contributivi e differenze con la NASpI

A differenza della NASpI, la DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione (anziché il quadriennio) con specifici mesi minimi. Le condizioni esatte sono definite annualmente dall’INPS in apposita circolare. La durata è pari ai mesi di contribuzione accreditati nel biennio e la durata massima è di 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma degli ammortizzatori della L. 234/2021, che l’ha raddoppiata rispetto ai 6 mesi previgenti), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.

Importo e domanda

L’importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione con una percentuale e un massimale mensile aggiornati annualmente dall’INPS. È soggetto a IRPEF e al meccanismo del décalage mensile (analoga riduzione progressiva). La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica tramite il sito INPS o il patronato.

Casi pratici

Tizio – co.co.co. di 18 mesi che non viene rinnovato

Tizio ha una collaborazione coordinata e continuativa di 18 mesi che non viene rinnovata. Se ha i requisiti contributivi nel biennio precedente, ha diritto alla DIS-COLL. Deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione e rendere la DID al Centro per l’impiego.

Caia – assegnista di ricerca universitaria

Caia termina un assegno di ricerca universitario. Gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata rientrano tra i beneficiari della DIS-COLL: se soddisfa i requisiti contributivi, può presentare domanda.

Sempronio – co.co.co. con dipendenza secondaria da pensionato

Sempronio è pensionato e ha anche un co.co.co.: alla cessazione del co.co.co. non ha diritto alla DIS-COLL, perché la norma esclude chi è titolare di pensione in corso di godimento.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra DIS-COLL e NASpI?

La DIS-COLL è per collaboratori parasubordinati (co.co.co., assegnisti) iscritti alla Gestione Separata; la NASpI è per lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell’importo hanno alcune differenze, anche se il meccanismo di base è analogo.

Chi è escluso dalla DIS-COLL?

Sono esclusi i titolari di pensione, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e i collaboratori con partita IVA il cui reddito prevalente è da lavoro autonomo, oltre agli amministratori di società.

La DIS-COLL dura quanto la NASpI?

No. La durata massima della DIS-COLL è di 12 mesi dal 2022 (prima era 6), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.

Dove si presenta la domanda DIS-COLL?

Telematicamente all’INPS (sito myINPS, app IO o patronato), entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.

Anche la DIS-COLL ha il décalage?

Sì. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione mensile progressiva dell’importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalità indicate dall’INPS.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • La DIS-COLL e l'indennita di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS.
  • Spetta in caso di disoccupazione involontaria a chi non e iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie ne titolare di pensione.
  • Il requisito contributivo e riferito al biennio precedente la cessazione, secondo le regole dettagliate dalle circolari INPS aggiornate.
  • La durata massima ordinaria e sensibilmente piu breve di quella della NASpI, e l'importo e soggetto a riduzione progressiva mensile.
  • La domanda si presenta all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
Indice dei contenuti

La DIS-COLL e la forma di tutela contro la disoccupazione involontaria pensata per il lavoro parasubordinato. A differenza della NASpI, riservata ai lavoratori subordinati, essa si rivolge ai collaboratori coordinati e continuativi e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS. Il meccanismo di base e analogo a quello della NASpI, ma alcuni elementi - requisiti contributivi, durata e calcolo dell'importo - presentano differenze legate alla peculiare natura del rapporto parasubordinato. Si tratta di una tutela introdotta dal D.Lgs. 22/2015 e progressivamente consolidata.

I beneficiari

Hanno diritto alla DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche nelle forme assimilate, e gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata che si trovino in stato di disoccupazione involontaria. Restano esclusi i collaboratori titolari di partita IVA con attivita autonoma abituale prevalente, gli amministratori di societa e coloro che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione in corso di godimento. L'individuazione corretta della platea e il primo passo per valutare il diritto.

Il requisito contributivo

La DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione, con la maturazione di mensilita minime di contribuzione. Si tratta di un orizzonte temporale piu ristretto rispetto a quello previsto per la NASpI. Le condizioni esatte, in termini di mensilita e di periodi rilevanti, sono precisate annualmente dall'INPS nelle proprie circolari, alle quali occorre fare riferimento per il caso concreto.

La durata della prestazione

La durata massima ordinaria della DIS-COLL e sensibilmente inferiore a quella della NASpI. La prestazione e commisurata ai periodi di contribuzione del biennio precedente, entro il tetto massimo stabilito. Interventi legislativi periodici possono ampliare o modificare questi limiti per determinate categorie: anche in questo caso la verifica della disciplina vigente al momento della domanda e essenziale.

L'importo e il decalage

L'importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione, applicando una percentuale entro un massimale mensile, secondo i parametri aggiornati annualmente dall'INPS. La prestazione e soggetta a imposizione fiscale e, come la NASpI, prevede un meccanismo di riduzione progressiva mensile, il cosiddetto decalage, a partire da un certo mese di fruizione. Il lavoratore deve quindi attendersi un importo decrescente nel tempo.

La domanda e gli adempimenti

La domanda va presentata all'INPS in via telematica, tramite il portale dell'istituto o un patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Accanto alla domanda, il beneficiario deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilita al lavoro presso il Centro per l'impiego e rispettare gli obblighi connessi alla condizione di disoccupazione. Il mancato rispetto del termine o degli adempimenti puo pregiudicare l'accesso alla prestazione.

Il confronto con la NASpI

Pur condividendo la funzione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, DIS-COLL e NASpI rispondono a platee diverse e presentano regole non coincidenti. Per il lavoratore con storia contributiva mista - in parte subordinata, in parte parasubordinata - e importante individuare quale tutela spetti in relazione all'ultimo rapporto cessato e alla gestione previdenziale di iscrizione.

Domande frequenti

Qual e la differenza tra DIS-COLL e NASpI?

La DIS-COLL e destinata ai collaboratori parasubordinati e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata; la NASpI ai lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell'importo presentano differenze, pur con un meccanismo di base analogo.

Chi e escluso dalla DIS-COLL?

Sono esclusi i titolari di pensione, chi e iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, i collaboratori con partita IVA e attivita autonoma prevalente e gli amministratori di societa.

La DIS-COLL dura quanto la NASpI?

No. La durata massima ordinaria della DIS-COLL e sensibilmente inferiore a quella della NASpI. Interventi legislativi periodici possono modificare i limiti per alcune categorie, per cui va verificata la disciplina vigente.

Dove e entro quando si presenta la domanda?

La domanda si presenta all'INPS in via telematica, tramite il portale dell'istituto o un patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.

Anche la DIS-COLL prevede il decalage?

Si. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione progressiva mensile dell'importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalita indicate dall'INPS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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