Testo dell'articoloVigente
Il TFR matura alla cessazione del rapporto per qualunque causa, comprese le dimissioni. Il codice civile non fissa un termine di pagamento: i CCNL lo stabiliscono (spesso 30-60 giorni). Il TFR non pagato genera interessi e rivalutazione. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Tempistica indicativa |
|---|---|
| Termine contrattuale (CCNL) | Spesso 30-60 giorni dalla cessazione |
| Nessun termine nel codice civile | Il diritto nasce alla cessazione; i tempi li fissa il CCNL |
| Ritardo del datore | Interessi legali + rivalutazione monetaria |
| Datore insolvente/in procedura | Fondo di Garanzia INPS su domanda del lavoratore |
| Prescrizione del credito TFR | 5 anni dalla cessazione del rapporto |
Il TFR spetta sempre dopo le dimissioni
Il Trattamento di Fine Rapporto matura per tutta la durata del rapporto e diventa esigibile alla sua cessazione, indipendentemente da chi ha preso l’iniziativa. Anche chi si dimette — per qualunque motivo — ha pieno diritto al TFR maturato. Non esistono sanzioni che privino il lavoratore dimissionario del TFR.
Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, le somme sono già al fondo e si seguono le regole del fondo stesso; se è in azienda o al Fondo Tesoreria INPS, è il datore a doverlo liquidare.
I termini di pagamento
Il codice civile non fissa un termine preciso entro cui il TFR deve essere corrisposto dopo la cessazione. Sono i CCNL a indicare di norma un termine, che varia solitamente tra i 30 e i 60 giorni dalla cessazione del rapporto. Alcuni contratti prevedono scaglioni diversi per importi più elevati. In assenza di indicazione contrattuale si applica il principio generale della mora ex re (il credito è liquido ed esigibile dalla cessazione).
Cosa fare se il datore non paga
Se il datore non paga il TFR entro i termini contrattualizzati, sul credito maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Il lavoratore può inviare una diffida scritta e, in mancanza di riscontro, ricorrere al decreto ingiuntivo (procedura rapida, basata sulle buste paga). Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS.
Casi pratici
Tizio si dimette il 30 maggio; il suo CCNL prevede il pagamento del TFR entro 45 giorni. Se al 14 luglio non ha ricevuto nulla, può inviare diffida e far decorrere interessi e rivalutazione dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Il datore di Caia è in difficoltà finanziarie e non paga il TFR dopo le dimissioni. Caia monitora la situazione: se si apre una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale), dovrà presentare domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il credito ammesso al passivo.
Sempronio aveva destinato il TFR maturando a un fondo pensione negoziale. Al momento delle dimissioni il TFR in azienda è pari a zero: le somme sono già al fondo. Dovrà contattare il fondo per le istruzioni sulle modalità di riscatto o mantenimento della posizione previdenziale.
Domande frequenti
Il TFR spetta anche se mi dimetto?
Sì, sempre. Il TFR matura durante tutto il rapporto ed è dovuto alla cessazione indipendentemente dalla causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto, pensionamento.
Entro quanti giorni devo ricevere il TFR dopo le dimissioni?
Dipende dal CCNL: di norma 30-60 giorni dalla cessazione. In assenza di indicazione contrattuale il debito è esigibile dal giorno della cessazione.
Se il datore non paga, maturano interessi?
Sì. Sul TFR non pagato nei termini maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Conviene inviare una diffida scritta per far decorrere formalmente il termine.
In quanto tempo si prescrive il credito TFR?
Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Cosa faccio se l'azienda ha aperto una procedura fallimentare?
Si presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS, allegando la documentazione del credito ammesso al passivo. L’INPS sostituisce il datore insolvente nel pagamento del TFR.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il TFR spetta anche se mi dimetto?
Sì, sempre. Il TFR matura durante tutto il rapporto ed è dovuto alla cessazione indipendentemente dalla causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto, pensionamento.
Entro quanti giorni devo ricevere il TFR dopo le dimissioni?
Dipende dal CCNL: di norma 30-60 giorni dalla cessazione. In assenza di indicazione contrattuale il debito è esigibile dal giorno della cessazione.
Se il datore non paga, maturano interessi?
Sì. Sul TFR non pagato nei termini maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Conviene inviare una diffida scritta per far decorrere formalmente il termine.
In quanto tempo si prescrive il credito TFR?
Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Cosa faccio se l'azienda ha aperto una procedura fallimentare?
Si presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS, allegando la documentazione del credito ammesso al passivo. L'INPS sostituisce il datore insolvente nel pagamento del TFR.
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