Testo dell'articoloVigente
La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) è una dichiarazione formale che va resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Serve a non subentrare nei debiti del defunto. Non è una semplice lettera.
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Cos’è e quando si usa
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare nella posizione del defunto. Si usa soprattutto quando l’eredità è gravata da debiti superiori all’attivo. Attenzione: non è una lettera privata. L’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto), inserita nel registro delle successioni.
Il fac-simile qui sotto riproduce il contenuto tipico della dichiarazione, ma il documento valido è quello redatto e ricevuto dal pubblico ufficiale. La rinuncia può essere fatta finché non si è accettato (anche tacitamente, ad esempio disponendo dei beni); chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e la sua quota si devolve agli altri.
Cosa deve contenere
- Dati del rinunciante e qualità di chiamato all’eredità
- Dati del defunto, data e luogo del decesso e dell’ultimo domicilio
- Dichiarazione espressa di rinuncia all’eredità
- Indicazione del notaio o del tribunale competente
- Documenti: certificato di morte, eventuale testamento, dati anagrafici
Fac-simile: dichiarazione di rinuncia all'eredità
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'EREDITÀ (da rendere davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale di [SEDE], art. 519 c.c.) Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], PREMESSO che in data [DATA DECESSO] è deceduto/a a [LUOGO] il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DEL DEFUNTO], con ultimo domicilio in [LUOGO], alla cui eredità sono chiamato/a in qualità di [GRADO DI PARENTELA / per testamento], DICHIARO di RINUNCIARE puramente e semplicemente all'eredità del predetto/a, ai sensi dell'art. 519 c.c., con ogni conseguenza di legge. Chiedo l'inserimento della presente dichiarazione nel registro delle successioni. [LUOGO], [DATA] [FIRMA] (da apporre davanti al pubblico ufficiale)
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Recati da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto) per rendere la dichiarazione: solo così la rinuncia è valida e viene iscritta nel registro delle successioni. Porta con te il certificato di morte, i tuoi documenti, il codice fiscale del defunto e l’eventuale testamento. Sono dovuti imposta di registro e diritti.
Attento ai comportamenti che valgono come accettazione tacita: vendere o usare i beni del defunto, riscuotere crediti, voltura di immobili. Se hai il possesso dei beni ereditari, valgono termini stretti per inventario e decisione. Se nell’asse ci sono debiti rilevanti o sei tra i chiamati ulteriori (figli minori, ecc.), fatti assistere da un notaio o da un avvocato.
Errori da evitare
- Pensare che basti una lettera o una PEC: serve l’atto davanti a notaio/cancelliere
- Compiere atti che valgono come accettazione tacita prima di rinunciare
- Ignorare che, rinunciando tu, la quota può passare ai tuoi figli (anche minori)
- Trascurare i termini quando si è nel possesso dei beni ereditari
Domande frequenti
Posso rinunciare all'eredità con una semplice lettera?
Entro quando devo rinunciare?
Se rinuncio, i debiti passano ai miei figli?
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rinuncia all'eredita e lo strumento con cui il chiamato dichiara di non voler subentrare nella posizione del defunto. Si ricorre a essa soprattutto quando l'eredita e gravata da debiti superiori all'attivo. Il punto piu importante - e piu frainteso - e che non si tratta di una manifestazione di volonta libera nella forma: la legge impone un atto solenne, e ignorarlo significa non rinunciare affatto.
La forma solenne dell'art. 519 c.c.
L'art. 519 c.c. richiede che la rinuncia sia resa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. Una lettera, una PEC o una dichiarazione privata non producono alcun effetto: il documento valido e solo quello redatto e ricevuto dal pubblico ufficiale. Il fac-simile riproduce il contenuto tipico della dichiarazione, ma non sostituisce l'atto formale.
Il luogo di apertura della successione
La successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto: e li che si individua il tribunale competente per la rinuncia resa al cancelliere, e li che la dichiarazione viene iscritta nel registro delle successioni. La rinuncia puo essere resa anche da un notaio, indipendentemente dalla sua sede, ma resta ferma la competenza territoriale per l'iscrizione.
Il limite dell'accettazione, anche tacita
La rinuncia e possibile finche non si e accettata l'eredita. L'accettazione puo essere espressa o tacita: compie un atto di accettazione tacita chi dispone dei beni del defunto, ne vende, riscuote crediti o procede a volture immobiliari. Dopo un atto del genere non si puo piu rinunciare. E questa la trappola piu insidiosa: gesti apparentemente innocui possono precludere la rinuncia.
Gli effetti: come se non si fosse mai stati chiamati
Chi rinuncia e considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredita: non risponde dei debiti ereditari e la sua quota si devolve agli altri. Tuttavia la quota puo passare ai discendenti del rinunciante per rappresentazione: in presenza di debiti, spesso rinunciano anche figli e nipoti, ed e bene pianificare l'intera linea di chiamati, valutando con attenzione la posizione dei minori.
Il chiamato nel possesso dei beni
Se il chiamato e nel possesso dei beni ereditari, valgono termini stretti: deve fare l'inventario entro tre mesi e decidere se accettare o rinunciare nei termini successivi, pena la qualifica di erede puro e semplice. Chi non e nel possesso dei beni, invece, puo rinunciare finche non ha accettato e nel termine di prescrizione decennale del diritto. La posizione concreta - possesso o meno dei beni - cambia radicalmente i tempi.
Costi e documenti
Per rendere la dichiarazione occorrono il certificato di morte, i documenti del rinunciante, il codice fiscale del defunto e l'eventuale testamento. Sono dovuti imposta di registro e diritti. In presenza di debiti rilevanti, di chiamati ulteriori o di minori coinvolti, e opportuno farsi assistere da un notaio o da un avvocato per coordinare correttamente l'intera vicenda successoria.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e l'eredita carica di debiti
Tizio e chiamato all'eredita del padre, gravata da debiti superiori all'attivo. Non ha mai utilizzato ne disposto dei beni del defunto. Si reca dal notaio del luogo dell'ultimo domicilio del padre e rende la dichiarazione di rinuncia ex art. 519 c.c., che viene iscritta nel registro delle successioni. Da quel momento Tizio e considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti ereditari.
Caso 2: Caio e l'accettazione tacita
Caio, prima di decidere, preleva del denaro dal conto del defunto e vende un'auto dell'asse ereditario. Questi atti configurano accettazione tacita dell'eredita: quando poi prova a rinunciare, scopre di non poterlo piu fare, perche ha gia accettato disponendo dei beni. Caio resta erede e risponde dei debiti. La vicenda mostra perche, in presenza di debiti, occorre astenersi da qualsiasi atto dispositivo prima della rinuncia.
Domande frequenti
Posso rinunciare all'eredita con una semplice lettera?
No. L'art. 519 c.c. richiede una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, poi iscritta nel registro delle successioni. Una lettera o una PEC non hanno effetto.
Entro quando devo rinunciare?
Se non sei nel possesso dei beni, puoi rinunciare finche non hai accettato e nel termine di prescrizione decennale. Se sei nel possesso dei beni ereditari valgono termini brevi per fare l'inventario e decidere.
Cosa vale come accettazione tacita?
Disporre dei beni del defunto: venderli, usarli, riscuotere crediti, procedere a volture immobiliari. Dopo un atto di accettazione tacita non si puo piu rinunciare.
Se rinuncio, i debiti passano ai miei figli?
La tua quota si devolve agli altri chiamati, che possono essere i tuoi discendenti per rappresentazione. In presenza di debiti spesso rinunciano anche loro: e bene pianificare l'intera linea di chiamati, specie con minori.
Quali documenti servono e ci sono costi?
Servono certificato di morte, documenti del rinunciante, codice fiscale del defunto ed eventuale testamento. Sono dovuti imposta di registro e diritti per l'atto.