← Torna a Modelli e fac-simile
Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Quando il datore non paga la retribuzione, una diffida scritta intima il pagamento entro un termine, interrompe la prescrizione dei crediti di lavoro e prepara l'eventuale decreto ingiuntivo o le dimissioni per giusta causa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · Lavoro

In sintesi

Quando il datore non paga la retribuzione, una diffida scritta intima il pagamento entro un termine, interrompe la prescrizione dei crediti di lavoro e prepara l’eventuale decreto ingiuntivo o le dimissioni per giusta causa.

Scheda rapida

Quando si usa
Quando il datore non paga lo stipendio
Forma
Scritta (raccomandata A/R o PEC)
Invio consigliato
Raccomandata A/R o PEC
Riferimenti
Artt. 2099, 2948 c.c.; art. 2119 c.c.

Cos’è e quando si usa

La retribuzione è un diritto del lavoratore e deve essere corrisposta alle scadenze pattuite. Se il datore è in ritardo o non paga, la diffida è il primo passo formale: intima il pagamento delle somme arretrate entro un termine, documenta l’inadempimento e interrompe la prescrizione dei crediti di lavoro.

La diffida è utile anche come premessa ad altre azioni: il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, oppure le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) con diritto alla NASpI quando il mancato pagamento è grave e protratto.

Cosa deve contenere

  • Dati del lavoratore e del datore
  • Qualifica, CCNL applicato e periodo di riferimento
  • Elenco delle mensilità e voci non pagate, con importi
  • Intimazione a pagare entro un termine (es. 15 giorni)
  • Avviso delle conseguenze (interessi, decreto ingiuntivo, giusta causa)
  • Luogo, data e firma

Fac-simile: diffida di pagamento delle retribuzioni

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

Raccomandata A/R / PEC

Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]

Oggetto: diffida al pagamento delle retribuzioni non corrisposte

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA], rilevo che non risultano corrisposte le seguenti competenze:

- retribuzione del mese di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
- retribuzione del mese di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
- [altre voci, es. tredicesima, straordinari]: euro [IMPORTO]

per un totale di euro [TOTALE], oltre interessi.

Con la presente La DIFFIDO a versare l'intera somma entro e non oltre [NUMERO] giorni dal ricevimento, mediante accredito su [IBAN].

Decorso inutilmente tale termine, mi riservo di agire per il recupero del credito anche in via monitoria (decreto ingiuntivo), oltre a valutare ogni ulteriore tutela, ivi comprese le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.

La presente vale anche quale atto interruttivo della prescrizione.

[FIRMA]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Invia la diffida con raccomandata A/R o PEC e conserva la prova di ricezione. Indica con precisione le mensilità e gli importi, possibilmente allegando le buste paga non onorate.

Se il pagamento non arriva, rivolgiti a un sindacato o a un avvocato giuslavorista: i crediti di lavoro si recuperano spesso con decreto ingiuntivo, che è una procedura rapida. Valuta con un professionista anche l’eventuale dimissione per giusta causa, che richiede però un inadempimento grave.

Errori da evitare

  • Aspettare troppo: i crediti retributivi si prescrivono e vanno interrotti
  • Indicare importi approssimativi senza riferimento alle buste paga
  • Non fissare un termine chiaro per il pagamento
  • Dimettersi per giusta causa senza valutare la gravità e le prove

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrivono gli stipendi non pagati?
I crediti retributivi periodici si prescrivono di regola in cinque anni. La diffida scritta interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine.
Posso ottenere lo stipendio con il decreto ingiuntivo?
Sì. Le buste paga e i prospetti consentono di chiedere un decreto ingiuntivo, procedura relativamente rapida per ottenere un titolo esecutivo.
Il mancato pagamento giustifica le dimissioni per giusta causa?
Sì, quando il ritardo è grave e protratto. In tal caso si conserva il diritto alla NASpI, ma è bene farsi assistere per valutare prove e gravità.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrivono gli stipendi non pagati?

I crediti retributivi periodici si prescrivono di regola in cinque anni. La diffida scritta interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine.

Posso ottenere lo stipendio con il decreto ingiuntivo?

Sì. Le buste paga e i prospetti consentono di chiedere un decreto ingiuntivo, procedura relativamente rapida per ottenere un titolo esecutivo.

Il mancato pagamento giustifica le dimissioni per giusta causa?

Sì, quando il ritardo è grave e protratto. In tal caso si conserva il diritto alla NASpI, ma è bene farsi assistere per valutare prove e gravità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.