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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'accesso civico generalizzato (FOIA, D.Lgs. 33/2013) consente a chiunque di chiedere dati e documenti detenuti dalla PA senza dover motivare la richiesta. La PA risponde entro 30 giorni, salvo limiti a tutela di interessi pubblici e privati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · PA e privacy

In sintesi

L’accesso civico generalizzato (FOIA, D.Lgs. 33/2013) consente a chiunque di chiedere dati e documenti detenuti dalla PA senza dover motivare la richiesta. La PA risponde entro 30 giorni, salvo limiti a tutela di interessi pubblici e privati.

Scheda rapida

Quando si usa
Per dati e documenti pubblici, senza motivare
Forma
Scritta (istanza semplice)
Invio consigliato
PEC, email o protocollo all’ente
Riferimenti
Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013

Cos’è e quando si usa

Ispirato al modello anglosassone del Freedom of Information Act, l’accesso civico generalizzato (introdotto nel D.Lgs. 33/2013) consente a chiunque, senza dover dimostrare un interesse né motivare la richiesta, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che la PA è obbligata a pubblicare.

L’unico limite è dato dalle eccezioni previste dalla legge a tutela di interessi pubblici (sicurezza, relazioni internazionali, ecc.) e privati (protezione dei dati personali, segreti, interessi economici). La PA risponde di norma entro 30 giorni; in caso di diniego si può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere al TAR.

Cosa deve contenere

  • Dati del richiedente e recapiti
  • Ente e ufficio destinatario
  • Indicazione dei dati o documenti richiesti
  • Eventuale formato preferito per la consegna
  • Nessun obbligo di motivazione
  • Luogo, data e firma; copia del documento se richiesta

Fac-simile: richiesta di accesso civico generalizzato

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

PEC / Email / Protocollo

Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE]
Ufficio Relazioni con il Pubblico / Responsabile della Trasparenza
[INDIRIZZO / PEC]

Oggetto: richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,

CHIEDO

di poter accedere ai seguenti dati/documenti detenuti da codesta amministrazione: [INDICARE CON PRECISIONE, es. l'elenco dei contributi erogati nel ___; i dati relativi a ___; il documento ___].

Non sono tenuto a motivare la presente richiesta. Chiedo che i dati/documenti mi siano trasmessi [via PEC / email / in formato digitale aperto].

Resto in attesa di riscontro nel termine di legge.

Distinti saluti.

[FIRMA] - [RECAPITI]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Invia la richiesta all’ufficio competente o all’URP dell’ente, via PEC o email; non devi indicare alcuna motivazione. Identifica con chiarezza dati e documenti, per agevolare la ricerca ed evitare un rigetto per richiesta troppo vaga o “massiva”.

La PA risponde entro 30 giorni. Se ci sono controinteressati (terzi i cui dati sono coinvolti), il termine può sospendersi per consentire le loro osservazioni. In caso di diniego puoi chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere al TAR.

Errori da evitare

  • Formulare richieste vaghe o palesemente esplorative (‘tutti gli atti su…’)
  • Confonderlo con l’accesso documentale (qui non serve interesse né motivazione)
  • Non considerare i limiti a tutela di dati personali e interessi pubblici
  • Trascurare la via del riesame in caso di diniego

Domande frequenti

Devo spiegare perché voglio i documenti?
No. L’accesso civico generalizzato (FOIA) non richiede di motivare la richiesta né di dimostrare un interesse: può esercitarlo chiunque.
Ci sono limiti a quello che posso ottenere?
Sì. La PA può negare o differire l’accesso per tutelare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, relazioni internazionali) e privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali, ecc.).
Cosa faccio se mi rifiutano l'accesso?
Puoi chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente o presentare ricorso al TAR. In alcuni casi è possibile rivolgersi al difensore civico.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

Devo spiegare perché voglio i documenti?

No. L'accesso civico generalizzato (FOIA) non richiede di motivare la richiesta né di dimostrare un interesse: può esercitarlo chiunque.

Ci sono limiti a quello che posso ottenere?

Sì. La PA può negare o differire l'accesso per tutelare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, relazioni internazionali) e privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali, ecc.).

Cosa faccio se mi rifiutano l'accesso?

Puoi chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente o presentare ricorso al TAR. In alcuni casi è possibile rivolgersi al difensore civico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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