Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · PA e privacy

In sintesi

L’accesso civico generalizzato (FOIA, D.Lgs. 33/2013) consente a chiunque di chiedere dati e documenti detenuti dalla PA senza dover motivare la richiesta. La PA risponde entro 30 giorni, salvo limiti a tutela di interessi pubblici e privati.

Scheda rapida

Quando si usa
Per dati e documenti pubblici, senza motivare
Forma
Scritta (istanza semplice)
Invio consigliato
PEC, email o protocollo all’ente
Riferimenti
Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013

Cos’è e quando si usa

Ispirato al modello anglosassone del Freedom of Information Act, l’accesso civico generalizzato (introdotto nel D.Lgs. 33/2013) consente a chiunque, senza dover dimostrare un interesse né motivare la richiesta, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che la PA è obbligata a pubblicare.

L’unico limite è dato dalle eccezioni previste dalla legge a tutela di interessi pubblici (sicurezza, relazioni internazionali, ecc.) e privati (protezione dei dati personali, segreti, interessi economici). La PA risponde di norma entro 30 giorni; in caso di diniego si può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere al TAR.

Cosa deve contenere

  • Dati del richiedente e recapiti
  • Ente e ufficio destinatario
  • Indicazione dei dati o documenti richiesti
  • Eventuale formato preferito per la consegna
  • Nessun obbligo di motivazione
  • Luogo, data e firma; copia del documento se richiesta

Fac-simile: richiesta di accesso civico generalizzato

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

PEC / Email / Protocollo

Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE]
Ufficio Relazioni con il Pubblico / Responsabile della Trasparenza
[INDIRIZZO / PEC]

Oggetto: richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,

CHIEDO

di poter accedere ai seguenti dati/documenti detenuti da codesta amministrazione: [INDICARE CON PRECISIONE, es. l'elenco dei contributi erogati nel ___; i dati relativi a ___; il documento ___].

Non sono tenuto a motivare la presente richiesta. Chiedo che i dati/documenti mi siano trasmessi [via PEC / email / in formato digitale aperto].

Resto in attesa di riscontro nel termine di legge.

Distinti saluti.

[FIRMA] - [RECAPITI]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Invia la richiesta all’ufficio competente o all’URP dell’ente, via PEC o email; non devi indicare alcuna motivazione. Identifica con chiarezza dati e documenti, per agevolare la ricerca ed evitare un rigetto per richiesta troppo vaga o “massiva”.

La PA risponde entro 30 giorni. Se ci sono controinteressati (terzi i cui dati sono coinvolti), il termine può sospendersi per consentire le loro osservazioni. In caso di diniego puoi chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere al TAR.

Errori da evitare

  • Formulare richieste vaghe o palesemente esplorative (‘tutti gli atti su…’)
  • Confonderlo con l’accesso documentale (qui non serve interesse né motivazione)
  • Non considerare i limiti a tutela di dati personali e interessi pubblici
  • Trascurare la via del riesame in caso di diniego

Domande frequenti

Devo spiegare perché voglio i documenti?
No. L’accesso civico generalizzato (FOIA) non richiede di motivare la richiesta né di dimostrare un interesse: può esercitarlo chiunque.
Ci sono limiti a quello che posso ottenere?
Sì. La PA può negare o differire l’accesso per tutelare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, relazioni internazionali) e privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali, ecc.).
Cosa faccio se mi rifiutano l'accesso?
Puoi chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente o presentare ricorso al TAR. In alcuni casi è possibile rivolgersi al difensore civico.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

In sintesi

  • L'accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013) consente a chiunque di chiedere dati e documenti della PA senza dover motivare la richiesta.
  • Non occorre dimostrare un interesse: è il modello italiano del Freedom of Information Act.
  • La PA risponde di norma entro 30 giorni, salvo i limiti a tutela di interessi pubblici e privati.
  • In presenza di controinteressati il termine può sospendersi per consentirne le osservazioni.
  • Contro il diniego si può chiedere il riesame al responsabile della trasparenza o ricorrere al TAR.
Indice dei contenuti

L'accesso civico generalizzato ha introdotto nell'ordinamento italiano un principio di trasparenza vicino al modello anglosassone del Freedom of Information Act: chiunque può chiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, anche ulteriori rispetto a quelli che la PA è tenuta a pubblicare, senza dover spiegare il motivo della richiesta.

Un diritto di chiunque, senza motivazione

La caratteristica peculiare è l'assenza di un onere di motivazione: a differenza dell'accesso documentale, non occorre dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale. È sufficiente individuare i dati o i documenti richiesti. Questo amplia notevolmente la platea dei legittimati rispetto agli strumenti tradizionali.

L'oggetto: dati e documenti ulteriori

L'accesso riguarda dati e documenti detenuti dalla PA che vanno oltre quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. La richiesta deve essere sufficientemente determinata: indicazioni vaghe o palesemente esplorative, del tipo «tutti gli atti su...», possono essere respinte perché troppo generiche o massive.

I limiti a tutela di interessi pubblici e privati

Il diritto non è illimitato: la PA può negare o differire l'accesso per tutelare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, relazioni internazionali) e privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali, interessi economici). Le eccezioni vanno però motivate in concreto, non applicate in modo automatico.

Il termine di 30 giorni e i controinteressati

La PA risponde di norma entro trenta giorni. Quando l'accesso coinvolge dati di terzi (controinteressati), il procedimento prevede la loro informazione e la possibilità di presentare osservazioni, con conseguente possibile sospensione del termine. È un passaggio che bilancia trasparenza e tutela dei terzi.

Cosa fare in caso di diniego

Di fronte a un diniego, totale o parziale, il richiedente può chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente. In alternativa, o successivamente, è percorribile il ricorso al TAR; in alcuni casi è prevista la via del difensore civico.

Distinzione dagli altri tipi di accesso

È essenziale non confondere l'accesso civico generalizzato con l'accesso documentale della L. 241/1990, che richiede un interesse qualificato, né con l'accesso civico semplice, relativo ai soli documenti a pubblicazione obbligatoria. La scelta dello strumento corretto incide sull'ammissibilità della richiesta.

Casi pratici

Caso 1: richiesta ben determinata

Tizio chiede a un Comune l'elenco dei contributi erogati a un certo settore in un anno. Indica con precisione i documenti, senza dover motivare la richiesta. La PA, non ricorrendo eccezioni, risponde entro 30 giorni trasmettendo i dati in formato digitale.

Caso 2: diniego e riesame

Caia si vede negare l'accesso a documenti che coinvolgono dati personali di terzi. Chiede il riesame al Responsabile della trasparenza, il quale verifica se l'esigenza di tutela dei dati possa essere bilanciata, ad esempio con un oscuramento parziale, anziché con un diniego totale.

Domande frequenti

Devo spiegare perché voglio i documenti?

No. L'accesso civico generalizzato non richiede di motivare la richiesta né di dimostrare un interesse: può esercitarlo chiunque, individuando con precisione i dati o documenti voluti.

Ci sono limiti a quello che posso ottenere?

Sì. La PA può negare o differire l'accesso per tutelare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, relazioni internazionali) e privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali), motivando in concreto.

Cosa faccio se mi rifiutano l'accesso?

Puoi chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente o presentare ricorso al TAR; in alcuni casi è prevista la via del difensore civico.

Entro quanto deve rispondere la PA?

Di norma entro 30 giorni. Se sono coinvolti controinteressati, il termine può sospendersi per consentire loro di presentare osservazioni.

Che differenza c'è con l'accesso documentale della L. 241/1990?

L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale; l'accesso civico generalizzato non richiede né interesse né motivazione. Scegliere lo strumento corretto incide sull'ammissibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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