Testo dell'articoloVigente
Le dimissioni volontarie vanno convalidate esclusivamente in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID). La lettera al datore resta utile per fissare la data di cessazione e rispettare il preavviso previsto dal CCNL.
Cos’è e quando si usa
Dal 2016 le dimissioni del lavoratore dipendente (salvo alcune eccezioni, come il lavoro domestico) si presentano solo in modalità telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro accedendo con SPID, oppure tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente del lavoro). La procedura telematica è la condizione di validità: senza di essa le dimissioni non producono effetto.
La lettera tradizionale al datore resta comunque una buona prassi: serve a comunicare la decisione, indicare l’ultimo giorno di lavoro e dimostrare il rispetto del preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato. Durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente.
Cosa deve contenere
- Dati del lavoratore e del datore di lavoro
- Qualifica e data di inizio del rapporto
- Manifestazione della volontà di dimettersi
- Indicazione dell’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del preavviso
- Riferimento all’avvenuta (o contestuale) comunicazione telematica
- Luogo, data e firma
Fac-simile: comunicazione di dimissioni
[LUOGO], [DATA] Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO] Alla c.a. dell'Ufficio del Personale Oggetto: dimissioni volontarie Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente di codesta azienda con qualifica di [QUALIFICA] dal [DATA ASSUNZIONE], COMUNICO la mia volontà di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro. Nel rispetto del termine di preavviso di [NUMERO] giorni previsto dal CCNL [NOME CCNL] applicato, l'ultimo giorno di lavoro sarà il [DATA ULTIMO GIORNO]. Provvedo contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Chiedo che mi vengano consegnati, alla cessazione, la documentazione di fine rapporto e quanto spettante a titolo di TFR e competenze maturate. Distinti saluti. [FIRMA]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Esegui per prima cosa la comunicazione telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID) o rivolgiti a un patronato/consulente: è quella che rende valide le dimissioni. Poi consegna la lettera al datore a mano (facendoti firmare copia per ricevuta) oppure inviala con raccomandata A/R o PEC.
Verifica sul tuo CCNL la durata esatta del preavviso, che varia per inquadramento e anzianità: se non lo rispetti, il datore può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità di mancato preavviso.
Errori da evitare
- Pensare che basti la lettera: senza comunicazione telematica le dimissioni non valgono
- Non rispettare il preavviso previsto dal CCNL (rischio trattenuta in busta)
- Indicare una data dell’ultimo giorno incompatibile con il preavviso
- Non farsi rilasciare ricevuta della consegna al datore
Domande frequenti
Le dimissioni si fanno solo online?
Posso revocare le dimissioni?
Quanto preavviso devo dare?
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Domande frequenti
Le dimissioni si fanno solo online?
Sì, per la generalità dei lavoratori dipendenti la validità è subordinata alla comunicazione telematica sul portale ministeriale (con SPID) o tramite un soggetto abilitato. Fanno eccezione alcune categorie, come il lavoro domestico.
Posso revocare le dimissioni?
Sì, entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocarle con la stessa procedura. Dopo questo termine la revoca richiede l'accordo del datore.
Quanto preavviso devo dare?
Dipende dal CCNL applicato, dal tuo inquadramento e dall'anzianità. Va sempre verificato sul contratto collettivo: in caso di mancato rispetto il datore può trattenere l'indennità di mancato preavviso.
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