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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Le dimissioni volontarie vanno convalidate esclusivamente in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID). La lettera al datore resta utile per fissare la data di cessazione e rispettare il preavviso previsto dal CCNL.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · Lavoro

In sintesi

Le dimissioni volontarie vanno convalidate esclusivamente in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID). La lettera al datore resta utile per fissare la data di cessazione e rispettare il preavviso previsto dal CCNL.

Scheda rapida

Quando si usa
Per cessare volontariamente il rapporto di lavoro
Forma
Comunicazione telematica + lettera al datore
Invio consigliato
Procedura telematica + raccomandata/PEC o consegna a mano
Riferimenti
Art. 2118 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015

Cos’è e quando si usa

Dal 2016 le dimissioni del lavoratore dipendente (salvo alcune eccezioni, come il lavoro domestico) si presentano solo in modalità telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro accedendo con SPID, oppure tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente del lavoro). La procedura telematica è la condizione di validità: senza di essa le dimissioni non producono effetto.

La lettera tradizionale al datore resta comunque una buona prassi: serve a comunicare la decisione, indicare l’ultimo giorno di lavoro e dimostrare il rispetto del preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato. Durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente.

Cosa deve contenere

  • Dati del lavoratore e del datore di lavoro
  • Qualifica e data di inizio del rapporto
  • Manifestazione della volontà di dimettersi
  • Indicazione dell’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del preavviso
  • Riferimento all’avvenuta (o contestuale) comunicazione telematica
  • Luogo, data e firma

Fac-simile: comunicazione di dimissioni

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
Alla c.a. dell'Ufficio del Personale

Oggetto: dimissioni volontarie

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente di codesta azienda con qualifica di [QUALIFICA] dal [DATA ASSUNZIONE],

COMUNICO

la mia volontà di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Nel rispetto del termine di preavviso di [NUMERO] giorni previsto dal CCNL [NOME CCNL] applicato, l'ultimo giorno di lavoro sarà il [DATA ULTIMO GIORNO].

Provvedo contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Chiedo che mi vengano consegnati, alla cessazione, la documentazione di fine rapporto e quanto spettante a titolo di TFR e competenze maturate.

Distinti saluti.

[FIRMA]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Esegui per prima cosa la comunicazione telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID) o rivolgiti a un patronato/consulente: è quella che rende valide le dimissioni. Poi consegna la lettera al datore a mano (facendoti firmare copia per ricevuta) oppure inviala con raccomandata A/R o PEC.

Verifica sul tuo CCNL la durata esatta del preavviso, che varia per inquadramento e anzianità: se non lo rispetti, il datore può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità di mancato preavviso.

Errori da evitare

  • Pensare che basti la lettera: senza comunicazione telematica le dimissioni non valgono
  • Non rispettare il preavviso previsto dal CCNL (rischio trattenuta in busta)
  • Indicare una data dell’ultimo giorno incompatibile con il preavviso
  • Non farsi rilasciare ricevuta della consegna al datore

Domande frequenti

Le dimissioni si fanno solo online?
Sì, per la generalità dei lavoratori dipendenti la validità è subordinata alla comunicazione telematica sul portale ministeriale (con SPID) o tramite un soggetto abilitato. Fanno eccezione alcune categorie, come il lavoro domestico.
Posso revocare le dimissioni?
Sì, entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocarle con la stessa procedura. Dopo questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.
Quanto preavviso devo dare?
Dipende dal CCNL applicato, dal tuo inquadramento e dall’anzianità. Va sempre verificato sul contratto collettivo: in caso di mancato rispetto il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

Le dimissioni si fanno solo online?

Sì, per la generalità dei lavoratori dipendenti la validità è subordinata alla comunicazione telematica sul portale ministeriale (con SPID) o tramite un soggetto abilitato. Fanno eccezione alcune categorie, come il lavoro domestico.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocarle con la stessa procedura. Dopo questo termine la revoca richiede l'accordo del datore.

Quanto preavviso devo dare?

Dipende dal CCNL applicato, dal tuo inquadramento e dall'anzianità. Va sempre verificato sul contratto collettivo: in caso di mancato rispetto il datore può trattenere l'indennità di mancato preavviso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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