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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 993 c.c. Semenzai

In vigore

L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai inclusi nel fondo per le necessità colturali del fondo stesso.
  • Deve però osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dei prelievi dai semenzai.
  • I semenzai sono vivai di giovani piante destinate al trapianto; il loro utilizzo deve rispettare i cicli produttivi locali per non compromettere la continuità della vivaistica aziendale.
  • L'uso dei piantoni non può eccedere le necessità del fondo: il prelievo eccessivo o prematuro è un abuso del diritto.

L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai inclusi nel fondo, rispettando i tempi e i modi della pratica regionale. I semenzai producono giovani piante destinate al trapianto; il loro utilizzo deve seguire i cicli colturali locali per garantire la continuità della produzione vivaistica. Il prelievo eccessivo o irregolare costituisce abuso del diritto di usufrutto.

Nozione di semenzaio

Il semenzaio è un'area del fondo destinata alla coltivazione di giovani piante (piantoni) da seme o da talea, destinate ad essere trapiantate in altre parti del fondo o cedute. I semenzai sono frequenti nelle proprietà agricole di tipo viticolo (barbatelle di vite), olivicolo (giovani piante di olivo), ortofrutticolo (semenzai di pomodori, insalata ecc.) e forestale. Rappresentano un asset produttivo del fondo, poiché generano piantoni che possono essere usati internamente o venduti.

Facoltà e limiti dell'usufruttuario

L'art. 993 c.c. riconosce all'usufruttuario il diritto di servirsi dei piantoni dei semenzai per le necessità del fondo. La facoltà è funzionale alla gestione agricola: l'usufruttuario deve poter reintegrare le colture del fondo usando i piantoni del semenzaio aziendale, senza dover acquistare piante all'esterno. I limiti sono però fondamentali: il prelievo deve avvenire osservando la pratica costante della regione per il tempo (stagione adatta al trapianto, maturità del piantone) e per il modo (tecniche di estirpazione e trapianto compatibili con la sopravvivenza del piantone).

Rinvio agli usi locali

Come nell'art. 989 c.c. per i boschi, la norma rinvia alla pratica locale: i tempi e i modi del prelievo dai semenzai variano molto a seconda della regione geografica, della specie vegetale e delle tradizioni colturali. In viticoltura, per esempio, le barbatelle si prelevano in autunno-inverno durante il riposo vegetativo; in orticoltura i piantoni di pomodoro si prelevano in primavera a sufficiente sviluppo. Ignorare questi cicli significa compromettere la vitalità del semenzaio e ridurne la produttività futura.

Eccesso e abuso

Il prelievo di piantoni in misura eccessiva rispetto alle necessità del fondo — o il loro uso per scopi diversi dalla coltivazione interna (es. vendita a terzi di piantoni prelevati dal semenzaio aziendale) — costituisce un abuso del diritto di usufrutto e obbliga al risarcimento verso il nudo proprietario. L'usufruttuario non è legittimato a fare dei piantoni del semenzaio una fonte di reddito aggiuntiva al di là delle ordinarie produzioni del fondo.

Coordinamento normativo

L'art. 993 va letto con l'art. 989 c.c. (boschi cedui), l'art. 992 c.c. (pali per vigne), l'art. 981 c.c. (destinazione economica e suoi limiti) e l'art. 1015 c.c. (cessazione dell'usufrutto per abuso).

Domande frequenti

L'usufruttuario può vendere i piantoni del semenzaio a terzi?

No. L'art. 993 c.c. limita l'uso dei piantoni alle necessità del fondo compreso nell'usufrutto. Venderli a terzi eccede l'utilizzo consentito e costituisce abuso del diritto, con obbligo di risarcimento verso il nudo proprietario.

Come si stabilisce quando è il momento giusto per prelevare i piantoni?

Ci si rimette alla pratica costante della regione: gli usi locali, le tradizioni agronomiche del territorio e le indicazioni dei tecnici agricoli stabiliscono il periodo e le modalità del prelievo. Per le barbatelle di vite si prelevano in autunno-inverno, per i pomodori in primavera; ogni specie ha il suo ciclo.

Cosa succede se l'usufruttuario preleva troppi piantoni e compromette il semenzaio?

Il depauperamento eccessivo del semenzaio è un abuso del diritto di usufrutto (art. 1015 c.c.). Il nudo proprietario può chiedere il risarcimento del danno corrispondente al valore dei piantoni perduti e alla riduzione della capacità produttiva futura del semenzaio, e nei casi più gravi la cessazione dell'usufrutto.

I piantoni del semenzaio sono frutti del fondo?

In senso lato sì: sono prodotti del fondo che rientrano nel diritto di godimento dell'usufruttuario, ma con la limitazione che devono servire al fondo stesso e non essere ceduti a terzi. Non si tratta di frutti liberamente disponibili come un raccolto agricolo.

L'usufruttuario può impiantare un nuovo semenzaio nel fondo?

Sì, come atto di ordinaria gestione del fondo agricolo compatibile con la destinazione economica. Il semenzaio impiantato dall'usufruttuario costituirà un'addizione (art. 986 c.c.): al termine dell'usufrutto potrà essere rimosso o lasciato al nudo proprietario con diritto a indennizzo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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