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Art. 988 c.c. Tesoro
In vigore
Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il tesoro scoperto durante l'usufrutto non rientra nel diritto di godimento dell'usufruttuario: appartiene per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. Se l'usufruttuario è egli stesso il ritrovatore, ha diritto alla quota del ritrovatore, ma non a quella del proprietario, che va al nudo proprietario. Il tesoro non è un frutto del fondo e pertanto è escluso dall'usufrutto.
Nozione di tesoro e regola generale
L'art. 988 c.c. disciplina la sorte del tesoro, definito dall'art. 932 c.c. come una cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare di essere proprietario, quando viene scoperto su un fondo gravato da usufrutto. La regola generale dell'art. 932 c.c. attribuisce il tesoro per metà al proprietario del fondo e per metà a chi lo trova. L'art. 988 precisa che, in presenza di usufrutto, l'usufruttuario non beneficia della quota spettante al proprietario: questa va al nudo proprietario, poiché il tesoro non è un frutto del fondo nel senso tecnico-giuridico.
Ratio dell'esclusione
L'esclusione del tesoro dall'usufrutto trova la sua giustificazione nella natura stessa del diritto. L'usufrutto attribuisce il godimento dei frutti del bene, rendite, raccolti, canoni, interessi, che sono il prodotto ordinario e prevedibile della cosa nella sua destinazione economica. Il tesoro, invece, è un evento del tutto accidentale e straordinario, non riconducibile all'utilità normale del fondo. Sarebbe incoerente consentire all'usufruttuario di beneficiare di una ricchezza che non dipende dall'esercizio del suo diritto né dalla produttività del bene.
Eccezione: l'usufruttuario come ritrovatore
La norma fa salve le ragioni che all'usufruttuario possono competere in quanto ritrovatore. Se è l'usufruttuario stesso a scoprire il tesoro, ha diritto alla quota del ritrovatore (metà) ai sensi dell'art. 932 c.c. L'altra metà spetta comunque al nudo proprietario come proprietario del fondo. Se invece il tesoro viene scoperto da un terzo (es. un lavoratore che scava nel fondo), la metà del ritrovatore va al terzo, la metà del proprietario va al nudo proprietario, e l'usufruttuario non riceve nulla. La condizione di usufruttuario non attribuisce la qualità di ritrovatore; questa dipende dal fatto materiale della scoperta.
Distinzione con i frutti naturali
La distinzione tra tesoro e frutti naturali è essenziale. I frutti naturali (raccolti, produzione agricola, prodotti del sottosuolo estratti come concessione mineraria ecc.) appartengono all'usufruttuario durante il periodo del godimento. Il tesoro è invece un bene mobile di per sé preesistente, nascosto nel fondo per circostanze storiche e del tutto indipendente dalla produzione del fondo. Questa differenza di natura giuridica giustifica il trattamento differenziato: usufrutto sui frutti, esclusione sul tesoro.
Coordinamento normativo
L'art. 988 va letto con l'art. 932 c.c. (definizione e regime del tesoro), l'art. 984 c.c. (frutti naturali e civili nell'usufrutto) e l'art. 981 c.c. (contenuto del diritto di usufrutto e rispetto della destinazione economica).
Domande frequenti
Se trovo un tesoro nel fondo che ho in usufrutto, posso tenerlo?
Solo per la metà che spetta al ritrovatore (art. 932 c.c.). L'altra metà, che spetta al proprietario del fondo, va al nudo proprietario: l'art. 988 c.c. esclude espressamente che l'usufrutto si estenda al tesoro. Se sei tu stesso a scoprirlo, hai dunque diritto al 50%; se lo scopre un terzo, non hai diritto a nulla.
Perché il tesoro non rientra nell'usufrutto?
Perché il tesoro non è un frutto del fondo: non è il prodotto ordinario della sua destinazione economica. L'usufrutto attribuisce il godimento dei frutti (canoni, raccolti, rendite), non dei beni accidentalmente nascosti nel suolo che vi si trovano da epoca precedente alla costituzione del diritto.
Il nudo proprietario ha diritto al tesoro trovato da un terzo sul suo fondo?
Sì: la metà spettante al proprietario del fondo va al nudo proprietario, non all'usufruttuario. Il terzo ritrovatore ha diritto all'altra metà. In questo scenario l'usufruttuario non riceve nulla dal ritrovamento.
Se il tesoro viene estratto durante l'usufrutto, il nudo proprietario può rivendicarlo subito?
Sì. Il nudo proprietario è il titolare della quota proprietaria del tesoro e può rivendicarla immediatamente, indipendentemente dalla durata dell'usufrutto. La scoperta del tesoro è un evento che produce effetti diretti sul nudo proprietario senza che l'usufrutto vi interferisca.
Cosa succede se l'usufruttuario si appropria indebitamente del tesoro senza comunicarlo al nudo proprietario?
L'usufruttuario risponde civilmente per il valore della quota spettante al nudo proprietario, con obbligo di restituzione. Il comportamento può integrare anche reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) se l'usufruttuario si impossessa del tesoro sapendo che parte di esso appartiene al nudo proprietario.