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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 979 c.c. Durata

In vigore

La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.

In sintesi

  • L'usufrutto ha durata massima pari alla vita dell'usufruttuario: non può essere costituito a tempo indeterminato o per un periodo che superi la vita del titolare.
  • L'usufrutto a favore di una persona giuridica non può durare più di 30 anni.
  • Le clausole che tentino di prolungare l'usufrutto oltre questi limiti sono nulle per la parte eccedente.
  • Alla scadenza o alla morte del titolare, la nuda proprietà si consolida automaticamente in piena proprietà.

L'usufrutto è un diritto reale temporaneo: la sua durata massima è la vita dell'usufruttuario per le persone fisiche, e 30 anni per le persone giuridiche. Qualsiasi clausola che tenti di costituire un usufrutto perpetuo o ultraventennale per un ente è nulla per la parte eccedente. Alla cessazione, la nuda proprietà si consolida automaticamente in piena proprietà.

Temporaneità dell'usufrutto: ratio

L'art. 979 c.c. fissa la regola cardine della temporaneità dell'usufrutto, che costituisce uno dei tratti che lo distinguono dalla proprietà. Un usufrutto perpetuo finirebbe per privare definitivamente il proprietario del godimento del bene, svuotando di contenuto la nuda proprietà e creando di fatto una situazione analoga all'espropriazione senza compenso. La temporaneità garantisce che la scissione tra godimento e nuda proprietà sia sempre destinata a ricomporsi.

Usufrutto vitalizio per le persone fisiche

Per le persone fisiche, il limite massimo è la vita dell'usufruttuario: si tratta di usufrutto vitalizio. È tuttavia possibile costituire un usufrutto a termine fisso inferiore alla vita del titolare (es. "per 10 anni"): in tal caso l'usufrutto si estingue alla scadenza del termine, anche se l'usufruttuario è ancora in vita. Se invece si costituisce un usufrutto "a vita" e si aggiunge anche un termine fisso, il termine opera solo se scade prima della morte; altrimenti prevale il termine vitale. Un usufrutto costituito "finché vorrà Tizio" è valido come usufrutto vitalizio perché la clausola si intende limitata alla vita del titolare.

Usufrutto a favore di persone giuridiche: il limite trentennale

Per le persone giuridiche (società, fondazioni, enti pubblici) che non hanno vita biologica, la legge fissa un termine massimo di 30 anni. La ratio è evitare che enti con vita potenzialmente illimitata possano bloccare indefinitamente la proprietà altrui. Il limite vale sia per le persone giuridiche di diritto privato (società di capitali, fondazioni, associazioni riconosciute) sia per quelle di diritto pubblico. Se viene costituito un usufrutto a favore di una persona giuridica senza limite di durata, o con durata superiore a 30 anni, si applica automaticamente il limite legale trentennale.

Conseguenze alla cessazione

Alla morte dell'usufruttuario (o alla scadenza del termine), l'usufrutto si estingue automaticamente e la nuda proprietà si consolida in piena proprietà senza necessità di alcun atto. Per i beni immobili è però opportuno far risultare la cessazione nei registri immobiliari con una nota di cancellazione della trascrizione dell'usufrutto, in modo da rendere opponibile ai terzi l'avvenuta consolidazione. Il nudo proprietario che intenda alienare o ipotecare il bene dopo la cessazione dell'usufrutto ha interesse a fare risultare formalmente l'estinzione del diritto.

Coordinamento normativo

L'art. 979 va letto con l'art. 978 c.c. (costituzione), l'art. 1014 c.c. (cause di estinzione dell'usufrutto), l'art. 2643 c.c. (trascrizione) e con l'art. 2 del d.lgs. 346/1990 in materia di calcolo del valore fiscale dell'usufrutto in funzione della vita probabile del titolare.

Domande frequenti

L'usufrutto può durare per sempre?

No. Per le persone fisiche dura al massimo per tutta la vita dell'usufruttuario (usufrutto vitalizio); per le persone giuridiche il limite massimo è 30 anni (art. 979 c.c.). Qualsiasi clausola che tenti di superare questi limiti è nulla per la parte eccedente.

Se l'usufruttuario muore prima della scadenza del termine, l'usufrutto continua?

No. L'usufrutto si estingue sempre con la morte del titolare, anche se era stato costituito a termine fisso. Il termine fisso opera solo se scade prima della morte; la morte è sempre causa estintiva prevalente.

Un'azienda può ricevere un usufrutto trentennale su un immobile?

Sì, fino a un massimo di 30 anni. Se il contratto prevede una durata superiore, si riduce automaticamente a 30 anni. Alla scadenza la nuda proprietà si consolida in piena proprietà in capo al nudo proprietario (o ai suoi eredi).

Come si calcola il valore fiscale dell'usufrutto vitalizio?

Per fini fiscali (imposte di registro, successione, donazione), il valore dell'usufrutto vitalizio si calcola applicando al valore della piena proprietà un coefficiente che dipende dall'età dell'usufruttuario, secondo le tabelle allegate al d.lgs. 346/1990. Più è giovane l'usufruttuario, più alto è il valore dell'usufrutto (e più basso quello della nuda proprietà).

Dopo la morte dell'usufruttuario, il nudo proprietario deve fare qualcosa per riacquistare la piena proprietà?

No: la consolidazione è automatica per effetto di legge. È però opportuno, soprattutto per gli immobili, far risultare l'estinzione dell'usufrutto nei registri immobiliari con una nota di cancellazione della trascrizione, per rendere opponibile la situazione ai terzi e per eventuali atti di vendita o ipoteca successivi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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