Art. 58 sexies T.U.B. – Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attivita’ liquide.
In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Gli strumenti e le attivita’ costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.
2. Gli strumenti e le attivita’ depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d’Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest’ultimo caso, la dotazione di capitale e’ successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attivita’ depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori della banca depositaria o nell’interesse degli stessi.
3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.
4. Il contratto di conto di garanzia e’ redatto per iscritto a pena di nullita’ e contiene l’esatta indicazione degli strumenti e delle attivita’ depositati.
5. La riduzione degli strumenti e delle attivita’ depositati sul conto di garanzia e’ autorizzata dalla Banca d’Italia. La banca depositaria e’ solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attivita’ depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d’Italia o in difformita’ dall’autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attivita’ depositati, e’ preventivamente notificato alla Banca d’Italia, che puo’ vietarlo o sospenderlo.
6. Le succursali depositano le attivita’ liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidita’ disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.
7. Le attivita’ liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidita’ sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.
8. Il conto di garanzia e il conto delle attivita’ liquide possono essere trasferiti presso un’altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d’Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.
9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d’Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
10. Gli strumenti e le attivita’ depositati sui conti di garanzia e di liquidita’ sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell’articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.
11. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente articolo.”
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In sintesi
1. Genesi e ratio della norma: il ring-fencing del capitale delle succursali extraeuropee
L'art. 58-sexies T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) disciplina il regime dei conti di garanzia e delle attività liquide delle succursali di banche di Stato terzo operanti in Italia. La norma è uno degli istituti più innovativi del nuovo Capo III-bis TUB, introdotto in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), ed è destinata a produrre effetti a partire dall'11 gennaio 2027 in conformità alla disciplina transitoria.
La ratio fondamentale è quella del ring-fencing: il capitale e le attività liquide della succursale italiana devono essere fisicamente segregati presso un istituto terzo rispetto al gruppo della banca madre e riservati, in via quasi esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della succursale stessa nelle procedure di risoluzione o liquidazione. Questo meccanismo colma una lacuna strutturale del precedente regime: le succursali di banche extraeuropee non avevano personalità giuridica autonoma e, in caso di insolvenza della casa madre, i creditori della succursale italiana rischiavano di dover concorrere con tutti gli altri creditori del gruppo a livello globale, senza una protezione specifica degli asset locali.
Il modello adottato dal legislatore italiano è quello del conto di garanzia bilaterale: la banca madre affida le attività di capitale a un soggetto custode (la banca italiana depositaria) che le detiene per conto della succursale, con un regime di separatezza patrimoniale analogo a quello applicabile ai fondi dei clienti nelle imprese di investimento (ai sensi della MiFID II e del Regolamento delegato (UE) 2017/565).
2. Il conto di garanzia: struttura, contenuto e separatezza patrimoniale
Il comma 1 obbliga le succursali a depositare su un conto di garanzia gli "strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali" disciplinati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 58-quinquies, c. 4 TUB. Il contenuto del conto è quindi strettamente funzionale: non qualsiasi attivo della succursale, ma solo quella quota che costituisce la "dotazione di capitale" richiesta a fini prudenziali.
Il conto deve essere detenuto presso "una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo". Il requisito di italianità del depositario garantisce che la banca depositaria sia soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e alle norme italiane in materia di custodia e separazione patrimoniale; il requisito di estraneità al gruppo della banca madre impedisce che, in caso di difficoltà del gruppo, le attività depositate possano essere "riassorbite" nella struttura di gruppo attraverso strumenti infragruppo.
Il secondo periodo del comma 2 dispone espressamente che "gli strumenti e le attività depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria": si tratta di una separatezza patrimoniale piena, analoga a quella prevista dall'art. 22, c. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i patrimoni destinati. La conseguenza immediata è che "su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi": sia i creditori della casa madre sia quelli della depositaria sono esclusi dall'aggressione esecutiva su queste attività, che restano riservate alle procedure di risoluzione/liquidazione della succursale.
3. Regime di utilizzo: casi tassativi e autorizzazione preventiva
Il comma 2 enuncia in modo tassativo i casi in cui gli strumenti e le attività del conto di garanzia possono essere utilizzati:
Il comma 10 aggiunge due ulteriori fattispecie di utilizzo: la decadenza o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-bis, cc. 9 e 10 TUB, e il riconoscimento di misure di risoluzione estere ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 180/2015. L'elenco è esaustivo: al di fuori di questi casi, nessuna utilizzo è possibile, e il comma 5 precisa che ogni riduzione degli strumenti depositati deve essere "autorizzata dalla Banca d'Italia", con responsabilità solidale della banca depositaria in caso di riduzione non autorizzata o difforme.
Il comma 5, secondo periodo, precisa che "ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attività depositati, è preventivamente notificato alla Banca d'Italia, che può vietarlo o sospenderlo". La Banca d'Italia ha quindi un potere di veto sulle modifiche della composizione del portafoglio depositato: questo garantisce che la succursale non possa sostituire attività di alta qualità con attività meno liquide o più rischiose senza il preventivo nulla osta dell'Autorità.
4. Divieto di compensazione e forma del contratto
Il comma 3 esclude sul conto di garanzia le compensazioni legale (art. 1241 c.c.) e giudiziale (art. 1243 c.c.) e vieta la compensazione convenzionale "rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo". Il divieto è diretto a evitare che la banca depositaria possa soddisfare propri crediti verso la casa madre attingendo alle attività segregate del conto di garanzia, vanificando la separatezza patrimoniale.
Il comma 4 richiede che "il contratto di conto di garanzia sia redatto per iscritto a pena di nullità" e contenga "l'esatta indicazione degli strumenti e delle attività depositati". La forma scritta ad substantiam e il requisito della determinatezza del contenuto garantiscono certezza giuridica sull'oggetto del conto e sui diritti delle parti, agevolando gli accertamenti della Banca d'Italia in caso di ispezione o contestazione.
5. Il conto delle attività liquide: struttura e regime
Il comma 6 istituisce un secondo conto obbligatorio, distinto dal conto di garanzia, destinato al deposito delle "attività liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidità" ex art. 58-quinquies, c. 4 TUB. Anche questo conto deve essere detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca madre.
Il regime di utilizzo delle attività liquide è più restrittivo rispetto a quello del conto di garanzia: il comma 7 prevede che "le attività liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidità sono utilizzabili solo in caso di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa della succursale". La locuzione "residuano dalla gestione ordinaria" implica che le attività liquide possono essere mobilitate nel corso dell'ordinaria operatività della succursale (ad es. per far fronte a uscite di liquidità nel breve termine), ma la quota residua è vincolata alle procedure concorsuali.
Il comma 8 consente il trasferimento di entrambi i conti a una diversa banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite: la portabilità dei conti è prevista per consentire alla succursale di ottimizzare le condizioni contrattuali nel tempo, senza tuttavia esporre le attività depositate a rischi di inadeguatezza del depositario.
Domande frequenti