In sintesi
- Ogni aggiornamento del sistema deve garantire il pieno recupero delle informazioni precedenti.
- La continuità della consultabilità è regola di intangibilità del patrimonio documentale.
- Si applica sia agli aggiornamenti software sia ai cambi di fornitore.
- Costituisce presupposto per le strategie di vendor independence.
- Risponde al principio di interoperabilità nel tempo (preservation interoperability).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 D.P.R. 445/2000 — (R) Aggiornamenti del sistema
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 70 detta una regola breve ma di grande importanza pratica: gli aggiornamenti del sistema non devono mai compromettere la consultabilità delle informazioni acquisite con le versioni precedenti. È il principio di intangibilità del patrimonio documentale digitale.
Significato del principio
Ogni cambio tecnologico (nuova release del software, sostituzione del fornitore, migrazione di piattaforma, passaggio al cloud) deve essere progettato in modo che tutti i dati precedenti restino integralmente leggibili. La regola sembra ovvia ma viene spesso violata per superficialità tecnica o per pressioni commerciali dei fornitori.
Vendor lock-in come problema
Il rischio principale è il vendor lock-in: il fornitore originario usa formati proprietari che, al momento del passaggio a un nuovo fornitore, rendono impossibile la migrazione completa. L'articolo 70 vieta implicitamente questa pratica, ma la sua effettività dipende da come l'ente redige i capitolati d'appalto e le specifiche tecniche.
Strategie di mitigazione
Per garantire la conformità all'art. 70, le buone prassi suggeriscono: (1) imporre formati standard aperti (PDF/A, XML, JSON) in tutti i contratti, (2) richiedere periodici export completi dei dati in formati interoperabili, (3) prevedere clausole di reversibilità che obblighino il fornitore a consegnare dati e documentazione al termine del contratto, (4) verificare periodicamente la leggibilità degli archivi.
Raccordo con il CAD
Il principio dell'art. 70 è stato ripreso e ampliato dal Codice Amministrazione Digitale, in particolare dall'articolo 68 sull'analisi comparativa delle soluzioni e dall'articolo 69 sul riuso del software. Le Linee Guida AgID sull'acquisizione e riuso di software per la PA traducono queste norme in obblighi operativi.
Responsabilità in caso di violazione
Se a seguito di un aggiornamento o di una migrazione si verifica perdita di documenti, possono configurarsi responsabilità per danno erariale del responsabile del sistema e dei vertici politici e amministrativi che hanno approvato la scelta tecnologica senza adeguate cautele contrattuali. Il principio richiamato dalla Corte dei Conti è quello della diligenza professionale qualificata richiesta a chi gestisce risorse pubbliche.
Norme correlate e prassi contrattuali
L'articolo 70 si collega all'articolo 68 CAD (analisi comparativa), all'articolo 69 CAD (riuso del software), all'articolo 22 del D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato negli appalti). Sul piano contrattuale, le clausole tipo Consip e i contratti quadro AgID prevedono ormai obblighi di reversibilità e portabilità dei dati, con sanzioni per inadempimento. La buona prassi suggerisce di verificare la leggibilità degli archivi storici almeno una volta l'anno tramite un campione, simulando l'apertura di documenti delle annualità più vecchie per intercettare anticipatamente i degradi tecnologici.
Le clausole contrattuali da prevedere a tutela dell'ente sono ormai standardizzate dai bandi-tipo Consip e MIT, e comprendono export periodici dei dati in formati aperti, documentazione tecnica delle architetture e impegno alla migrazione assistita al termine del rapporto contrattuale.
Casi pratici
Caso 1: Migrazione virtuosa
Caso 2: Migrazione fallita e danno erariale
Domande frequenti
L'art. 70 riguarda anche il passaggio al cloud?
Sì, ogni migrazione (on-premise verso cloud, da un cloud all'altro) deve garantire il pieno recupero delle informazioni precedenti, con tracciamento documentale dell'integrità della migrazione.
Cosa fare se il fornitore originario non collabora alla migrazione?
Attivare le clausole di reversibilità eventualmente previste in contratto. In assenza, si può ricorrere al giudice civile e segnalare la condotta ad AgID e all'Antitrust.
È sufficiente conservare i backup vecchi?
No. Il backup è dato non leggibile senza il software che lo ha generato. L'art. 70 richiede la consultabilità effettiva, non la mera disponibilità tecnica del file.
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