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Art. 693 c.c. Diritti e obblighi dell’istituito
In vigore
L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario. […] (1)
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In sintesi
Inquadramento sistematico della posizione dell'istituito
L'art. 693 c.c. completa la disciplina del fedecommesso assistenziale delineata dall'art. 692 c.c., definendo i diritti e gli obblighi dell'istituito rispetto ai beni oggetto della sostituzione. La norma costruisce una posizione giuridica peculiare, intermedia tra quella del pieno proprietario e quella dell'usufruttuario: l'istituito gode dei beni e li amministra liberamente, ma e vincolato dall'obbligo di conservarli e restituirli al sostituito alla propria morte, in adempimento del meccanismo fedecommissario.
La disciplina si caratterizza per un delicato equilibrio tra l'esigenza di garantire all'istituito (tipicamente un soggetto vulnerabile: interdetto o minore abitualmente infermo di mente) un'effettiva utilizzazione del patrimonio per le proprie esigenze di vita, e l'esigenza di preservare l'integrita patrimoniale a beneficio del sostituito. Il legislatore ha optato per una formula elastica, basata sul rinvio analogico alla disciplina dell'usufrutto, capace di adattarsi alle diverse concrete fattispecie applicative.
Godimento e libera amministrazione: ampiezza dei poteri
Il primo profilo regolato dall'art. 693 c.c. e il godimento dei beni, ossia il diritto dell'istituito a percepirne le utilita ordinarie. Tale godimento si estende ai frutti naturali e civili (art. 820 c.c.), che entrano nel patrimonio personale dell'istituito senza essere soggetti al vincolo fedecommissario di restituzione. Il sostituito acquisira, alla morte dell'istituito, i beni nello stato in cui si trovano, ma non i frutti gia percepiti, che costituiscono utilita gia consumate o entrate nel patrimonio personale dell'istituito.
Alla disponibilita dei frutti si aggiunge la libera amministrazione dei beni, comprensiva degli atti di ordinaria amministrazione e, sotto certe condizioni, anche di alcuni atti di straordinaria amministrazione funzionali alla conservazione e migliore utilizzazione del patrimonio. La concreta gestione, tenendo conto dello stato di interdizione dell'istituito, e affidata al tutore, secondo le regole degli artt. 357 e seguenti c.c. La dottrina maggioritaria sottolinea come la disciplina vada interpretata in modo da garantire l'effettivita della tutela patrimoniale del soggetto vulnerabile.
Legittimazione processuale e tutela giudiziale
L'art. 693 c.c. riconosce all'istituito la legittimazione a stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni oggetto della sostituzione. Si tratta di un'attribuzione di portata generale, che ricomprende sia le azioni di natura possessoria e petitoria (per la difesa della titolarita e del godimento dei beni), sia le azioni a contenuto economico (per il recupero di crediti, l'incasso di rendite, l'esecuzione di contratti).
La concreta capacita processuale dell'istituito si esercita, naturalmente, per il tramite del tutore, ai sensi degli artt. 357 e 374 c.c. Il tutore agisce in nome e per conto dell'interdetto, con eventuali autorizzazioni giudiziali per gli atti di straordinaria amministrazione. La disposizione e diretta a evitare incertezze sulla legittimazione attiva e passiva nelle controversie aventi a oggetto i beni fedecommissari, escludendo che possano residuare ambiguita circa la titolarita processuale.
Innovazioni dirette alla migliore utilizzazione dei beni
Il secondo comma dell'art. 693 c.c. attribuisce all'istituito il potere di compiere tutte le innovazioni dirette a una migliore utilizzazione dei beni. Si tratta di un'attribuzione che amplia significativamente i poteri di gestione rispetto a quelli dell'usufruttuario, il quale, ai sensi dell'art. 986 c.c., e tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia e non puo modificare la destinazione del bene.
Il limite della facolta innovativa risiede nella conservazione del vincolo fedecommissario: le innovazioni non possono pregiudicare la sostanza dei beni ne l'aspettativa del sostituito di riceverli al momento della morte dell'istituito. Sono dunque ammesse migliorie, modernizzazioni, ristrutturazioni dirette a incrementare la redditivita o l'utilizzabilita dei beni, mentre sono vietate alterazioni che trasformino radicalmente la natura del patrimonio o ne diminuiscano il valore complessivo.
Caso pratico: Tizio, Caio interdetto e l'amministrazione del patrimonio
Tizio dispone con testamento la sostituzione fedecommissaria assistenziale a favore del figlio interdetto Caio, con obbligo di conservazione e restituzione alla morte di Caio in favore dell'Associazione Mevia. Alla morte di Tizio, Caio acquisisce un patrimonio comprendente un immobile commerciale a Roma e un portafoglio di titoli. Il tutore di Caio amministra i beni: locando l'immobile, percependo le rendite, riscuotendo i dividendi dei titoli, destinando le entrate alle esigenze di vita di Caio. Tutti questi atti rientrano nell'ordinaria amministrazione e nel godimento ex art. 693 c.c.
Si ipotizzi che il tutore intenda ristrutturare l'immobile per aumentarne la redditivita locativa: si tratta di un'innovazione diretta alla migliore utilizzazione del bene, ammessa ex art. 693, secondo comma, c.c. previa autorizzazione giudiziale ex art. 374 c.c. per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Diversamente, la vendita dell'immobile e in linea di principio incompatibile con l'obbligo di conservazione, salvo specifiche ipotesi di necessita o utilita previste dalla legge e autorizzate dal giudice tutelare con le particolari cautele richieste dalla natura fedecommissaria del bene.
Rinvio analogico alla disciplina dell'usufrutto
L'art. 693 c.c. stabilisce che all'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (artt. 978 e seguenti c.c.). Si tratta di un rinvio analogico che opera nei limiti della compatibilita con la peculiare configurazione del fedecommesso assistenziale. Sono applicabili, ad esempio, le norme sull'obbligo di inventario (art. 1002 c.c.), sulle riparazioni ordinarie (art. 1004 c.c.), sull'obbligo di restituzione dei beni alla fine del rapporto (art. 1001 c.c.).
Non sono invece direttamente applicabili le norme che presuppongono una pluralita di soggetti contemporaneamente titolari del bene (nudo proprietario e usufruttuario), ne quelle che disciplinano la durata limitata dell'usufrutto in funzione della vita dell'usufruttuario in correlazione con la titolarita del nudo proprietario. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che il rinvio dell'art. 693 c.c. opera in funzione integrativa, fornendo strumenti tecnici per la concreta gestione dei beni fedecommissari nei limiti della compatibilita con la specifica natura del rapporto.
Domande frequenti
L'istituito interdetto puo disporre dei beni fedecommissari?
L'istituito ha la libera amministrazione dei beni ex art. 693 c.c. ma e vincolato dall'obbligo di conservazione e restituzione previsto dall'art. 692 c.c. La gestione si esercita per il tramite del tutore, con autorizzazioni giudiziali per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 374 c.c.). Atti di disposizione che pregiudichino la sostanza dei beni sono in linea di principio vietati.
L'istituito puo apportare migliorie ai beni?
Si, l'art. 693, secondo comma, c.c. attribuisce espressamente all'istituito il potere di compiere innovazioni dirette a una migliore utilizzazione dei beni. Tale potere e piu ampio di quello dell'usufruttuario (art. 986 c.c.), ma incontra il limite della conservazione del vincolo fedecommissario e della sostanza patrimoniale.
Chi incassa i frutti dei beni fedecommissari?
L'istituito ha il godimento dei beni ex art. 693 c.c. e dunque incassa i frutti (naturali e civili) prodotti dai beni durante la sua vita. I frutti entrano nel suo patrimonio personale e non sono soggetti all'obbligo di restituzione: il sostituito acquisira solo i beni nello stato in cui si trovano alla morte dell'istituito.
Chi rappresenta in giudizio l'istituito?
L'art. 693 c.c. riconosce all'istituito la legittimazione a stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni. Trattandosi di soggetto interdetto, la capacita processuale si esercita per il tramite del tutore ai sensi degli artt. 357 e seguenti c.c., con le eventuali autorizzazioni giudiziali richieste dalla natura degli atti.
Quali norme dell'usufrutto si applicano all'istituito?
L'art. 693, ultimo comma, c.c. opera un rinvio analogico alle norme sull'usufruttuario (artt. 978 e seguenti c.c.), in quanto compatibili. Si applicano, ad esempio, le regole sull'inventario, sulle riparazioni ordinarie, sull'obbligo di restituzione finale. Non si applicano le norme presuppongono la coesistenza di nudo proprietario e usufruttuario in senso tecnico.