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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 615 c.c. Termine di efficacia

In vigore

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

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In sintesi

  • Il testamento fatto durante il viaggio per mare ex artt. 611 ss. c.c. perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore.
  • Il termine decorre solo se lo sbarco avviene in un luogo dove è possibile testare nelle forme ordinarie.
  • La perdita di efficacia è automatica: non richiede revoca espressa né altri adempimenti.
  • Per consolidare le disposizioni, il testatore deve redigere nuovo testamento nelle forme ordinarie entro il termine.
  • La norma riflette la natura emergenziale del testamento speciale, giustificato solo dall'isolamento del navigante.

Inquadramento e ratio

L'art. 615 c.c. completa la disciplina del testamento a bordo di nave introducendo un termine di efficacia coerente con la natura emergenziale dell'istituto. Il testamento ex artt. 611-614 c.c. è una forma speciale, ammessa solo perché il navigante non può accedere alle forme ordinarie (olografo, pubblico, segreto). Venuta meno la causa di isolamento — cioè con lo sbarco in un luogo dove è possibile testare regolarmente — la deroga formale perde giustificazione e l'atto cessa di produrre effetti decorso un periodo di tolleranza fissato dal legislatore in tre mesi.

Il termine trimestrale come grazia legale

I tre mesi rappresentano un termine di grazia concesso al testatore per riformulare le disposizioni nelle forme ordinarie. La scelta legislativa contempera due esigenze: da un lato, evitare che il testatore sia subito privato dell'atto formato in condizioni di emergenza; dall'altro, scongiurare che un testamento redatto con minori garanzie formali si consolidi indefinitamente. Trascorso il trimestre senza che il testatore abbia rinnovato l'atto, il testamento speciale cessa automaticamente di produrre effetti, senza necessità di revoca o pronuncia giudiziale.

Dies a quo e nozione di sbarco

Il termine decorre dallo sbarco del testatore, inteso come fuoriuscita dalla nave con cessazione del viaggio o, comunque, raggiungimento di un porto dove l'accesso alle forme ordinarie sia materialmente possibile. Non è sufficiente un semplice scalo tecnico o un'escursione: occorre uno sbarco effettivo nel senso che il navigante torni in condizioni di poter contattare un notaio o predisporre un testamento olografo con i necessari requisiti di autografia e datazione.

Luogo dove è possibile testare nelle forme ordinarie

La norma non richiede solo lo sbarco, ma anche che esso avvenga in un luogo idoneo. La nozione va interpretata in senso ampio: rileva la possibilità concreta di redigere un testamento valido secondo gli ordinamenti accessibili al testatore (italiano o straniero ai sensi della L. 218/1995, art. 48). Se il testatore sbarca in un'area isolata, in zona di guerra o sotto pubblica calamità, il termine non comincia a decorrere fino a quando non si ripristinino condizioni di normalità.

Coordinamento con la revoca e con il testamento successivo

Il testatore che, sbarcato, voglia consolidare le proprie volontà deve redigere un nuovo testamento nelle forme ordinarie. Il testamento successivo revoca implicitamente quello precedente nei limiti dell'incompatibilità (art. 682 c.c.). Se il testatore muore prima del decorso del trimestre, il testamento a bordo di nave conserva piena efficacia e deve essere pubblicato secondo la procedura ex artt. 613-614 c.c. Se muore dopo i tre mesi, l'atto è inefficace e si apre la successione legittima salvo che esistano altre disposizioni testamentarie valide.

Caso pratico

Tizio redige testamento a bordo durante un viaggio Genova-New York. Sbarca a New York dove è disponibile un notaio italiano consolare. Decorsi tre mesi senza che Tizio abbia redatto nuovo testamento, l'atto perde efficacia ex art. 615 c.c. Se Tizio muore al quarto mese senza altro testamento, si apre la successione legittima a favore degli eredi ex lege. Diversamente, se Tizio fosse deceduto durante il viaggio o nei due mesi successivi allo sbarco, il testamento a bordo conserverebbe piena validità ed efficacia.

Domande frequenti

Da quando decorrono i tre mesi del termine di efficacia?

Il termine decorre dallo sbarco effettivo del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie. Non rilevano scali tecnici o brevi soste, ma la cessazione del viaggio o l'accesso a un porto idoneo.

Cosa si intende per luogo dove è possibile testare nelle forme ordinarie?

Si intende un luogo dove il testatore possa concretamente accedere alle forme codicistiche (olografo, pubblico, segreto), italiane o straniere ai sensi della L. 218/1995. Sono esclusi luoghi isolati, zone di guerra o aree colpite da pubblica calamità.

Cosa accade se il testatore muore prima del decorso dei tre mesi?

Il testamento a bordo di nave conserva piena efficacia e va pubblicato secondo la procedura prevista dagli artt. 613-614 c.c., con consegna all'autorità marittima locale, trasmissione al Ministero competente e deposito in archivio notarile.

Il testatore deve revocare espressamente il testamento a bordo dopo lo sbarco?

No, la perdita di efficacia è automatica al decorso del trimestre senza necessità di revoca espressa. Tuttavia, per evitare incertezze, è consigliabile redigere un nuovo testamento ordinario che chiarisca la volontà attuale del disponente.

Perché il legislatore ha previsto un termine di efficacia così breve?

Perché il testamento a bordo di nave è una forma speciale d'emergenza, ammessa solo per ovviare all'impossibilità di accedere alle forme ordinarie. Cessata la causa di isolamento, viene meno la giustificazione della deroga formale e il legislatore concede solo tre mesi di tolleranza.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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