← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 598 c.c. Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

In vigore

testamento segreto Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

In sintesi

  • L'art. 598 c.c. sancisce la nullità delle disposizioni a favore della persona che ha scritto materialmente il testamento segreto.
  • La nullità è esclusa se le disposizioni sono approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto di consegna al notaio.
  • Sono altresì nulle le disposizioni a favore del notaio al quale il testamento è consegnato in plico non sigillato.
  • La norma tutela la genuinità della volontà testamentaria nel testamento segreto, forma ibrida ex artt. 604-605 c.c.
  • Si applica congiuntamente all'art. 597 c.c. per il notaio ricevente in plico sigillato e ai testimoni della consegna.

Inquadramento: il testamento segreto

Il testamento segreto (artt. 604-605 c.c.) è una forma testamentaria ibrida: il contenuto resta segreto come nell'olografo, ma la pubblicità della consegna al notaio in plico sigillato garantisce la data certa e l'autenticità della provenienza. La scheda può essere scritta direttamente dal testatore oppure da un terzo sotto sua dettatura; in quest'ultimo caso il testatore deve sottoscrivere in calce e in margine ad ogni foglio. L'art. 598 c.c. interviene a tutela contro il rischio che lo scrivente approfitti del proprio ruolo per inserire disposizioni in proprio favore.

Nullità delle disposizioni a favore dello scrivente

La regola generale è netta: le disposizioni a favore della persona che ha materialmente scritto il testamento segreto sono nulle. La ratio è la stessa dell'art. 597 c.c.: chi partecipa alla redazione dell'atto è in posizione di potenziale influenza sulla volontà del testatore e non può trarne vantaggio. La sanzione è di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile.

L'eccezione: approvazione di mano del testatore

La norma prevede due ipotesi di salvezza: (i) la disposizione è approvata di mano dello stesso testatore (un'annotazione autografa che ratifica espressamente quella specifica liberalità); (ii) l'approvazione avviene nell'atto della consegna al notaio, davanti ai testimoni richiesti dall'art. 605 c.c. In entrambi i casi, l'intervento personale del testatore esclude il sospetto di captazione: la disposizione esprime una volontà autenticamente sua, manifestata in forma ulteriore rispetto alla mera dettatura.

La nullità per il notaio ricevente in plico non sigillato

Il secondo periodo dell'art. 598 c.c. sancisce la nullità delle disposizioni a favore del notaio al quale il testamento sia consegnato in plico non sigillato. La ratio è specifica: se il plico non è sigillato, il notaio ha avuto la materiale possibilità di leggere il contenuto prima della formale consegna, ponendosi in posizione equiparabile a quella di un partecipe alla redazione. Quando invece il testamento è consegnato sigillato, la nullità del notaio ricevente discende dall'art. 597 c.c. (per la sua funzione ufficiale), ma il regime probatorio è diverso.

Coordinamento con l'art. 597 c.c. e l'art. 599 c.c.

L'art. 598 c.c. opera in sinergia con l'art. 597 c.c. (incapacità di notaio e testimoni) e con l'art. 599 c.c. (persone interposte). Insieme, queste norme formano un sistema completo di protezione della volontà testamentaria nelle forme pubbliche e nel testamento segreto, sanzionando con nullità ogni interesse personale dei soggetti coinvolti nella formazione dell'atto. La nullità è sempre parziale: travolge la disposizione viziata ma non l'intero testamento.

Caso pratico

Tizio, anziano e con difficoltà di scrittura, detta il testamento segreto al nipote Caio, che lo redige a mano. Nel testamento Caio inserisce un legato di 30.000 euro in proprio favore. Tizio sigilla il plico e lo consegna al notaio Mevio in presenza di testimoni, senza apporre alcuna approvazione autografa al legato. Alla morte di Tizio, il legato in favore di Caio è nullo ex art. 598, primo periodo, c.c. Se invece Tizio avesse aggiunto in calce "approvo il legato a Caio" di proprio pugno, la disposizione sarebbe stata valida.

Domande frequenti

Perché chi scrive il testamento segreto non può riceverne benefici?

Perché si trova in posizione di potenziale influenza sulla volontà del testatore: la legge presume il rischio di captazione e sanziona con nullità le disposizioni a suo favore, salvo specifica approvazione autografa del testatore.

Come si esclude la nullità ex art. 598 c.c.?

La disposizione resta valida se è approvata di mano del testatore (annotazione autografa di ratifica) oppure se l'approvazione avviene contestualmente alla consegna al notaio, davanti ai testimoni di legge.

Quando è nulla la disposizione in favore del notaio nel testamento segreto?

Quando il testamento è consegnato al notaio in plico non sigillato: la mancanza del sigillo consente al notaio di leggere il contenuto, equiparandolo a un partecipe alla redazione e giustificando la nullità.

La nullità ex art. 598 c.c. travolge tutto il testamento?

No, la nullità è parziale e colpisce solo la disposizione viziata. Le altre clausole testamentarie restano valide secondo il principio di conservazione dell'atto.

L'art. 598 c.c. si applica anche al testamento olografo?

No, l'olografo è scritto interamente di pugno dal testatore, senza intervento di terzi scriventi. La norma si applica solo al testamento segreto, dove la scheda può essere materialmente redatta da un terzo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.