Indice
In sintesi
- L'art. 43 disciplina le abrogazioni delle disposizioni precedenti incompatibili con la L. 104/1992.
- Sono abrogate norme della legislazione previgente che limitavano i diritti delle persone con disabilità.
- L'abrogazione opera anche in via tacita per disposizioni incompatibili con i principi e le regole della L. 104.
- Restano in vigore le norme che integrano e non contraddicono la nuova disciplina.
- L'articolo è disposizione di raccordo sistematico della L. 104 con il diritto preesistente.
- Le abrogazioni hanno consentito la razionalizzazione della disciplina, prima frammentata in molteplici fonti.
Testo dell'articoloVigente
1. Sono abrogati l’articolo 230 del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1297, gli articoli 415 e 416 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione delle abrogazioni
L'art. 43 L. 104/1992 disciplina il regime delle abrogazioni delle norme previgenti incompatibili con la legge. Si tratta di disposizione tecnica ma essenziale per la sistematica del diritto della disabilità: la L. 104 nasce come legge-quadro destinata a razionalizzare una materia prima frammentata in molteplici fonti. L'art. 43 dichiara abrogate le disposizioni incompatibili, consentendo l'applicazione coerente della nuova disciplina.
Abrogazione espressa e tacita
L'art. 43 contiene sia abrogazioni espresse (norme specifiche elencate o richiamate) sia un richiamo generale all'abrogazione tacita delle disposizioni incompatibili. L'abrogazione tacita opera in base ai principi generali ex art. 15 disp. prel. c.c.: la nuova legge prevale su quella anteriore quando ne disciplina la stessa materia in termini incompatibili. Il giudice deve valutare caso per caso se una disposizione previgente sia stata implicitamente superata.
Disposizioni previgenti rilevanti
Il quadro previgente alla L. 104 era articolato. Comprendeva: la L. 118/1971 sull'invalidità civile (in parte ancora vigente); la L. 18/1980 sull'indennità di accompagnamento (oggi raccordata con l'art. 35 L. 104); la L. 482/1968 sul collocamento obbligatorio (sostituita dalla L. 68/1999); la L. 13/1989 sulle barriere architettoniche (integrata con l'art. 24 L. 104). L'art. 43 coordina la L. 104 con questo corpus, abrogando le parti incompatibili e mantenendo le integrazioni.
Norme che restano in vigore
Numerose disposizioni previgenti restano in vigore. La L. 118/1971 continua a disciplinare l'accertamento dell'invalidità civile e le relative prestazioni (assegno mensile, pensione di inabilità) in raccordo con la L. 104. La L. 13/1989 mantiene la disciplina dei contributi per gli edifici privati. La L. 18/1980 sull'indennità di accompagnamento resta operativa. Le abrogazioni sono quindi mirate, non sistematiche.
Sviluppi normativi successivi
Dopo la L. 104, la disciplina si è ulteriormente arricchita. Le leggi del 1999 (L. 17 università, L. 68 collocamento mirato), del 2000 (L. 328 servizi sociali), del 2006 (L. 67 antidiscriminazione), del 2009 (L. 18 ratifica Convenzione ONU), del 2016 (L. 76 unioni civili, L. 112 Dopo di Noi), del 2017 (L. 205 caregiver, D.Lgs. 66 inclusione scolastica), del 2024 (D.Lgs. 62 procedimento unificato) hanno costruito un sistema articolato. Tutte queste fonti dialogano con la L. 104 senza abrogarla.
Funzione attuale dell'art. 43
Oggi l'art. 43 conserva valore essenzialmente storico: ha funzionato come dispositivo di pulizia del sistema al momento dell'entrata in vigore della L. 104. Le abrogazioni si sono prodotte, le incompatibilità con la disciplina previgente sono state risolte. La norma resta utile come testimonianza dell'intenzione legislativa di razionalizzare la materia e come riferimento per casi residui di conflitto fra L. 104 e disposizioni anteriori non espressamente abrogate. Il principio del favor (art. 42) si applica anche nelle ipotesi residue di dubbio interpretativo.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 23873/2017
Perché è importante: Abuso dei permessi L. 104
Prassi e linee guida
Disabilità · Persone con disabilità
Lavoro.gov.it
Hub del Ministero del Lavoro sulle politiche del lavoro per le persone con disabilità.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.itVigilanza · Controlli sui permessi
INPS
INPS svolge controlli, anche a campione, sull'uso effettivo dei permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Leggi il documento su www.inps.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: prevalenza L. 104 su norma anteriore
Tizio rileva che una vecchia disposizione del 1980 limiterebbe l'accesso a un beneficio oggi riconosciuto dalla L. 104. Il giudice, applicando l'art. 43 L. 104/1992 e l'art. 15 disp. prel. c.c., dichiara abrogata tacitamente la norma anteriore: prevale la nuova disciplina più favorevole.
Caso 2: Caia: integrazione L. 104 con L. 118/1971
Caia ottiene riconoscimento di invalidità civile ex L. 118/1971 e contestualmente accertamento di handicap ex L. 104. Le due discipline coesistono: la L. 118 disciplina l'invalidità e le prestazioni economiche, la L. 104 l'handicap e i benefici ulteriori. L'art. 43 ha lasciato in vigore la L. 118 nelle parti non in contrasto.
Caso 3: Sempronio: convivenza norme su barriere
Sempronio chiede contributo ex L. 13/1989 per eliminazione barriere e si raccorda con l'art. 24 L. 104. Le due fonti coesistono: la L. 13 disciplina i contributi, la L. 104 i principi generali. L'art. 43 ha coordinato senza abrogare la disciplina previgente compatibile.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 43 L. 104/1992 ha razionalizzato il sistema al momento dell'entrata in vigore della legge, abrogando le disposizioni incompatibili. Oggi conserva valore storico: la disciplina si è arricchita con leggi successive (L. 68, L. 328, L. 112, L. 18/2009, D.Lgs. 62/2024) che si raccordano con la L. 104 senza abrogarla. L'art. 42 sul favor risolve i dubbi residui.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 43 L. 104/1992?
Disciplina le abrogazioni delle disposizioni anteriori incompatibili con la L. 104. Sono abrogate norme previgenti che limitavano i diritti delle persone con disabilità. L'abrogazione opera sia in via espressa sia tacita, secondo i principi generali ex art. 15 disp. prel. c.c. È disposizione di raccordo sistematico.
Quali norme sono abrogate dalla L. 104?
Le disposizioni della legislazione previgente incompatibili con i principi e le regole della L. 104. L'abrogazione è mirata, non sistematica: numerose norme anteriori restano in vigore in quanto integrano o non contraddicono la nuova disciplina (L. 118/1971 sull'invalidità civile, L. 18/1980 indennità accompagnamento, L. 13/1989 barriere).
L'invalidità civile è ancora regolata dalla L. 118/1971?
Sì. La L. 118/1971 continua a disciplinare l'accertamento dell'invalidità civile e le prestazioni economiche (assegno mensile, pensione di inabilità), in raccordo con la L. 104 che disciplina invece l'handicap e i benefici ulteriori. L'art. 43 L. 104 ha lasciato in vigore la L. 118 nelle parti non in contrasto.
Come si risolvono conflitti tra L. 104 e norme anteriori?
Il giudice valuta caso per caso se la disposizione anteriore sia stata implicitamente superata dalla L. 104 in base ai principi generali di abrogazione tacita (art. 15 disp. prel. c.c.). In caso di dubbio, l'art. 42 L. 104 impone l'interpretazione più favorevole alla persona con disabilità.
Le leggi successive hanno abrogato la L. 104?
No. Le leggi successive (L. 68, L. 328, L. 18/2009, L. 112, D.Lgs. 66/2017, D.Lgs. 62/2024) hanno arricchito e integrato la L. 104 senza abrogarla. La L. 104 resta la legge-quadro fondamentale sulla disabilità. Il sistema delle fonti è oggi articolato ma coerente, con la L. 104 al centro come perno sistematico.
Vedi anche