← Torna a Legge 104/1992 (disabilità)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 35 disciplina l'indennità di accompagnamento per le persone con disabilità grave non autosufficienti.
  • L'indennità è erogata dall'INPS a chi necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani o ha impedimento alla deambulazione.
  • L'importo è fissato annualmente: circa 530 euro mensili nel 2025 (importi indicizzati).
  • L'erogazione è indipendente dal reddito: trattamento di natura assistenziale dovuto in base alle condizioni sanitarie.
  • Sono ammessi cumuli con altre prestazioni (pensione invalidità, pensione di vecchiaia, ecc.).
  • L'accertamento è di competenza delle commissioni mediche ASL + INPS.

Testo dell'articoloVigente

1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche, di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, è concessa una indennità di accompagnamento.

Commento

L'indennità di accompagnamento

L'art. 35 L. 104/1992 ridisciplina e razionalizza l'indennità di accompagnamento, introdotta dalla L. 18/1980 per gli invalidi civili totali. L'indennità è prestazione di natura assistenziale, erogata dall'INPS alle persone con disabilità grave che necessitano di assistenza continua. Si tratta di uno dei trattamenti più importanti del welfare disabilità: nel 2024 ne hanno beneficiato oltre 1,9 milioni di persone.

Presupposti

L'indennità spetta agli invalidi civili totali (100%) che presentino una delle due condizioni alternative: impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (mangiare, vestirsi, igiene personale) senza l'aiuto continuativo di un assistente; impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La condizione di non autosufficienza è valutata dalla commissione medica integrata ASL + INPS. Il giudizio è di natura funzionale, non solo sanitaria.

Importo e indicizzazione

L'importo dell'indennità è fissato annualmente dalla legge di bilancio o da decreti ministeriali. Per il 2025 l'importo è di circa 530 euro mensili. L'indicizzazione segue l'inflazione, anche se non sempre allineata al costo della vita effettivo (specialmente per famiglie che assumono assistenti). L'erogazione è in 12 mensilità (non 13). Non sono ammessi differenziali o maggiorazioni per situazioni particolari.

Indipendenza dal reddito

L'indennità non è soggetta a verifica dei requisiti reddituali. La giurisprudenza ha chiarito (Corte cost. 88/1992) che si tratta di prestazione che compensa una condizione sanitaria oggettiva, indipendente dalle condizioni economiche del beneficiario. Questa caratteristica distingue l'indennità di accompagnamento da altri trattamenti di invalidità civile (assegno mensile, pensione di inabilità) che sono soggetti a limiti reddituali.

Cumulabilità con altre prestazioni

L'indennità è cumulabile con le altre prestazioni: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, pensione di reversibilità, redditi da lavoro. È invece incompatibile con il ricovero gratuito in struttura assistenziale (la persona ricoverata gratuitamente in RSA o ospedale lungodegenza non percepisce l'indennità per il periodo del ricovero). La gestione delle sospensioni in caso di ricovero è regolata da circolari INPS.

Procedura e ricorso

L'erogazione avviene su domanda all'INPS, dopo accertamento della commissione integrata ASL + INPS. Il riconoscimento dell'invalidità totale al 100% e della non autosufficienza è presupposto. Il diniego o il riconoscimento riduttivo è impugnabile con ricorso giudiziale tramite accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.). Il termine è di sei mesi dalla comunicazione del verbale. La giurisprudenza ha consolidato il diritto a un'indennità piena anche per persone con condizioni miste (deambulazione possibile con ausili ma autonomia compromessa per altre funzioni).

Prassi e linee guida

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Leggi il documento su www.lavoro.gov.it

Domande frequenti

Cosa è l'indennità di accompagnamento?

È una prestazione assistenziale erogata dall'INPS agli invalidi civili totali (100%) che necessitano di assistenza continua per gli atti quotidiani o non possono deambulare senza accompagnatore. Importo nel 2025 circa 530 euro mensili. Disciplinata dalla L. 18/1980 e riordinata dall'art. 35 L. 104/1992.

È soggetta a limiti di reddito?

No. L'indennità è indipendente dal reddito personale e familiare. La Corte cost. 88/1992 ha chiarito che è prestazione che compensa una condizione sanitaria oggettiva, non legata al bisogno economico. Questo distingue l'indennità dagli altri trattamenti di invalidità civile soggetti a limiti reddituali.

Si può cumulare con altre pensioni e redditi?

Sì. L'indennità è cumulabile con pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, pensione di reversibilità, redditi da lavoro autonomo o dipendente. È incompatibile invece con il ricovero gratuito in struttura assistenziale (per il periodo del ricovero) o con prestazioni analoghe estere.

Come si chiede l'indennità?

Si presenta domanda all'INPS dopo aver ottenuto il certificato medico digitale SS3 dal medico curante. La commissione medica integrata ASL + INPS valuta. Il verbale di accertamento ricomprende invalidità civile e indennità. Il riconoscimento dell'invalidità al 100% e della non autosufficienza è presupposto per l'erogazione.

Come si impugna un diniego?

Si propone ricorso giudiziale tramite accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) ex art. 445-bis c.p.c. al tribunale del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione del verbale. Il giudice nomina CTU per nuova valutazione. Se il CTU accerta i presupposti, il giudice riconosce l'indennità con effetto dalla domanda originaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.