In sintesi
L'art. 88 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. La norma faceva parte del blocco di disposizioni che il legislatore ha ritenuto superate o da assorbire nella disciplina più generale del CAD riformato. La revisione del 2016 ha operato una razionalizzazione del Codice che ha ridotto sensibilmente il numero degli articoli, con l'obiettivo di semplificare il quadro normativo e renderlo coerente con il Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. Le materie già trattate da questa disposizione sono oggi regolate attraverso il combinato disposto del CAD vigente, delle linee guida AgID e del diritto europeo direttamente applicabile. In particolare, AgID ha adottato linee guida specifiche su temi quali la firma digitale, l'identità digitale, l'interoperabilità e la conservazione, che costituiscono il punto di riferimento tecnico-normativo per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che con esse interagiscono.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
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Commento
L'art. 88 è stato soppresso nell'ambito della revisione organica del CAD operata dal D.Lgs. 179/2016. Questa riforma ha rappresentato un cambiamento di paradigma nella tecnica legislativa adottata per il digitale pubblico: dal dettaglio normativo nella legge alla delega tecnica ad AgID, con linee guida aventi forza vincolante per le PA. Il modello si ispira alle best practice europee di regolazione del settore digitale, dove la velocità dell'innovazione tecnologica rende preferibile una normativa di principio affiancata da standard tecnici aggiornabili.
Il Regolamento eIDAS è il principale atto europeo che ha determinato il perimetro della riforma. Esso stabilisce un sistema di fiducia per le transazioni elettroniche nel mercato interno, prevedendo requisiti stringenti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati e garantendo l'equivalenza giuridica degli strumenti elettronici qualificati con le loro controparti cartacee (firma autografa, timbro fisico, raccomandata postale).
Chi opera nella PA o nei settori ad essa correlati deve oggi fare riferimento al CAD vigente per i principi fondamentali, alle linee guida AgID per le specifiche tecniche operative e al Regolamento eIDAS per i profili di interoperabilità europea. Il GDPR costituisce il quadro trasversale per la protezione dei dati personali in tutti i sistemi e processi digitali.
Casi pratici
Caso 1: Scelta del formato di firma per documenti della PA
Caso 2: Utilizzo della PEC in sostituzione della raccomandata
Domande frequenti
Cos'è un prestatore di servizi fiduciari qualificato?
Un prestatore di servizi fiduciari qualificato è un soggetto che fornisce servizi elettronici (firme, sigilli, timbri temporali, autenticazione di siti web, conservazione, recapito certificato) nel rispetto dei requisiti del Regolamento eIDAS e sotto la supervisione dell'organismo nazionale di vigilanza. In Italia, la vigilanza è esercitata da AgID, che pubblica la Trust List dei prestatori qualificati.
Qual è la differenza tra firma digitale e firma elettronica qualificata?
In Italia, la firma digitale è una firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche con certificato rilasciato da un certificatore accreditato AgID. Il Regolamento eIDAS ha introdotto la categoria più ampia della firma elettronica qualificata (QES), che include la firma digitale italiana ma anche firme equivalenti di altri Stati membri, garantendo loro la stessa efficacia giuridica della firma autografa.
Come si verifica che un prestatore di servizi fiduciari sia qualificato?
Per verificare se un prestatore è qualificato, è sufficiente consultare la Trust List dello Stato membro di appartenenza, accessibile attraverso il portale della Commissione Europea dedicato all'eIDAS. In Italia, la Trust List è pubblicata e aggiornata da AgID. Anche il software di verifica delle firme elettroniche qualificate conforme a eIDAS effettua automaticamente questa verifica.
Vedi anche