← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 70 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), originariamente dedicato al riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione e alle modalità di cessione e scambio di programmi informatici tra PA, è stato abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. La riforma del 2017 ha razionalizzato il CAD sopprimendo disposizioni divenute obsolete o ridondanti, concentrando la disciplina del riuso del software nell'articolo 69 e quella dell'open data negli articoli 50 e seguenti del CAD. La materia del riuso dei dati pubblici è oggi disciplinata anche dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (recepimento della direttiva sull'open data, Dir. UE 2019/1024, c.d. PSI Directive), che regola il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La norma abrogata non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 70 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato

In vigore dal 01/01/2006

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

Commento

L'articolo 70 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 217/2017, nell'ambito della complessiva revisione del Codice dell'Amministrazione Digitale. La norma, nella sua versione originaria, disciplinava le modalità con cui le PA potevano cedere o acquisire programmi informatici e banche dati, prevedendo meccanismi di riutilizzo e scambio tra amministrazioni. Con il tempo, queste previsioni erano state superate dall'evoluzione del quadro normativo e tecnologico, rendendo necessaria una loro soppressione e ricollocazione in disposizioni più organiche.

La disciplina del riuso del software pubblico è stata concentrata nell'articolo 69 del CAD vigente, che introduce l'obbligo di pubblicazione del codice sorgente in open source e la tutela contrattuale della titolarità del software sviluppato su commissione pubblica. Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (open data) è invece disciplinato dagli articoli 50 e seguenti del CAD e dal D.Lgs. 36/2006, che recepisce la direttiva europea sull'open data e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Dir. UE 2019/1024, PSI Directive). La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter gestisce oggi il catalogo e l'interoperabilità delle banche dati pubbliche.

La conoscenza della successione normativa è utile per gli operatori del settore: le PA non possono invocare l'articolo 70 — ormai privo di efficacia — per giustificare modalità di acquisizione o cessione di software che non rispettino la disciplina vigente degli articoli 68 e 69 del CAD e del D.Lgs. 36/2006. Il framework normativo attuale è più articolato e vincolante, e pone a carico delle PA obblighi puntuali di pubblicazione in open source e di apertura dei dati che non erano presenti nell'originaria formulazione dell'articolo 70.

Casi pratici

Caso 1: Ricerca delle norme applicabili al riuso di software tra PA

Caso 2: Verifica della conformità di una delibera comunale sugli acquisti software

Domande frequenti

Perché l'articolo 70 del CAD non è più in vigore?

L'articolo 70 è stato abrogato dal D.Lgs. 217/2017, che ha operato una revisione organica del CAD sopprimendo disposizioni obsolete. Le materie già disciplinate da questo articolo — riuso del software e scambio di programmi tra PA — sono oggi regolate dagli articoli 68 e 69 del CAD vigente, che introducono obblighi più puntuali in materia di analisi comparativa delle soluzioni e di pubblicazione del codice sorgente in open source.

Quali norme regolano oggi il riutilizzo dei dati pubblici che erano oggetto dell'articolo 70 CAD?

Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è disciplinato dal D.Lgs. 36/2006, che recepisce la direttiva europea PSI (Dir. UE 2019/1024, c.d. Open Data Directive), e dagli articoli 50 e seguenti del CAD. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter CAD gestisce l'interoperabilità e il catalogo delle banche dati pubbliche, consentendo il riutilizzo strutturato delle informazioni della PA in conformità con il quadro europeo.

L'abrogazione dell'articolo 70 CAD ha indebolito gli obblighi di riuso nella PA?

No. Al contrario, il quadro normativo vigente — articoli 68 e 69 CAD, D.Lgs. 36/2006 — è più vincolante rispetto alla disciplina originaria dell'articolo 70. Le PA hanno oggi obblighi specifici di pubblicazione del codice sorgente in open source (art. 69), di analisi comparativa prima dell'acquisto di software proprietario (art. 68) e di apertura dei dati (D.Lgs. 36/2006), presidiati da responsabilità dirigenziali e da strumenti di monitoraggio di AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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