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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 93 del Codice del Terzo settore definisce l'oggetto e la struttura dei controlli sugli enti iscritti al RUNTS. I controlli mirano ad accertare cinque elementi: la sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione; il perseguimento effettivo delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione; il diritto di avvalersi delle agevolazioni fiscali e del 5 per mille; il corretto impiego delle risorse pubbliche. Il comma 2 rinvia alle disposizioni specifiche del D.Lgs. sulle imprese sociali per quanto riguarda gli enti che rivestono tale qualifica. Il comma 3 affida all'ufficio territorialmente competente del RUNTS l'esercizio delle attività di controllo sui requisiti di cui alle lettere a), b) e c), mediante accertamenti documentali, visite e ispezioni, sia d'iniziativa che a seguito di segnalazioni. Per gli enti con sedi secondarie in regioni diverse, è prevista la collaborazione tra uffici regionali del RUNTS. Il D.Lgs. 105/2018 ha precisato il coordinamento di queste disposizioni con le norme previgenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 93 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Controllo

In vigore dal 03/08/2017

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 .

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Note all'art. 93: – Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 106 del 2016 : «Art. 15 (Disposizioni transitorie). –

1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l' art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , e quanto al Collegio dei revisori dei conti l' art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 . In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e

4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell' art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 13.».

Commento

L'art. 93 CTS costruisce un sistema di controllo articolato su più livelli, che abbraccia sia la dimensione formale-amministrativa dell'iscrizione al RUNTS sia la dimensione sostanziale del perseguimento delle finalità di interesse generale. La norma supera la logica meramente certificatoria dei vecchi registri ONLUS e OdV, introducendo un controllo continuo e multi-dimensionale che si estende all'impiego delle risorse pubbliche e alla spettanza dei benefici fiscali. Questo ampliamento dell'oggetto del controllo riflette la scelta politica di ancorare le agevolazioni a un accertamento effettivo della missione sociale dell'ente, non solo alla sua forma giuridica.

La competenza territoriale dell'ufficio regionale del RUNTS per i controlli ex lettere a), b) e c) segue il criterio della sede legale dell'ente. Quando un ETS opera in più regioni con sedi secondarie, il comma 3 introduce un meccanismo di collaborazione inter-regionale che consente ispezioni nelle sedi operative fuori regione. Questo presidio è cruciale per le reti associative di grandi dimensioni, che spesso articolano le proprie attività su tutto il territorio nazionale pur mantenendo la sede legale in un'unica regione.

Il rinvio al D.Lgs. sulle imprese sociali per il controllo degli enti con quella qualifica — comma 2 — evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica: le imprese sociali, soggette a obblighi di rendicontazione e trasparenza più stringenti (bilancio sociale, revisione legale se sopra certe soglie), sono controllate secondo le norme speciali del proprio statuto, fermi restando gli obblighi generali del CTS in quanto ETS iscritti al RUNTS.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione per verifica del perseguimento delle finalità statutarie

Caso 2: Collaborazione inter-regionale su una rete nazionale

Domande frequenti

Quali sono gli oggetti dei controlli previsti dall'art. 93 CTS sugli ETS?

I controlli accertano cinque profili: i requisiti di iscrizione al RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche o solidaristiche, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione, la spettanza dei benefici fiscali e del 5 per mille, e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. L'ufficio regionale del RUNTS è competente per i primi tre, mentre i controlli fiscali spettano all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 94 CTS.

Come si gestiscono i controlli su un ETS con sedi in più regioni?

L'ufficio del RUNTS della regione dove si trova la sede legale è il responsabile principale dei controlli. Quando l'ente dispone di sedi secondarie in altre regioni, il comma 3 dell'art. 93 prevede forme di collaborazione e assistenza reciproca tra gli uffici regionali del RUNTS coinvolti, per effettuare verifiche nelle sedi operative, nelle articolazioni territoriali e negli organismi affiliati.

Le imprese sociali sono soggette alle stesse regole di controllo degli altri ETS?

Non del tutto. Il comma 2 dell'art. 93 rinvia per le imprese sociali alle disposizioni speciali dell'art. 15 del decreto sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017), che prevedono controlli specifici anche sotto il profilo della governance, della rendicontazione e della revisione contabile. Le norme CTS generali si applicano in quanto compatibili con la disciplina speciale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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