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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’articolo 72 del Codice del Terzo settore istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, già previsto dalla legge delega n. 106/2016. Il Fondo è destinato a sostenere le attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS, anche attraverso le reti associative. I finanziamenti possono essere erogati anche in attuazione di accordi tra il Ministero del lavoro e le pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990. Il Ministro determina annualmente, per un triennio, obiettivi generali, aree prioritarie e linee di attività, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I soggetti attuatori sono individuati mediante procedure rispettose della L. 241/1990 (procedimento amministrativo). La dotazione del Fondo, già incrementata di 40 milioni per il 2017 e 20 milioni annui dal 2018, ha subito successive modifiche per effetto di interventi legislativi. Si tratta di un canale di finanziamento pubblico diretto a favore del Terzo settore, alternativo ai bandi europei e alle agevolazioni fiscali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 72 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. Il Fondo previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.(3)

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all' articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (10) ((29))

Commento

L’art. 72 CTS è una norma di raccordo tra la legge delega (L. 106/2016) e il sistema di finanziamento pubblico del Terzo settore. Il Fondo che disciplina è concettualmente distinto dalle agevolazioni fiscali previste agli artt. 82-89 CTS: qui si tratta di contributi diretti erogati dallo Stato a fronte di specifici progetti, non di benefici tributari automatici. La selezione dei soggetti attuatori deve rispettare i principi della L. 241/1990 (trasparenza, imparzialità, par condicio), il che significa procedure ad evidenza pubblica con criteri predeterminati.

Il meccanismo programmatico — atto di indirizzo triennale del Ministro, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni — garantisce una certa continuità e prevedibilità del finanziamento, evitando la frammentazione annuale delle risorse. Dal punto di vista fiscale, i contributi ricevuti dagli ETS a valere su questo Fondo rientrano nelle entrate istituzionali non commerciali, a condizione che siano destinati esclusivamente alle attività di interesse generale indicate nell’atto di concessione. La qualificazione come contributo pubblico, e non come corrispettivo per prestazioni, è determinante ai fini dell’esclusione dalla base imponibile IRES e IVA.

Va segnalato il collegamento con gli artt. 73-76 CTS, che disciplinano specifici fondi e contributi destinati a organizzazioni di volontariato e APS. L’art. 72 ha portata più ampia e riguarda anche le fondazioni del Terzo settore. Il riferimento alle reti associative (art. 41 CTS) indica che queste ultime possono fungere da intermediari nella presentazione di progetti aggregati, moltiplicando l’impatto e la portata degli interventi finanziabili.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione del Terzo settore beneficiaria del Fondo ex art. 72

Caso 2: Rete associativa che coordina progetti OdV finanziati dal Fondo

Domande frequenti

Chi può accedere al Fondo di cui all’art. 72 CTS?

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS. Possono presentare progetti anche tramite reti associative ex art. 41 CTS. Non possono accedere le imprese sociali in quanto tali, né gli enti non iscritti al RUNTS.

I contributi del Fondo ex art. 72 sono soggetti a IRES?

No, se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse generale ex art. 5 CTS. I contributi pubblici corrisposti per l’esercizio di attività istituzionali non costituiscono ricavi commerciali e non concorrono alla base imponibile IRES, in applicazione dell’art. 79 CTS e dell’art. 143 TUIR.

Come vengono scelti i soggetti che ricevono i finanziamenti?

Il Ministero del lavoro individua i soggetti attuatori mediante procedure nel rispetto della L. 241/1990, tipicamente bandi pubblici con criteri predefiniti. La scelta deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i richiedenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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