In sintesi
L'
articolo 49 CAD tutela la segretezza della corrispondenza telematica, stabilendo che gli addetti alle operazioni di trasmissione non possono prendere cognizione del contenuto dei messaggi né duplicarli o cederli a terzi, neppure in forma sintetica o per estratto, salvo che si tratti di informazioni destinate per natura o per indicazione del mittente ad essere rese pubbliche. La norma attribuisce al mittente la proprietà degli atti, dati e documenti trasmessi nei confronti del gestore del sistema di trasporto fino al momento della consegna al destinatario. Questa previsione si coordina con l'art. 15 della Costituzione (inviolabilità della segretezza della corrispondenza), con il GDPR (in particolare gli artt. 5 e 32 sull'integrità e riservatezza dei dati), e con la direttiva ePrivacy (Dir. 2002/58/CE) che tutela la riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Il gestore del sistema di trasporto è configurato come un soggetto che tratta dati per conto del mittente ex art. 28 GDPR, con obblighi di riservatezza e sicurezza che si sovrappongono a quelli già previsti dal CAD.
Art. 49 D.Lgs. 82/2005 CAD — Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
In vigore dal 01/01/2006
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Commento
L'articolo 49 CAD introduce nel diritto amministrativo digitale una tutela della corrispondenza telematica speculare a quella prevista dall'art. 616 c.p. per la corrispondenza tradizionale. Il divieto per gli addetti alle operazioni di trasmissione di acquisire cognizione del contenuto dei messaggi è assoluto, salva l'eccezione per le informazioni oggettivamente destinate alla pubblicità. La norma si applica ai gestori di servizi di posta elettronica, PEC, sistemi di messaggistica istituzionale e qualsiasi altra piattaforma di trasmissione digitale di atti e documenti.
Il coordinamento con il GDPR (Reg. UE 2016/679) è immediato. Il gestore del sistema di trasporto è un responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR nei confronti del mittente: tratta dati personali (indirizzi e-mail, metadati di trasmissione, eventuale contenuto) su istruzione del titolare. L'obbligo di riservatezza dell'art. 49 CAD si aggiunge ai vincoli contrattuali e tecnici previsti dall'accordo di responsabile del trattamento. In caso di violazione, il gestore risponde sia ai sensi del CAD sia ai sensi del GDPR, con possibile applicazione delle sanzioni previste dall'art. 83 Reg. 2016/679.
Sul piano della direttiva ePrivacy (Dir. 2002/58/CE, in corso di revisione con il Regolamento ePrivacy), la segretezza delle comunicazioni elettroniche è un diritto fondamentale che si estende ai metadati (dati di traffico) oltre che al contenuto. Il gestore non può quindi nemmeno elaborare metadati relativi a comunicazioni private senza una base giuridica adeguata. La proprietà del mittente sui documenti trasmessi, fino alla consegna, ha rilevanza pratica in caso di sequestro giudiziario o di insolvenza del gestore.
Domande frequenti
Un gestore di posta elettronica può leggere il contenuto dei messaggi trasmessi?
No. L'art. 49 CAD vieta agli addetti alle operazioni di trasmissione di prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicarla o cederla a terzi. Il divieto vale anche per estratti o forme sintetiche. Fanno eccezione le informazioni che per loro natura o per indicazione del mittente sono destinate ad essere rese pubbliche.
Chi è proprietario di un documento inviato via e-mail durante la trasmissione?
Ai sensi dell'art. 49 comma 2 CAD, gli atti e documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto, di proprietà del mittente sino al momento della consegna al destinatario. Questa attribuzione ha rilevanza pratica in caso di sequestro dei server del gestore o di procedimenti giudiziari che riguardino i dati in transito.
Il divieto di art. 49 CAD si applica anche ai metadati delle comunicazioni?
Il CAD si riferisce al contenuto della corrispondenza, ma la tutela dei metadati (dati di traffico: indirizzi, orari, dimensioni) è garantita dalla direttiva ePrivacy (Dir. 2002/58/CE) e, per gli aspetti di protezione dei dati personali, dal GDPR. Il gestore non può trattare metadati di comunicazioni private senza una base giuridica adeguata.
Vedi anche