Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 82/2005 CAD — Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
In vigore dal 01/01/2006
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle ((Linee guida)) . È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .
3. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),)) provvedono ad istituire e pubblicare ((nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)) almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. ((Le pubbliche amministrazioni)) utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Commento
L'articolo 47 CAD è la norma che ha definitivamente sancito l'obsolescenza del fax nelle comunicazioni amministrative tra enti pubblici, rendendo obbligatorio il canale digitale. Il divieto di trasmissione via fax, introdotto esplicitamente dalla riforma del 2017, non è meramente programmatico: la sua violazione configura responsabilità dirigenziale e disciplinare, con conseguenze concrete per i funzionari inadempienti.
Il sistema di verifica della provenienza delineato dalla norma è plurale e graduato: la firma digitale offre la certezza più elevata (non ripudio), la segnatura di protocollo garantisce la tracciabilità interna, la PEC assicura la provenienza certificata dal gestore, mentre i sistemi alternativi conformi alle Linee guida AgID lasciano spazio all'evoluzione tecnologica. Il coordinamento con l'eIDAS (Reg. UE 910/2014) è rilevante per le comunicazioni con PA di altri Stati membri: le firme elettroniche qualificate emesse da prestatori di servizi fiduciari qualificati europei hanno efficacia giuridica equivalente in tutti gli Stati dell'UE.
L'obbligo di pubblicazione del domicilio digitale sull'IPA è funzionale al sistema di comunicazione digitale pubblica: l'IPA è il registro ufficiale degli indirizzi PEC delle PA italiane, consultabile da chiunque, e costituisce il punto di riferimento per la notificazione degli atti e per le comunicazioni ufficiali. In combinato con l'art. 3-bis CAD (domicilio digitale dei cittadini) e l'INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), forma il sistema nazionale di comunicazione digitale certificata.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di documentazione tra uffici amministrativi via PEC
Caso 2: Cooperazione applicativa per la verifica di dati anagrafici
Domande frequenti
Le PA possono ancora usare il fax per comunicare tra loro?
No. L'art. 47 comma 2 lett. c) CAD esclude espressamente la trasmissione di documenti a mezzo fax tra pubbliche amministrazioni. L'obbligo di usare la posta elettronica o la cooperazione applicativa è vincolante, e l'inosservanza comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del comma 1-bis.
Come si verifica la provenienza di una comunicazione inter-PA?
L'art. 47 comma 2 CAD prevede quattro modalità alternative: firma digitale o firma elettronica qualificata; segnatura di protocollo ex DPR 445/2000; PEC ex DPR 68/2005; altri sistemi che comunque consentano l'accertamento della provenienza secondo le Linee guida AgID. La scelta del metodo dipende dalla rilevanza giuridica della comunicazione e dai sistemi in uso nelle PA coinvolte.
Dove devono pubblicare le PA il proprio indirizzo PEC ufficiale?
I soggetti pubblici ex art. 2 comma 2 lett. a) e b) CAD devono pubblicare almeno una casella PEC per ciascun registro di protocollo nell'Indice PA (IPA), consultabile all'indirizzo indicepa.gov.it. La pubblicazione sull'IPA rende il domicilio digitale ufficiale e opponibile a terzi per tutte le comunicazioni amministrative.
Vedi anche