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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 60 del Codice del Terzo settore elenca le attribuzioni del Consiglio nazionale del Terzo settore, definendone il ruolo consultivo e partecipativo nell'ambito della governance del settore non profit. Il Consiglio esprime pareri non vincolanti su schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore, su modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dagli artt. 72 e seguenti e su linee guida in materia di bilancio sociale e valutazione di impatto sociale. Per quest'ultimo ambito il parere è obbligatorio, sebbene non vincolante. Tra le attribuzioni del Consiglio rientrano anche la designazione di un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale e la partecipazione alle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo con il supporto delle reti associative nazionali. Il Consiglio designa inoltre i rappresentanti degli ETS presso il CNEL ai sensi della legge 936/1986. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro. Le modalità operative interne sono fissate con regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 60 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Attribuzioni

In vigore dal 03/08/2017

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti; c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore ((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;)) ; d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale; e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 .

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Commento

L'art. 60 configura il Consiglio nazionale del Terzo settore come organo di consultazione qualificata, privo di poteri deliberativi propri ma dotato di funzioni di indirizzo, raccordo e designazione. La distinzione tra pareri «non vincolanti ove richiesti» e parere «obbligatorio non vincolante» è giuridicamente rilevante: nel secondo caso l'amministrazione procedente è tenuta a sollecitarlo prima di adottare l'atto, mentre nel primo il parere è meramente facoltativo. L'obbligatorietà del parere sulle linee guida del bilancio sociale e sulla valutazione di impatto sociale riflette la centralità di questi strumenti nella riforma del 2017.

La funzione di designazione all'interno della Fondazione Italia Sociale (art. 10 del D.Lgs. 112/2017, richiamato indirettamente) è uno dei pochi poteri a effetti esterni attribuiti al Consiglio: la designazione incide sulla governance di un soggetto terzo. Analoga valenza esterna ha la designazione dei rappresentanti ETS presso il CNEL, che inserisce la voce del Terzo settore nel più ampio dialogo delle parti sociali istituzionalizzato dalla legge 936/1986.

Il coinvolgimento nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo — svolte con il supporto delle reti associative nazionali — rappresenta un modello di co-amministrazione che valorizza le capacità di autoregolazione del settore, pur mantenendo in capo al Ministero la responsabilità finale. L'assenza di dotazione organica propria, con utilizzo delle risorse ministeriali, limita tuttavia l'autonomia operativa del Consiglio e ne condiziona l'effettivo funzionamento.

Casi pratici

Caso 1: Parere sulle linee guida del bilancio sociale degli ETS

Caso 2: Designazione del rappresentante ETS al CNEL

Domande frequenti

Il parere del Consiglio sul bilancio sociale è sempre obbligatorio?

Sì, per le linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale il parere è obbligatorio, anche se non vincolante. Ciò significa che l'amministrazione deve formalmente richiederlo prima di adottare le linee guida, ma non è tenuta a conformarsi al suo contenuto. Per gli altri atti normativi il parere è invece solo facoltativo.

Come sono adottate le norme interne di funzionamento del Consiglio?

Il regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio è adottato dallo stesso organo a maggioranza assoluta dei componenti, ovvero con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i componenti con diritto di voto, indipendentemente dal numero di presenti alla seduta.

Il Consiglio dispone di un proprio personale?

No. Il Consiglio nazionale del Terzo settore non ha una propria dotazione di personale o struttura organizzativa autonoma. Per lo svolgimento dei compiti attribuitigli si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il che ne vincola l'operatività alle disponibilità ministeriali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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