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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 47 del D.Lgs. 117/2017 disciplina il procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La domanda è presentata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio RUNTS della regione o provincia autonoma in cui si trova la sede legale, depositando atto costitutivo, statuto e allegati. Per le reti associative la competenza spetta all'ufficio statale. L'ufficio verifica i requisiti entro 60 giorni, potendo iscrivere l'ente, rifiutare con provvedimento motivato o richiedere integrazioni. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, scatta il silenzio-assenso. Una disciplina semplificata si applica agli enti che utilizzano modelli standard di statuto predisposti da reti associative e approvati dal Ministero del Lavoro: in questo caso l'ufficio, verificata la regolarità formale, procede direttamente all'iscrizione. L'iscrizione nel RUNTS ha efficacia costitutiva per la qualifica di ente del Terzo settore e per l'accesso alle agevolazioni del Titolo X.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Iscrizione

In vigore dal 03/08/2017

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca ((, o da un suo delegato,)) all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Commento

L'articolo 47 CTS costruisce un procedimento amministrativo di iscrizione al RUNTS ispirato a principi di semplificazione e certezza: la previsione del silenzio-assenso dopo 60 giorni, la possibilità di delega del rappresentante legale e l'iter semplificato per gli enti che utilizzano modelli standard ministeriali sono tutti strumenti diretti a ridurre i costi di accesso al sistema del Terzo settore per gli enti di minori dimensioni.

Il meccanismo del silenzio-assenso — che opera sia sulla domanda originaria sia su quella completata o rettificata a seguito di invito dell'ufficio — è una scelta rilevante sul piano dei rapporti tra ente e pubblica amministrazione. In caso di inerzia dell'ufficio RUNTS, l'ente può richiedere l'attestazione dell'avvenuta iscrizione per silenzio-assenso, necessaria per poter invocare le agevolazioni fiscali del Titolo X nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Questa attestazione è rilevante anche nei rapporti con i donatori, che possono detrarre le erogazioni solo se l'ente destinatario è «regolarmente iscritto» nel RUNTS.

La verifica dell'ufficio RUNTS non si limita alla regolarità formale degli atti depositati ma comprende un controllo sostanziale della sussistenza dei requisiti per la costituzione dell'ente come ETS e per la sua iscrizione nella sezione richiesta. Questo controllo è particolarmente rigoroso per le sezioni OdV e APS, dove la qualificazione dell'ente incide sulla misura delle agevolazioni fiscali riconosciute ai donatori (35% per OdV vs. 30% per APS e altri ETS). Un'iscrizione nella sezione errata potrebbe determinare l'indebita applicazione di agevolazioni maggiori, con conseguente recupero d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Casi pratici

Caso 1: Silenzio-assenso e attestazione di iscrizione RUNTS

Caso 2: Rifiuto di iscrizione e ricorso

Domande frequenti

Chi presenta la domanda di iscrizione nel RUNTS e a quale ufficio?

La domanda è presentata dal rappresentante legale dell'ente (o da un suo delegato) all'ufficio RUNTS della regione o provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale. Per le reti associative la competenza spetta all'ufficio statale del RUNTS. Il deposito include atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati con indicazione della sezione richiesta.

Cosa succede se l'ufficio RUNTS non si pronuncia entro 60 giorni dalla domanda di iscrizione?

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 CTS, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda (o dalla presentazione della domanda completata o rettificata) senza che l'ufficio si sia pronunciato, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. L'ente può richiedere un'attestazione di avvenuta iscrizione per fare valere la qualifica di ETS nei confronti di terzi e dell'Agenzia delle Entrate.

Gli enti che utilizzano modelli standard ministeriali beneficiano di un iter di iscrizione semplificato?

Sì. L'art. 47, comma 5 CTS prevede che per gli enti il cui atto costitutivo e statuto siano conformi a modelli standard predisposti da reti associative e approvati con decreto ministeriale, l'ufficio RUNTS — verificata la sola regolarità formale della documentazione — proceda direttamente all'iscrizione, senza ulteriore verifica sostanziale dei requisiti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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