Art. 126 novies T.U.B. – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica.
In vigore dal 13/05/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1
“1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114-ter puo’ essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:
a) il rimborso e’ chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;
c) il rimborso e’ chiesto piu’ di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.
3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalita’ e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
4. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita’ e le condizioni del rimborso.”
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In sintesi
1. Contesto normativo: la moneta elettronica nel TUB e la direttiva EMD2
L'art. 126-novies T.U.B. (nel testo vigente dal 13 maggio 2012, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45) disciplina le commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica. La norma si inserisce nel contesto del recepimento della direttiva 2009/110/CE (EMD2, Second Electronic Money Directive), che ha sostituito la prima direttiva sulla moneta elettronica (direttiva 2000/46/CE, EMD1) e ha riformato il quadro regolamentare degli istituti di moneta elettronica (IMEL).
Il D.Lgs. 45/2012 ha profondamente modificato il Titolo V-bis TUB (artt. 114-bis ss.), ridisegnando il regime autorizzativo e prudenziale degli IMEL, e ha introdotto nel Capo II-bis del Titolo VI TUB alcune disposizioni specifiche per i rapporti tra IMEL e detentori di moneta elettronica. L'art. 126-novies TUB costituisce una di queste norme speciali, che si affianca, senza sovrapporsi, alla disciplina generale dei servizi di pagamento del Capo II-bis e alla norma sul diritto al rimborso dell'art. 114-ter TUB.
La moneta elettronica è definita dall'art. 1, c. 2, lett. h-ter) TUB (come modificato dal D.Lgs. 45/2012) come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi ai fini di effettuare operazioni di pagamento definite all'art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 11/2010, e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente. Sono esclusi dalla definizione i buoni monouso (limited network) e i buoni multiuso per servizi digitali di determinati operatori (c.d. digital content exemption).
2. Il diritto al rimborso ex art. 114-ter TUB e il rapporto con l'art. 126-novies
L'art. 114-ter TUB stabilisce il diritto del detentore di moneta elettronica a chiedere all'emittente il rimborso del valore monetario residuo in qualsiasi momento. Questo diritto è inderogabile a sfavore del consumatore (art. 127, c. 1 TUB) e costituisce una garanzia strutturale dell'intero sistema della moneta elettronica: senza la certezza del rimborso a valore nominale, la moneta elettronica non potrebbe svolgere la propria funzione economica di sostituto della moneta legale.
L'art. 126-novies TUB non deroga al diritto al rimborso, ma disciplina le condizioni economiche dell'esercizio di quel diritto, stabilendo in quali circostanze e in che misura l'emittente può applicare commissioni. La distinzione è fondamentale: il detentore ha sempre diritto al rimborso del valore residuo; il costo di questo rimborso può tuttavia variare a seconda del momento e delle modalità in cui viene richiesto. La norma bilancia così il diritto del detentore con la legittima esigenza dell'emittente di coprire i costi effettivamente sostenuti per gestire rimborsi in circostanze anomale (rimborso anticipato, rimborso tardivo).
3. Le tre ipotesi di commissione ammissibile (comma 1)
Il comma 1 elenca tassativamente le tre situazioni in cui la commissione di rimborso è ammissibile, a condizione che sia espressamente prevista nel contratto e che sia "adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente".
Lettera a), Rimborso prima della scadenza del contratto. Se il detentore chiede il rimborso anticipato (prima della scadenza contrattuale), l'emittente può applicare una commissione. Questa ipotesi si giustifica con i costi di gestione della liquidità che l'emittente deve sostenere per far fronte a rimborsi anticipati non previsti: l'emittente ha investito (o programmato di investire) la liquidità ricevuta per il periodo contrattuale, e il rimborso anticipato genera un costo di reimpiego. La commissione deve comunque essere proporzionata a questi costi effettivi e non può costituire una penale.
Lettera b), Recesso del detentore prima della scadenza. L'ipotesi del recesso anticipato del detentore è distinta dal rimborso anticipato: il recesso implica la chiusura del rapporto contrattuale, mentre il rimborso anticipato non necessariamente. In questa ipotesi, la commissione compensa i costi fissi che l'emittente ha sostenuto (o sostenuto nel presupposto di un rapporto di durata) e che non recupera a causa del recesso anticipato. La commissione non può trasformarsi in una barriera al recesso: l'EBA/GL/2022/10 sul recesso dai contratti di pagamento ha precisato che le commissioni di recesso devono essere proporzionate ai costi effettivi e non possono costituire un ostacolo economico irragionevole.
Lettera c), Rimborso oltre un anno dalla scadenza del contratto. Questa ipotesi riguarda i casi di moneta elettronica "dimenticata": il contratto è scaduto ma il detentore non ha ancora chiesto il rimborso del valore residuo. L'emittente, che ha mantenuto nel proprio passivo il debito verso il detentore per oltre un anno dalla scadenza, può applicare una commissione per i costi amministrativi di gestione di questo credito "dormiente". La norma incentiva indirettamente il detentore a richiedere il rimborso entro un termine ragionevole dalla scadenza del contratto.
4. Proporzione ai costi effettivi: limite materiale alla commissione
In tutte e tre le ipotesi del comma 1, la commissione deve essere "adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente". Questo limite materiale è fondamentale: la commissione di rimborso non è una tariffa libera, ma deve corrispondere a un costo reale documentabile. Non sono ammissibili commissioni predeterminate in misura fissa elevata che non rispecchino i costi effettivi, né commissioni in percentuale del valore rimborsato che si trasformino in pratica in una penale travestita da rimborso costi.
La Banca d'Italia controlla la conformità delle commissioni di rimborso attraverso le Disposizioni per gli IMEL (Provv. BdI 17 maggio 2016) e i normali strumenti di vigilanza ispettiva. L'ABF ha sviluppato una giurisprudenza sulla proporzionalità delle commissioni bancarie che, per analogia, si applica anche alle commissioni di rimborso di moneta elettronica: le commissioni non documentate come costi effettivi possono essere dichiarate nulle ex art. 117, c. 6 TUB (clausole non conformi alla pubblicità) o, in alcuni casi, come clausole abusive ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. (D.Lgs. 206/2005) quando il detentore è un consumatore.
5. Autonomia contrattuale per operatori professionali (comma 2) e obblighi di trasparenza (commi 3-4)
Il comma 2 introduce un regime derogatorio per i soggetti non consumatori che accettano in pagamento moneta elettronica nell'ambito della loro attività professionale (ad es. esercenti convenzionati con un IMEL, aziende che ricevono pagamenti in moneta elettronica). Per questi soggetti, le condizioni del rimborso, ivi comprese le commissioni, possono essere regolate contrattualmente con l'emittente in deroga al comma 1. La logica è quella già vista nell'art. 126-bis, c. 3 TUB: la tutela imperativa è riservata ai soggetti meno sofisticati (consumatori), mentre gli operatori professionali hanno autonomia contrattuale ampliata.
I commi 3 e 4 introducono obblighi di trasparenza pre-contrattuale e contrattuale. Il comma 3 impone all'emittente di fornire al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, informazioni chiare sulle modalità e condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Il comma 4 richiede che il contratto tra emittente e detentore indichi chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso. Queste norme si coordinano con gli obblighi informativi pre-contrattuali ex art. 126-quater TUB e con gli obblighi di trasparenza del Provv. BdI 2009 e s.m.i., garantendo che il detentore conosca le condizioni economiche del rimborso prima di vincolarsi contrattualmente.
Domande frequenti