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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 43 del D.Lgs. 117/2017 disciplina la trasformazione delle società di mutuo soccorso preesistenti in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale. La norma introduce una deroga significativa all'art. 8, comma 3 della legge 3818/1886 — che imporrebbe la devoluzione del patrimonio in caso di trasformazione — consentendo alle SMS già esistenti alla data di entrata in vigore del CTS di mantenere il proprio patrimonio purché la trasformazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di una disposizione transitoria che ha avuto l'obiettivo di incentivare la riorganizzazione del settore mutualistico storico nell'ambito del nuovo quadro normativo del Terzo settore. La conservazione del patrimonio durante la trasformazione è economicamente rilevante perché molte SMS storiche dispongono di immobili e beni strumentali accumulati in decenni di attività, la cui devoluzione avrebbe reso antieconomica la trasformazione e avrebbe privato i nuovi enti ETS di risorse consolidate.

Testo dell'articoloVigente

Art. 43 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Trasformazione

In vigore dal 03/08/2017

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il ((31 dicembre 2022)) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio.

Commento

L'articolo 43 CTS è una norma di diritto transitorio che ha scandito il processo di riorganizzazione delle società di mutuo soccorso storiche nel contesto dell'entrata a regime del Codice del Terzo settore. La scadenza del 31 dicembre 2022 ha imposto agli enti interessati di compiere valutazioni strategiche entro un orizzonte temporale definito, scegliendo tra la conservazione della forma giuridica SMS (con il conseguente obbligo di adeguamento alla legge 3818/1886 come modificata dal CTS) e la trasformazione in associazione ETS o APS.

La deroga all'art. 8, comma 3 della legge 3818/1886 è di portata pratica notevole. La norma ottocentesca prevedeva che in caso di scioglimento o trasformazione il patrimonio della SMS — costruito con i contributi dei soci nel corso degli anni — non potesse essere diviso tra i soci ma dovesse essere devoluto a fini di pubblica utilità. Il CTS, riconoscendo l'interesse a mantenere operativi questi enti e a valorizzarne il patrimonio storico, ha consentito la continuità patrimoniale nelle trasformazioni avvenute entro il termine stabilito.

Sul piano fiscale, la trasformazione da SMS a ETS o APS non costituisce di per sé un atto imponibile ai fini delle imposte dirette, purché sia priva di finalità redistributive e il patrimonio resti vincolato alle finalità del nuovo ente. Tuttavia, qualora la trasformazione comporti una rivalutazione dei beni immobili, si pone la questione dell'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa o proporzionale, da valutare caso per caso in base alla natura degli atti di trasferimento eventualmente necessari.

Casi pratici

Caso 1: SMS storica che si trasforma in APS

Caso 2: SMS che non si trasforma entro il termine

Domande frequenti

Le SMS preesistenti potevano trasformarsi in ETS conservando il patrimonio?

Sì, ai sensi dell'art. 43 CTS le SMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice potevano trasformarsi in associazioni ETS o APS mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'art. 8, comma 3 della legge 3818/1886, purché la trasformazione fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2022.

Cosa prevedeva la legge 3818/1886 sul patrimonio in caso di trasformazione delle SMS?

L'art. 8, comma 3 della legge 3818/1886 stabiliva che in caso di scioglimento o trasformazione della SMS, il patrimonio non potesse essere distribuito tra i soci ma dovesse essere devoluto a finalità di pubblica utilità. L'art. 43 CTS ha derogato a questa regola per le trasformazioni in ETS o APS entro il 31 dicembre 2022.

Quali sono le conseguenze fiscali della trasformazione di una SMS in associazione ETS?

La trasformazione da SMS a ETS non costituisce di regola un atto imponibile ai fini delle imposte dirette, in quanto non comporta distribuzione di utili o dissoluzione del vincolo di destinazione del patrimonio. Eventuali atti di trasferimento di beni immobili nell'ambito della trasformazione possono essere soggetti a imposta di registro in misura fissa o proporzionale, da verificare caso per caso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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