In sintesi
L'articolo 39 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce un contenuto minimo obbligatorio per il bilancio sociale degli enti filantropici: l'elenco dettagliato delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione degli importi e dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. La norma si inserisce nel più ampio sistema di rendicontazione del Terzo settore (artt. 13 e 14 CTS) e risponde all'esigenza di garantire trasparenza verso i donatori, le istituzioni e il pubblico in generale. Per gli enti filantropici, che per definizione svolgono un'attività di erogazione di risorse a favore di terzi, il bilancio sociale rappresenta il principale strumento di accountability non finanziaria, complementare al bilancio di esercizio. La pubblicazione di questi dati nel RUNTS consente di verificare la corrispondenza tra missione statutaria e attività concretamente svolta, con possibili riflessi sul mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS e sul riconoscimento delle deduzioni sulle erogazioni liberali ai sensi del TUIR.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Bilancio sociale
In vigore dal 03/08/2017
1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 39 CTS introduce un obbligo di rendicontazione qualitativa specifico per gli enti filantropici, che si aggiunge agli obblighi di bilancio previsti dagli artt. 13 e 14 CTS. La distinzione tra bilancio di esercizio e bilancio sociale riflette la duplice natura di questi enti: da un lato soggetti giuridici con un patrimonio da gestire, dall'altro operatori di pubblica utilità chiamati a documentare l'impatto sociale delle proprie erogazioni.
La norma dispone che il bilancio sociale elichi le erogazioni deliberate ed effettuate, segnando una distinzione temporale rilevante: le erogazioni deliberate ma non ancora eseguite devono comunque comparire nel documento, consentendo così agli stakeholder di valutare gli impegni assunti dall'ente indipendentemente dall'effettivo flusso di cassa. L'indicazione dei beneficiari è richiesta solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche — associazioni, fondazioni, enti pubblici, cooperative — a tutela della riservatezza dei singoli individui che ricevono sostegno diretto.
Sul piano fiscale, il bilancio sociale costituisce un elemento di prova della effettività dell'attività di interesse generale svolta dall'ente filantropico. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, può fare riferimento a questo documento per verificare che le risorse erogate siano state destinate a finalità coerenti con quelle per cui l'ente beneficia del regime fiscale agevolato ai sensi del Titolo X CTS. L'omessa redazione o la redazione incompleta del bilancio sociale può comportare la perdita delle agevolazioni e l'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi.
Casi pratici
Caso 1: Bilancio sociale e verifica RUNTS
Caso 2: Erogazioni deliberate ma non eseguite
Domande frequenti
Che cosa deve contenere obbligatoriamente il bilancio sociale di un ente filantropico?
Ai sensi dell'art. 39 CTS, il bilancio sociale degli enti filantropici deve indicare l'elenco e gli importi di tutte le erogazioni deliberate ed effettuate durante l'esercizio, specificando i beneficiari che non siano persone fisiche. La norma assicura trasparenza verso donatori, RUNTS e Agenzia delle Entrate circa la destinazione delle risorse.
Perché i beneficiari persone fisiche non devono essere indicati nominativamente nel bilancio sociale?
La scelta legislativa tutela la riservatezza degli individui che ricevono sostegno diretto dall'ente filantropico — si pensi a soggetti in condizioni di disagio economico o di vulnerabilità sociale. Per i beneficiari istituzionali (associazioni, enti, fondazioni) invece la pubblicità è funzionale al controllo sull'effettivo perseguimento delle finalità di interesse generale.
Il mancato deposito del bilancio sociale ha conseguenze fiscali per l'ente filantropico?
Sì. Il bilancio sociale è uno strumento di verifica dell'effettività dell'attività di interesse generale. La sua omissione o incompletezza può essere considerata dall'Agenzia delle Entrate un indice di non conformità al regime fiscale agevolato del Titolo X CTS, con possibile disconoscimento delle agevolazioni e applicazione della tassazione ordinaria IRES/IRAP.
Vedi anche