Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 82/2005 CAD — (Copie analogiche di documenti informatici)
In vigore dal 01/01/2006
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le ((Linee guida)) , tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. ((I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)) .
Commento
L'art. 23 CAD risolve un problema pratico di straordinaria frequenza: cosa succede quando si stampa un documento che esiste solo in formato digitale? Il legislatore ha scelto un regime probatorio speculare a quello delle copie informatiche (art. 22): piena efficacia se attestata da pubblico ufficiale, efficacia salvo disconoscimento in assenza di attestazione. La scelta di non equiparare automaticamente la stampa all'originale digitale è coerente con il principio di neutralità tecnologica: il valore giuridico non dipende dal supporto ma dalla certezza dell'autenticità.
Il contrassegno (cd. «timbro digitale») previsto dal comma 2-bis è la vera innovazione pratica della norma. Introdotto per semplificare la produzione di copie di documenti PA (certificati, atti, attestazioni), il contrassegno è un codice grafico — generalmente QR code — che consente a chiunque di verificare online l'autenticità del documento e la sua corrispondenza alla copia cartacea. Le PA che lo implementano devono mettere a disposizione gratuitamente, sul proprio sito istituzionale, un sistema di verifica. Questa soluzione è pienamente compatibile con il Regolamento eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183) che promuove sistemi di autenticazione e verifica dei documenti elettronici interoperabili a livello europeo.
Dal punto di vista applicativo, la norma ha importanza cruciale per i certificati anagrafici e amministrativi emessi via SPID/CIE tramite i portali del Ministero dell'Interno e delle PA locali: la stampa di un certificato digitale con contrassegno è un documento pienamente valido senza necessità di firma autografa del funzionario, con evidenti benefici di efficienza e semplificazione burocratica per cittadini e imprese.
Casi pratici
Caso 1: Certificato di residenza digitale con contrassegno QR prodotto in giudizio
Un cittadino ottiene online tramite il portale ANPR un certificato di residenza in formato PDF firmato digitalmente, con contrassegno QR. Quando lo produce in un procedimento civile, la controparte eccepisce che si tratta di una «semplice stampa» priva di firma autografa. Il giudice rigetta l'eccezione: ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis CAD, il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del funzionario. La verifica tramite il portale ANPR conferma l'autenticità e la corrispondenza con il documento originale nel sistema informativo dell'anagrafe.
Caso 2: Produzione in gara d'appalto di documenti societari in formato PDF
Un'impresa partecipa a una gara d'appalto e deve allegare una serie di atti societari (visura camerale, statuto) esistenti in originale digitale. Per la versione cartacea della documentazione da consegnare fisicamente alla stazione appaltante, l'impresa effettua le stampe dei PDF originali. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23 CAD, accetta le copie analogiche in quanto conformi alle regole tecniche e non contestate, senza pretendere l'attestazione notarile, riservando quest'ultima solo ai documenti per cui la lex specialis di gara lo richieda espressamente.
Domande frequenti
Una stampa di un certificato PDF firmato digitalmente vale come l'originale?
Dipende. Senza attestazione di un pubblico ufficiale, la copia analogica ha efficacia probatoria salvo disconoscimento espresso (art. 23, comma 2). Se la stampa reca un contrassegno (QR code) ai sensi del comma 2-bis — come i certificati emessi online dalle PA — sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del funzionario e non può essere richiesta un'ulteriore copia firmata manualmente.
Il contrassegno digitale (QR code) sulla stampa di un atto PA è obbligatorio?
Non è obbligatorio per tutti i documenti, ma quando una PA sceglie di apporre il contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis CAD, è tenuta a rendere disponibile gratuitamente sul proprio sito un sistema per la verifica del contrassegno. Il contrassegno sostituisce la firma autografa del funzionario e impedisce che si possa pretendere un'ulteriore copia firmata manualmente.
Come si contesta la conformità di una copia analogica di documento informatico?
La parte che intende contestare la conformità deve farlo in modo «espresso»: l'art. 23, comma 2 non ammette contestazioni implicite o generiche. La contestazione apre un incidente istruttorio nel processo o nel procedimento amministrativo per verificare la corrispondenza con l'originale informatico. In caso di contrassegno (comma 2-bis), la verifica online del codice grafico costituisce elemento di prova immediata della corrispondenza.
Vedi anche