Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Conflitto di interessi
In vigore dal 03/08/2017
1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l' articolo 2475-ter del codice civile . Note all'art. 27: – Si riporta l' art. 2475-ter del codice civile : «Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art.
2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.».
Commento
L'articolo 27 CTS opera un rinvio tecnico all'art. 2475-ter c.c., introducendo nel Terzo settore una disciplina del conflitto di interessi mutuata dal diritto societario. Il conflitto di interessi rileva su due piani distinti: quello contrattuale e quello deliberativo.
Sul piano contrattuale, i contratti conclusi dall'amministratore rappresentante in conflitto di interessi sono annullabili su domanda dell'ente, a condizione che il conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente. La buona fede del terzo è tutelata: se questi ignorava incolpevolmente il conflitto, il contratto resta valido. Sul piano deliberativo, le decisioni consiliari adottate con il voto determinante dell'amministratore in conflitto che abbiano cagionato un danno patrimoniale possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri amministratori e, ove nominato, dall'organo di controllo.
Nella prassi degli ETS è fondamentale che lo statuto o il regolamento interno definiscano procedure di disclosure preventiva del conflitto: l'obbligo di astensione dal voto, la verbalizzazione della situazione conflittuale e la conservazione della documentazione rilevante sono presidi di governance che riducono il rischio di contestazioni successive. Il coordinamento con le norme sul RUNTS impone che le situazioni di conflitto strutturale siano rese trasparenti nella documentazione depositata nel Registro.
Domande frequenti
Quando un contratto stipulato da un amministratore in conflitto di interessi è annullabile?
Il contratto è annullabile su domanda dell'ente quando l'amministratore che lo ha concluso versava in conflitto di interessi e il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente. Se il terzo era in buona fede e ignorava incolpevolmente il conflitto, il contratto resta valido. La norma di riferimento è l'art. 2475-ter, comma 1 c.c., richiamato dall'art. 27 CTS.
Entro quanto tempo si possono impugnare le delibere adottate con voto in conflitto?
Le decisioni consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi, che abbiano arrecato un danno patrimoniale all'ente, possono essere impugnate entro novanta giorni. Il termine decorre dall'adozione della delibera e sono legittimati gli altri amministratori e, ove esistenti, i soggetti previsti dall'art. 2477 c.c.
Come prevenire contestazioni per conflitto di interessi nella governance di un ETS?
È buona prassi inserire nello statuto o in un regolamento interno l'obbligo per ogni amministratore di dichiarare preventivamente qualsiasi interesse personale o di terzi collegati nelle materie all'ordine del giorno. L'amministratore in conflitto dovrebbe astenersi dalla discussione e dal voto, con verbalizzazione dettagliata della situazione. Questa trasparenza riduce il rischio di impugnative e tutela la credibilità dell'ente.
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