Testo dell'articoloVigente
Dal 1° gennaio 2025 chi dichiara più di 75.000 euro l’anno non può più portare in detrazione tutte le spese sostenute: l’art. 16-ter TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 10), fissa un tetto annuo agli oneri detraibili. La regola sembra semplice — 14.000 euro fino a 100.000 di reddito, 8.000 oltre — ma in pratica la cifra reale dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal tipo di spese sostenute. I casi che seguono mostrano cosa cambia davvero in busta paga o in dichiarazione per cinque contribuenti tipo.
Prima degli esempi: il quadro normativo
La norma è contenuta nel nuovo art. 16-ter TUIR, inserito tra le disposizioni generali sulle detrazioni dall’imposta lorda. Non interviene sulle singole detrazioni (carichi familiari, lavoro, oneri, bonus casa), ma stabilisce un limite massimo complessivo applicato a valle della somma delle detrazioni spettanti per oneri e spese ex artt. 12, 13 e 15 TUIR e dei principali bonus edilizi.
Il criterio guida è la progressività effettiva: il legislatore non riduce le aliquote IRPEF, ma comprime il valore delle agevolazioni per chi ha redditi più alti, perché in quella fascia il vantaggio fiscale percentuale risulta maggiore. Il riferimento da tenere a mente è il reddito complessivo di cui all’art. 8 TUIR, non il reddito imponibile finale.
Soglie reddito e tetti massimi
L’art. 16-ter individua due scaglioni:
- Reddito complessivo oltre 75.000 e fino a 100.000 euro: importo base detraibile pari a 14.000 euro annui;
- Reddito complessivo oltre 100.000 euro: importo base detraibile pari a 8.000 euro annui.
Su entrambi gli importi si applica un coefficiente di riduzione legato al nucleo familiare: il tetto è pieno se sono presenti tre o più figli a carico (o un figlio con disabilità); scende progressivamente per nuclei meno numerosi; per il contribuente senza figli a carico il tetto viene moltiplicato per il coefficiente più basso previsto dalla norma (50 per cento). In pratica un single con reddito 110.000 euro può portare in detrazione spese al massimo per 4.000 euro nominali.
Cosa è incluso e cosa è escluso dal cap
Il tetto agisce sulla spesa (la base imponibile della detrazione) e non sull’imposta risparmiata. Vi rientrano la maggior parte degli oneri ex art. 15 TUIR (spese mediche oltre franchigia, interessi mutuo prima casa, premi assicurativi vita e infortuni, erogazioni liberali, spese veterinarie, attività sportive dei ragazzi, abbonamenti trasporto, ecc.) e i principali bonus edilizi calcolati per cassa nell’anno: ristrutturazioni 50 per cento, ecobonus 65 per cento, sismabonus, bonus mobili.
Restano fuori dal taglio:
- le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR (coniuge, figli, altri familiari);
- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati ex art. 13 TUIR;
- le spese sanitarie per patologie gravi e croniche, gli oneri sostenuti per persone con disabilità, gli interessi sui mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale stipulati prima del 2025 (per la quota di interessi già maturati);
- i premi assicurativi già in corso al 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up innovative per la parte già deliberata.
Le spese a rateazione pluriennale (bonus casa 10 anni) si conteggiano per la sola quota dell’anno: una ristrutturazione del 2023 da 60.000 euro pesa nel 2025 solo per 6.000 euro, non per l’intero importo residuo.
Caso 1 — Manager dipendente, reddito 110.000 euro, 12.000 di oneri detraibili
Roberto, 47 anni, single, dirigente d’azienda. Reddito complessivo 2025: 110.000 euro. Spese sostenute nell’anno: 4.500 euro di interessi mutuo prima casa (stipulato 2026), 2.800 euro di spese mediche, 1.500 euro di premio assicurativo vita stipulato a marzo 2025, 3.200 euro di rata annuale ristrutturazione iniziata nel 2024 (totale 32.000 euro su 10 anni).
Reddito >100.000 + nessun figlio a carico: tetto nominale 8.000 euro × coefficiente 0,50 = 4.000 euro. Le spese complessive sono 12.000 euro, ma solo 4.000 entreranno nel calcolo della detrazione. Roberto perde l’agevolazione su 8.000 euro: a parità di aliquota marginale 43 per cento sono circa 3.440 euro di risparmio fiscale mancato. Conviene a Roberto valutare con calma quali pagamenti rinviare al 2026 o anticipare al 2024 (per le spese mediche, che sono per cassa).
Caso 2 — Dirigente coniugato con 2 figli a carico, reddito 85.000 euro, 18.000 di spese
Marco, 51 anni, dirigente commerciale, coniuge a carico e due figli di 14 e 17 anni a carico. Reddito 2025: 85.000 euro. Spese: 5.000 euro interessi mutuo (2018), 4.000 euro spese mediche di famiglia (di cui 800 per patologia cronica della moglie certificata), 3.500 euro attività sportive ragazzi e mense, 5.500 euro rata ecobonus 65 per cento (cappotto 2024).
Reddito tra 75.000 e 100.000 + due figli a carico: tetto base 14.000 euro con coefficiente intermedio. Le 800 euro per patologia cronica della moglie sono fuori dal cap e si detraggono integralmente. Gli interessi del mutuo 2018 godono della clausola di salvaguardia per i contratti ante 2025 e restano fuori. Restano 11.700 euro di spese soggette al tetto, sotto il limite applicabile. Marco mantiene tutte le detrazioni.
Caso 3 — Libero professionista, reddito 130.000 euro, ristrutturazione attiva
Elena, 39 anni, architetto con studio individuale, single senza figli. Reddito complessivo 2025 (lavoro autonomo + locazioni cedolare esclusa dal complessivo): 130.000 euro. Ha avviato a febbraio 2025 una ristrutturazione da 80.000 euro: la prima rata 2025 è pari a 8.000 euro al 50 per cento.
Tetto base 8.000 × 0,50 (no figli) = 4.000 euro. La rata bonus casa da sola satura il limite: la detrazione 2025 sarà calcolata su 4.000 euro (1.600 euro netti recuperati) anziché sui pieni 4.000 euro di detrazione previsti dal 50 per cento sui 8.000 euro di rata. La quota eccedente non si trasferisce all’anno successivo: si perde definitivamente. Elena ha già deciso di concentrare nel 2025 il minimo indispensabile di altre spese personali (medico, sport, assicurazioni) rinviandole, dove possibile, a un eventuale anno di reddito più basso.
Caso 4 — Partita IVA forfettario al limite + spese mediche rilevanti
Davide, 34 anni, sviluppatore software in forfettario, reddito imponibile da forfait 65.000 euro, ma con redditi da locazione e dividendi che portano il reddito complessivo 2025 a 80.000 euro. Coniugato senza figli. Spese mediche dell’anno: 9.500 euro (2.000 per franchigia non detraibile inferiore al 19 per cento del reddito — ma per il forfettario la detraibilità è limitata dal regime).
Il forfettario è un regime sostitutivo: le detrazioni si applicano solo ai redditi ordinari fuori dal forfait. Il reddito complessivo rilevante ai fini del tetto art. 16-ter resta comunque 80.000 euro, dunque si rientra nello scaglione 75.000-100.000. Coniugato senza figli: tetto 14.000 × coefficiente medio. Le spese mediche di Davide sono sotto soglia e si detraggono integralmente sui redditi non forfettari. Lezione: il regime forfettario non esonera dal tetto, ma il vincolo morde solo se le spese personali eccedono diverse migliaia di euro all’anno.
Caso 5 — Famiglia 95.000 euro con sport ragazzi e mutuo recente
Giulia e Paolo, dipendenti pubblici, due figli di 9 e 12 anni. Reddito complessivo cumulativo non rileva (la dichiarazione è individuale): consideriamo Paolo, che dichiara 95.000 euro, mentre Giulia ne dichiara 35.000. Spese 2025 in capo a Paolo: 2.400 euro mutuo prima casa stipulato a maggio 2025 (interessi anno parziale), 1.100 euro attività sportive figli, 850 euro mensa scolastica, 1.800 euro premio assicurazione vita stipulato a gennaio 2025, 2.200 euro spese mediche.
Tetto 14.000 con coefficiente pieno per due figli a carico = oltre 11.000 euro effettivi. Spese soggette al cap: 8.350 euro. Si resta abbondantemente sotto il tetto: Paolo detrae tutto. Il punto rilevante è che il mutuo è stipulato nel 2025, quindi rientra a pieno titolo nel cap (niente clausola di salvaguardia). Conviene ripartire alcune spese mediche e l’attività sportiva con la moglie (35.000 euro di reddito, nessun tetto applicabile) per ottimizzare il carico fiscale familiare.
Quando e come verificare
L’art. 16-ter va testato prima di sostenere spese significative discrezionali, non a marzo dell’anno successivo. Il contribuente con reddito vicino alle soglie (60.000-75.000, 95.000-105.000) dovrebbe stimare ad agosto-settembre il proprio reddito atteso e simulare se le spese pianificate per ristrutturazione, premi assicurativi o investimenti rientrano nel tetto.
Strumenti pratici:
- il simulatore integrato nel modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate (accesso via SPID o CIE) mostra in tempo reale l’effetto del cap;
- il CAF convenzionato fa la stima gratuita per i dipendenti e pensionati che gli affidano la dichiarazione;
- il Modello 730 2026 (riferito ai redditi 2025) avrà uno specifico quadro RP riformulato con il calcolo automatico del tetto.
Per i bonus edilizi pluriennali è utile tenere un foglio di calcolo separato che indichi, per ogni bonus attivo, la rata residua e la data di prima rata: serve a evitare di programmare nuovi interventi che, sommati ai vecchi, supererebbero il tetto in modo strutturale per i prossimi anni.
Norme e fonti
- Art. 16-ter TUIR — Limite massimo alle detrazioni per oneri e spese (introdotto dalla L. 207/2024);
- Art. 12 TUIR — Detrazioni per carichi di famiglia (escluse dal tetto);
- Art. 13 TUIR — Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati (escluse dal tetto);
- Art. 15 TUIR — Oneri e spese detraibili al 19 per cento e ad aliquote diverse (in larga parte soggetti al cap);
- L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 10 — Introduzione dell’art. 16-ter TUIR;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Domande frequenti
Le detrazioni per mutuo prima casa stipulato nel 2020 rientrano nel tetto del 2025?
No, gli interessi su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale stipulati prima del 1° gennaio 2025 sono esclusi dal cap per la durata residua del contratto. Restano invece soggetti al tetto gli interessi sui mutui stipulati o rifinanziati dal 2025 in avanti.
Il tetto si applica al singolo coniuge o al nucleo familiare nel suo insieme?
La dichiarazione resta individuale e il reddito complessivo rilevante è quello del singolo contribuente. Tuttavia il coefficiente di riduzione del tetto dipende dai figli a carico: per ottimizzare conviene intestare alcune spese al coniuge con reddito più basso, dove possibile (sport ragazzi, spese mediche, attività culturali).
Se supero il tetto, perdo le detrazioni o slittano all’anno successivo?
Si perdono definitivamente per la parte eccedente: l’art. 16-ter non prevede il riporto a nuovo. Fanno eccezione i bonus edilizi a rate, dove la quota dell’anno eccedente il tetto si perde solo per l’annualità corrente — le rate degli anni successivi restano comunque dovute e saranno verificate anno per anno.
Per chi presenta il 730 precompilato il calcolo è automatico?
Sì, dal 2026 (redditi 2025) il modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate applica automaticamente il calcolo del tetto sulle spese caricate dai sostituti d’imposta e dai soggetti che trasmettono i dati (banche, assicurazioni, strutture sanitarie). Resta utile verificare manualmente, perché alcune spese caricate dal contribuente potrebbero non essere correttamente classificate nelle categorie incluse o escluse dal cap.